Circolare numero 105 del 13-7-2004
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare aggiorna il quadro delle agevolazioni contributive per le popolazioni colpite dal sisma del 2002 in Molise e nella provincia di Foggia. Viene disposto l’ulteriore differimento del termine finale della sospensione al 31 dicembre 2005, ampliato l’elenco dei comuni foggiani interessati e fornite le istruzioni operative per il recupero dei contributi sospesi, con indicazione di rateazioni, scadenze, modelli di pagamento e istruzioni contabili per le diverse categorie di contribuenti.
Proroga sospensione contributiva per eventi sismici in Molise e Foggia e recupero dei contributi sospesi
Eventi sismici in Molise e provincia di Foggia: proroga della sospensione contributiva e recupero dei contributi
La circolare disciplina gli effetti contributivi degli eventi sismici verificatisi nell’autunno 2002 in Molise e in provincia di Foggia, aggiornando il regime di sospensione già illustrato con la circolare n. 41 del 26 febbraio 2003. In particolare, vengono ribadite le proroghe del termine finale della sospensione, ampliato l’elenco dei comuni foggiani interessati e dettate le regole per la riscossione rateale o in unica soluzione dei contributi sospesi, con le relative istruzioni contabili.
Quadro normativo e proroghe del periodo di sospensione
La circolare richiama l’art. 4, comma 1, del D.L. 4 novembre 2002, n. 245, convertito dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, che aveva disposto la sospensione contributiva per le popolazioni colpite dal sisma del 29 e 31 ottobre 2002, nonché la sospensione di termini esecutivi, di notificazione e di difesa. Il periodo di sospensione, inizialmente compreso tra il 31 ottobre 2002 e il 31 marzo 2003, è stato successivamente:
- prorogato al 30 giugno 2003 per la sola provincia di Campobasso con ordinanza n. 3279 del 10 aprile 2003;
- prorogato al 31 marzo 2004 per Campobasso e Foggia;
- ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2005 dall’art. 5, comma 2, dell’ordinanza n. 3344 del 19 marzo 2004 e dall’art. 3, comma 2, dell’ordinanza n. 3354 del 7 maggio 2004.
Ampliamento dei comuni della provincia di Foggia destinatari del beneficio
Con Decreto n. 85 del 6 aprile 2004, il Commissario Delegato per la provincia di Foggia ha predisposto un elenco dei comuni interessati dagli eventi sismici più ampio rispetto a quello originariamente diffuso. L’elenco aggiornato è allegato alla circolare e comprende 43 comuni della provincia di Foggia, tra cui, a titolo esemplificativo, Foggia, Lucera, San Severo, Manfredonia, Apricena, San Marco in Lamis, Torremaggiore e altri comuni indicati in allegato.
Modalità di recupero dei contributi sospesi
L’art. 7, comma 2, dell’ordinanza n. 3253 del 29 novembre 2002 stabilisce che i contributi previdenziali e assistenziali non versati per effetto della sospensione sono riscossi mediante rate mensili pari a otto volte i mesi interi di sospensione. La circolare precisa che, nel caso di specie, ciò comporta 304 rate mensili uguali e consecutive, con:
- prima rata da versare entro il 16 marzo 2006;
- rate successive con scadenza il giorno 16 di ciascun mese.
Per accedere alla rateazione occorre:
- versare la prima rata nel termine previsto;
- presentare apposita istanza alla sede INPS presso la quale il soggetto è iscritto e svolge gli adempimenti contributivi.
La circolare chiarisce inoltre che il mancato pagamento di una rata non determina decadenza dal beneficio della rateazione, ma costituisce una singola omissione contributiva soggetta alle sanzioni previste dall’art. 116, commi da 8 a 20, della legge n. 388/2000, con somme aggiuntive calcolate al tasso vigente alla data del pagamento per il periodo tra scadenza della rata e pagamento effettivo.
Datori di lavoro
Per i datori di lavoro la sospensione riguarda i modelli DM10 relativi ai mesi da ottobre 2002 a novembre 2005, con esclusione dei contributi eventualmente già versati prima del 6 dicembre 2002, data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’ordinanza n. 3253/2002. Se le denunce contributive relative al periodo sospeso non sono ancora state presentate, esse devono essere trasmesse contestualmente al pagamento della prima rata o al pagamento in unica soluzione.
Il versamento dei contributi esposti nel DM10 avviene tramite modello F24, secondo le seguenti indicazioni operative:
- utilizzo del codice causale DSOS, già istituito per i versamenti successivi a sospensioni per calamità;
- indicazione della matricola aziendale seguita dal codice N942, con significato di “contr. sosp. Ord. n. 3253/2002 per le province di Campobasso e di Foggia”.
La circolare precisa inoltre che i datori di lavoro devono versare mensilmente anche la quota di contribuzione a carico dei lavoratori.
Artigiani e commercianti
Per artigiani e commercianti la proroga al 31 dicembre 2005 comporta che risultino sospese le scadenze dei contributi fissi e dei contributi sul reddito eccedente il minimale riferite ai termini indicati in circolare. In sintesi, le scadenze dei contributi fissi interessate vanno dal 16 novembre 2002 al 16 novembre 2005, mentre quelle relative ad acconto e saldo dei contributi sul reddito eccedente il minimale vanno dal 30 novembre 2002 al 30 novembre 2005.
Per il versamento:
- in unica soluzione entro il 16 marzo 2006 possono essere utilizzati gli F24 originari oppure richiesti alla sede competente in caso di mancato possesso;
- in forma rateale è necessaria apposita istanza e il pagamento della prima rata con F24, usando i codici AD per la gestione artigiani e CD per la gestione commercianti.
La circolare sottolinea che, per queste gestioni, non operando il principio di automaticità delle prestazioni, i contributi sospesi non sono utilizzabili fino al loro completo versamento.
Gestione separata
Per gli iscritti alla Gestione separata, la sospensione riguarda le scadenze riferite al terzo e quarto trimestre 2002 e a tutte le scadenze degli anni 2003, 2004 e 2005. Il pagamento in unica soluzione avviene con i modelli e le causali ordinarie:
- C10 e CXX per i committenti;
- P10 e PXX per i professionisti.
Per il pagamento dilazionato è richiesta una domanda in forma libera e l’uso dell’F24 con i codici:
- COC per i committenti;
- POC per i professionisti.
Datori di lavoro domestico
I datori di lavoro domestico devono presentare domanda con il modello LD15 e versare con F24 compilato secondo le istruzioni richiamate per i datori di lavoro, indicando però:
- il codice DOM1 nel campo “Causale ctr”;
- nel campo “Matricola INPS” un numero di dodici cifre formato dal codice rapporto di lavoro di dieci caratteri seguito dal controcodice di due cifre.
Il codice rapporto è desumibile dalla lettera ricevuta con i bollettini di versamento per i rapporti già esistenti al momento della sospensione; per i rapporti denunciati per la prima volta viene fornito dalla sede. In assenza del controcodice, possono essere inseriti due zeri.
Prosecutori volontari
Per i prosecutori volontari le scadenze sospese comprendono il terzo e quarto trimestre 2002 e tutte le scadenze degli anni 2003, 2004 e 2005. Il versamento deve essere effettuato tramite bollettino di conto corrente postale modello VV08, il cui importo è determinato in funzione dei trimestri da regolarizzare e dell’importo del contributo settimanale o mensile vigente nel periodo.
Se si intende ricorrere alla rateazione:
- deve essere presentata una domanda in carta libera entro il 16 marzo 2006;
- la sede deve rilasciare un congruo numero di bollettini VV08;
- i versamenti devono rispettare le naturali scadenze trimestrali del modello.
La circolare precisa che eventuali versamenti tardivi saranno rimborsati, in considerazione della non obbligatorietà della contribuzione.
Istruzioni contabili
Per la rilevazione contabile del recupero dei contributi sospesi, la circolare distingue per categorie di contribuenti e indica i seguenti conti:
- datori di lavoro: riscossioni imputate al conto GPA 00/102, con storno delle contabilizzazioni provvisorie sul conto GPA 52/099; l’operazione è automatizzata tramite procedura collegata al codice N942;
- artigiani e commercianti: in unica soluzione, imputazione ai conti GPA 52/076 e GPA 52/077 per i contributi entro il minimale, oppure GPA 52/072 e GPA 52/073 per quelli oltre il minimale; in caso di rateazione, imputazione ai conti ARR 52/055 per il codice AD e COR 52/055 per il codice CD;
- Gestione separata: conto PAR 52/010 per il pagamento in unica soluzione e PAR 52/020 per quello dilazionato;
- datori di lavoro domestico: conto GPA 54/028;
- prosecutori volontari: conto GPA 52/084.
La circolare precisa infine che tutti i conti richiamati risultano già esistenti.
Punti principali
Aggiornamento del periodo di sospensione
La circolare riepiloga le proroghe intervenute per la sospensione contributiva prevista dall’art. 4, comma 1, del D.L. n. 245/2002, convertito in legge n. 286/2002. Il termine inizialmente compreso tra il 31 ottobre 2002 e il 31 marzo 2003 è stato esteso al 30 giugno 2003 per la sola provincia di Campobasso, quindi al 31 marzo 2004 per Campobasso e Foggia e, da ultimo, al 31 dicembre 2005 per entrambe le province.
Ampliamento dei comuni beneficiari in provincia di Foggia
Con Decreto n. 85 del 6 aprile 2004 il Commissario Delegato per la provincia di Foggia ha approvato un elenco più ampio dei comuni destinatari della sospensione rispetto a quello già diffuso con la circolare n. 41 del 26 febbraio 2003. L’elenco aggiornato è riportato in allegato alla circolare e comprende 43 comuni, tra cui Foggia, Lucera, San Severo, Manfredonia e altri comuni della provincia.
Recupero dei contributi sospesi e rateazione
La riscossione dei contributi non versati per effetto della sospensione avviene in rate mensili pari a otto volte i mesi interi di sospensione. La circolare indica che le rate sono 304, uguali e consecutive, con prima scadenza il 16 marzo 2006 e successive scadenze il giorno 16 di ogni mese. Per ottenere il beneficio della rateazione occorre versare la prima rata entro il termine stabilito e presentare apposita istanza alla sede INPS competente; il mancato pagamento di una rata non comporta decadenza dall’intero piano, ma produce una specifica omissione contributiva soggetta a sanzioni e somme aggiuntive.
Indicazioni per i datori di lavoro
Per i datori di lavoro la contribuzione sospesa riguarda i modelli DM10 relativi ai mesi da ottobre 2002 a novembre 2005, salvo i contributi già pagati prima del 6 dicembre 2002. Le denunce contributive eventualmente non ancora presentate devono essere inviate insieme al pagamento della prima rata o al versamento in unica soluzione. Il pagamento avviene con modello F24, utilizzando il codice DSOS e il codice N942 per il credito relativo ai contributi sospesi delle province di Campobasso e Foggia; resta fermo anche l’obbligo di versare mensilmente la quota a carico dei lavoratori.
Indicazioni per artigiani e commercianti
Per artigiani e commercianti la sospensione incide sulle scadenze dei contributi fissi e dei contributi sul reddito eccedente il minimale, elencate dalla circolare fino a novembre 2005. Il pagamento in unica soluzione entro il 16 marzo 2006 può essere effettuato con gli F24 originali o richiedendo la ristampa alla sede competente. In caso di rateazione occorre presentare istanza e pagare la prima rata con F24 usando i codici AD per gli artigiani e CD per i commercianti. La circolare precisa che, non operando per tali gestioni il principio di automaticità delle prestazioni, i contributi sospesi non sono utilizzabili fino al completo versamento.
Indicazioni per la Gestione separata
Per gli iscritti alla Gestione separata le scadenze sospese riguardano il terzo e quarto trimestre 2002 e tutte le scadenze degli anni 2003, 2004 e 2005. Il pagamento in unica soluzione va effettuato con i modelli e le causali ordinarie, cioè C10 e CXX per i committenti e P10 e PXX per i professionisti. Per la rateazione è richiesta una domanda in forma libera e il versamento con F24 utilizzando i codici COC per i committenti e POC per i professionisti.
Indicazioni per i datori di lavoro domestico
I datori di lavoro domestico devono presentare domanda con il modello LD15 e versare tramite F24 indicando il codice DOM1 nella causale contributo e il numero di matricola INPS composto dal codice rapporto di lavoro di dieci caratteri più il controcodice di due cifre; in assenza del controcodice possono essere inseriti due zeri. Il codice rapporto è ricavabile dalla lettera ricevuta con i bollettini di versamento, oppure viene fornito dalla sede per i rapporti denunciati per la prima volta.
Indicazioni per i prosecutori volontari
Per i prosecutori volontari le scadenze sospese comprendono il terzo e quarto trimestre 2002 e tutte quelle degli anni 2003, 2004 e 2005. Il versamento avviene mediante bollettino postale VV08, con importo determinato in base ai trimestri da regolarizzare e al contributo settimanale o mensile vigente. Per la rateazione è necessaria una domanda in carta libera entro il 16 marzo 2006 e i versamenti devono rispettare le scadenze trimestrali del modello; eventuali versamenti tardivi sono rimborsati.
Istruzioni contabili
La circolare fornisce le scritture contabili per il recupero dei contributi sospesi. Per i datori di lavoro le riscossioni sono imputate al conto GPA 00/102 con storno delle contabilizzazioni provvisorie sul conto GPA 52/099, tramite procedura automatica collegata al codice N942. Per artigiani e commercianti, i versamenti in unica soluzione vanno imputati ai conti GPA 52/076, GPA 52/077, GPA 52/072 o GPA 52/073; quelli rateali ai conti ARR 52/055 o COR 52/055. Per la Gestione separata si usano i conti PAR 52/010 e PAR 52/020, per i domestici il conto GPA 54/028 e per i prosecutori volontari il conto GPA 52/084.
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