Cassazione Penale, Ordinanza n. 13491/2026 del 14/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito sul trattamento sanzionatorio è rimasta ferma, poiché la Corte ha ritenuto corretta e adeguatamente motivata la quantificazione della pena e la modulazione degli aumenti per continuazione.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse di un imputato condannato in appello. La censura riguardava esclusivamente il trattamento sanzionatorio: si deduceva che la pena fosse eccessivamente severa e si lamentava il mancato riconoscimento della circostanza attenuante introdotta dalla sentenza additiva della Corte costituzionale n. 86 del 13/05/2024. La Corte di cassazione ha rilevato che tali doglianze non sono consentite in sede di legittimità, oltre a essere manifestamente infondate, perché la determinazione della pena, compresi aumenti e diminuzioni per aggravanti, attenuanti e continuazione, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, sindacabile solo nei limiti del rispetto dei criteri di cui agli artt. 132 e 133 c.p. Nel caso concreto, la motivazione della sentenza impugnata è stata ritenuta adeguata per il richiamo alle modalità della condotta, alla gravità dell'offesa e all'intensità del dolo, nonché per la modestia degli aumenti applicati a titolo di continuazione.
Norme richiamate
art. 132 c.p.
La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, esercitata entro i criteri legali previsti dalla norma.
art. 133 c.p.
La graduazione della pena deve essere giustificata in base ai criteri di gravità del reato, modalità della condotta e intensità del dolo.
sentenza additiva della Corte costituzionale n. 86 del 13/05/2024
La difesa invocava il mancato riconoscimento della relativa attenuante, ma la Corte ha ritenuto la censura non consentita e comunque infondata nel caso concreto.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito censurare in modo generico la misura della pena quando la doglianza si risolva in una diversa valutazione di merito della discrezionalità sanzionatoria.
- La graduazione della pena, inclusi gli aumenti e le diminuzioni per circostanze aggravanti, attenuanti e continuazione, è rimessa al giudice di merito, purché la decisione sia sorretta da motivazione congrua e coerente con i criteri di legge.
- La motivazione sul trattamento sanzionatorio è sufficiente quando faccia riferimento alle modalità della condotta, alla gravità dell'offesa e all'intensità del dolo, non essendo richiesto un apparato argomentativo particolarmente complesso.
- La modulazione contenuta degli aumenti per continuazione è di regola insindacabile in cassazione se il giudice di merito ha esplicitato le ragioni della propria scelta.
- Le censure relative al mancato riconoscimento di un'attenuante devono confrontarsi con la motivazione del giudice di merito e non possono risolversi in una mera richiesta di rivalutazione del giudizio di dosimetria della pena.
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