Salta al contenuto
Circolare

Circolare numero 106 del 13-7-2004

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare comunica la stipula, in data 20 maggio 2004, della convenzione nazionale tra INPS e ANPA per la riscossione dei contributi associativi dei lavoratori autonomi agricoli e dei datori di lavoro agricoli ai sensi della legge n. 334/1968. Vengono richiamate le modalità operative già illustrate con la circolare n. 85/1998 e disciplinati deleghe, flussi magnetici, riscossione tramite F24, revoche, rapporti finanziari e durata della convenzione. La riscossione avviene insieme ai contributi obbligatori, senza obbligo di esazione coattiva in capo all’INPS, mentre l’ANPA deve trasmettere periodicamente dati e deleghe e sostenere i relativi costi di esazione.

Convenzione INPS-ANPA per la riscossione del contributo associativo dei lavoratori autonomi e datori di lavoro agricoli

Convenzione INPS-ANPA per la riscossione dei contributi associativi agricoli

La circolare dà notizia della convenzione stipulata il 20 maggio 2004 tra INPS e ANPA per la riscossione dei contributi associativi sindacali dovuti dai lavoratori autonomi agricoli e dai datori di lavoro agricoli, ai sensi dell’art. 11 della legge 12 marzo 1968, n. 334. La disciplina è nazionale e si innesta sulle modalità operative già richiamate dalla circolare n. 85 del 20 aprile 1998.

Ambito di applicazione e base normativa

La convenzione riguarda i contributi associativi dovuti dagli aderenti all’ANPA appartenenti al settore agricolo. Il fondamento normativo è individuato nell’art. 11 della legge n. 334/1968, che consente la riscossione dei contributi associativi tramite il servizio pubblico incaricato; la convenzione richiama inoltre l’art. 19 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, in base al quale l’INPS è subentrato allo SCAU nella gestione delle convenzioni predette.

Modalità di riscossione tramite F24

La riscossione del contributo associativo avviene congiuntamente a quella dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, mediante le procedure previste per questi ultimi. Sugli F24 deve essere indicato anche l’importo del contributo associativo, con chiara distinzione della sua natura. La convenzione precisa che tale modalità non incide sulla volontarietà del contributo: per l’INPS resta escluso qualsiasi obbligo di riscossione coattiva.

Trasmissione dei dati e identificazione degli associati

Per consentire la riscossione, l’ANPA deve trasmettere alla Sede Centrale INPS – Direzione Centrale Sistemi Informativi e Telecomunicazioni – i supporti magnetici con i dati identificativi degli associati per i quali chiede la riscossione, nonché dei soggetti che hanno revocato l’adesione o hanno dichiarato di non voler più versare la quota. I termini indicati sono il 10 gennaio e, per la parte residua, il 31 marzo di ciascun anno. I supporti devono contenere l’indicazione dell’Agenzia INPS territorialmente competente, del comune sede dell’impresa e i principali elementi identificativi dell’impresa e del titolare, tra cui:

  • denominazione completa dell’impresa e del titolare;
  • codice INPS d’impresa, salvo nuove iscrizioni;
  • codice fiscale e partita IVA;
  • indirizzo e CAP della sede dell’impresa;
  • altri elementi ritenuti essenziali di comune accordo tra le parti.

Dopo l’abbinamento, la Direzione centrale rende disponibili i dati alle Agenzie competenti per territorio affinché provvedano alla conferma sulla base delle deleghe presenti in sede, anche per i soggetti di nuova iscrizione per i quali non sia stato trovato immediato abbinamento.

Delega, consenso informato e controllo della documentazione

In parallelo all’invio dei supporti magnetici, l’ANPA deve far pervenire alla competente Agenzia INPS la delega individuale alla riscossione, sottoscritta dal socio secondo un testo concordato con l’Istituto e comunque comprensiva del consenso informato al trattamento dei dati personali, inclusa la comunicazione dei dati all’ANPA. La sottoscrizione deve essere controfirmata dal responsabile ANPA con timbro dell’organizzazione. È previsto che ogni delega contenga anche il consenso all’utilizzo degli stessi strumenti impiegati dall’INPS per la riscossione dei contributi previdenziali e assistenziali.

La circolare chiarisce inoltre che, in caso di presentazione di copia fotostatica della delega, questa deve essere controfirmata e timbrata dal rappresentante locale ANPA per attestare la conformità all’originale in possesso dell’Associazione.

Effetti delle mancate corrispondenze e delle revoche

Se, all’esito delle verifiche, alcuni soggetti non risultano presenti negli archivi dell’Istituto, non si procede all’emissione degli F24 e quindi alla riscossione della quota associativa; l’ANPA potrà riproporre tali nominativi nell’anno successivo reinserendoli nei supporti magnetici. Le revoche delle deleghe sono notificate alle Agenzie INPS secondo le stesse modalità previste per gli invii ordinari.

La revoca produce effetti per l’INPS dal 1° gennaio dell’anno successivo se perviene dopo il 30 marzo, termine fissato per l’armonizzazione delle procedure. Se l’INPS riceve direttamente dall’associato la comunicazione di recesso, la sede ne prende nota, la comunica all’Associazione e provvede contestualmente alla cancellazione del soggetto nel rispetto delle medesime scadenze.

Decorrenza, aggiornamento dell’importo e imputazione dei versamenti

L’ANPA deve comunicare all’INPS, entro il 28 febbraio di ciascun anno, le eventuali modifiche della misura del contributo associativo, valide per l’intero anno. In caso di versamento parziale dei contributi obbligatori richiesti, l’importo pagato viene imputato anzitutto a copertura dei contributi previdenziali e assistenziali; l’eventuale eccedenza è considerata come versata a titolo di contributo associativo.

Costi della convenzione e acconti all’Associazione

L’ANPA è tenuta a corrispondere all’Istituto gli importi determinati a seguito della revisione dei costi; fino a tale revisione restano vigenti i costi stabiliti dalla delibera del C.d.A. n. 39 del 5 febbraio 2002. Restano a carico dell’Associazione anche eventuali oneri fiscali e le ulteriori spese connesse alla convenzione.

L’INPS corrisponde all’ANPA, entro il mese successivo al termine previsto per il versamento della contribuzione obbligatoria, un acconto calcolato applicando all’importo complessivo delle quote associative poste in riscossione una percentuale derivante dal rapporto tra le riscossioni complessive dei contributi previdenziali e associativi e il totale degli importi posti in riscossione per ciascuna emissione, ridotta di due punti. Gli acconti sono corrisposti al netto del rimborso spese e dell’IVA.

Rendicontazione annuale e conguagli

Entro il 30 giugno di ogni anno l’INPS trasmette all’Associazione un prospetto riepilogativo relativo all’anno precedente con evidenza della situazione finanziaria, in particolare:

  • importo annuo delle somme imposte;
  • ammontare delle quote associative riscosse relative agli F24 elaborati, suddivisi per provincia;
  • elenco dei soggetti associati che hanno versato il contributo, divisi per provincia;
  • eventuale conguaglio.

Per ciascuna emissione, una volta elaborati gli F24 riscossi, i rapporti finanziari vengono definiti e l’INPS trasmette un rendiconto contenente l’ammontare delle quote riscosse, il rimborso spese e la relativa IVA, gli acconti già corrisposti ed eventuali conguagli. Contestualmente all’invio del rendiconto, l’Istituto procede ai conguagli.

Rapporti con gli associati, responsabilità e durata

I rapporti derivanti dalla convenzione, inclusa la restituzione di somme indebitamente versate, intercorrono direttamente tra l’Associazione e i soggetti passivi del rapporto contributivo. L’INPS è esonerato da ogni responsabilità verso terzi derivante dall’applicazione della convenzione; l’ANPA deve inoltre rimborsare, su semplice presentazione di nota specifica, le spese e gli onorari che l’Istituto dovesse sostenere per controversie giudiziarie connesse alla legittimità, efficacia o applicazione dell’accordo.

La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2004 e si rinnova tacitamente di anno in anno, salvo disdetta di una delle parti da comunicare con raccomandata A/R entro il 30 giugno, vale a dire sei mesi prima della scadenza. È inoltre prevista la possibilità di revisione dell’accordo su richiesta di una delle parti qualora ne emerga la necessità nel corso dell’esecuzione.

Punti principali

Stipula e oggetto della convenzione

L’INPS e l’ANPA hanno stipulato il 20 maggio 2004 una convenzione di portata nazionale per la riscossione del contributo associativo sindacale dei lavoratori autonomi agricoli e dei datori di lavoro agricoli, ai sensi dell’art. 11 della legge 12 marzo 1968, n. 334. La circolare richiama per l’attuazione le modalità già definite con la circolare n. 85 del 20 aprile 1998.

Modalità di riscossione e natura del contributo

Il contributo associativo viene riscosso congiuntamente ai contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, secondo le stesse procedure e tramite i modelli F24. Sugli F24 deve essere indicato l’importo del contributo associativo con specifica dizione. La circostanza che la riscossione avvenga insieme ai contributi obbligatori non muta la natura volontaria del contributo, per il quale l’INPS non ha alcun obbligo di esazione coattiva.

Flussi informativi, deleghe e convalida degli associati

L’ANPA deve trasmettere alla Direzione Centrale Sistemi Informativi e Telecomunicazioni, entro il 10 gennaio e per la parte residua entro il 31 marzo di ogni anno, i supporti magnetici con i dati dei nuovi associati e dei soggetti che revocano l’adesione o dichiarano di non voler più pagare la quota. I supporti devono contenere i dati identificativi essenziali dell’impresa e del titolare. Le Agenzie INPS territorialmente competenti ricevono i dati per la convalida sulla base delle deleghe presentate dall’Associazione.

Deleghe, contenuti e revoche

Contestualmente all’invio dei flussi, l’ANPA deve far pervenire alle Agenzie competenti la delega sottoscritta dal socio, controfirmata e timbrata dall’Associazione, con consenso informato al trattamento dei dati e alla comunicazione all’ANPA. Le revoche sono comunicate secondo le stesse modalità; se pervengono dopo il 30 marzo, producono effetti per l’INPS dall’anno successivo. Se la revoca arriva direttamente all’INPS, la sede ne prende nota e la comunica all’Associazione, procedendo alla cancellazione del soggetto.

Aspetti finanziari, acconti e rendicontazione

L’ANPA sopporta i costi di esazione e ogni altro onere, anche fiscale, relativo alla convenzione. L’INPS corrisponde all’Associazione acconti periodici entro il mese successivo alla scadenza del versamento della contribuzione obbligatoria e trasmette entro il 30 giugno di ogni anno un prospetto riepilogativo dell’anno precedente con importi riscossi, elenco degli associati e eventuali conguagli. I rapporti finanziari vengono definiti per ciascuna emissione e gli acconti sono corrisposti al netto di rimborso spese e IVA.

Durata della convenzione e aggiornamento del contributo

La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2004 e si rinnova tacitamente di anno in anno salvo disdetta mediante raccomandata con ricevuta di ritorno entro il 30 giugno. Entro il 28 febbraio di ciascun anno l’ANPA deve comunicare eventuali modifiche della misura del contributo associativo, valide per l’intero anno.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.