Ordinanza n. 63/2026 - Catanzaro, Sezione 2
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, 1. della Determinazione del Dirigente del Settore Economico-Finanziario del Comune di Lamezia Terme del 07.11.2025 e del presupposto e connesso “Bando di mobilità volontaria esterna ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001” per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 4 posti di Istruttore Agente di Vigilanza – Area degli Istruttori, pubblicato sul portale InPA in data 07.11.2025; 2. della Deliberazione di Giunta Comunale n. 227 del 29 agosto 2025, con la quale è stato parzialmente modificato ed integrato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025/2027, nella parte in cui, per l'annualità 2025, prevede la copertura di n. 4 posti di Istruttore Agente di Vigilanza mediante procedura di mobilità volontaria ex art. 30 D.Lgs. 165/2001 in via prioritaria rispetto allo scorrimento di graduatorie di altri enti; 3. di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi compresa, per quanto di ragione, la Deliberazione di Giunta Comunale n. 197 del 6 giugno 2025, con la quale è stato approvato il PIAO 2025/2027.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Determinazione dirigenziale che ha disposto una procedura di mobilità volontaria per la copertura di quattro posti di istruttore agente di vigilanza, il relativo bando, nonché gli atti di programmazione del fabbisogno del personale
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la scelta del Comune di Lamezia Terme di coprire quattro posti di istruttore agente di vigilanza mediante mobilità volontaria esterna ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. 165/2001, in via prioritaria rispetto allo scorrimento della graduatoria del Comune di Platania nella quale egli è inserito. Sono stati impugnati la determinazione dirigenziale, il bando di mobilità, la deliberazione di Giunta comunale che ha modificato il PIAO 2025/2027 e gli ulteriori atti presupposti e consequenziali. È stata proposta domanda cautelare di sospensione, sostenendo l'illegittimità della preferenza accordata alla mobilità rispetto allo scorrimento della graduatoria.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistente la giurisdizione amministrativa, poiché la controversia concerne l'esercizio della discrezionalità organizzativa dell'amministrazione nella scelta delle modalità di copertura del fabbisogno di personale. Nel sommario esame cautelare ha escluso un sufficiente fumus boni iuris: secondo l'indirizzo consolidato richiamato, la mobilità volontaria gode di una tendenziale prevalenza rispetto allo scorrimento di graduatorie concorsuali ancora valide. Tale preferenza deriva da caratteristiche strutturali dell'istituto e dai vantaggi dell'acquisizione di personale già formato e immediatamente operativo, nonché dall'interesse generale all'assorbimento del personale eccedentario e al risparmio di spesa; tali ragioni non devono essere esplicitate caso per caso. Il Comune ha quindi legittimamente esercitato la propria discrezionalità, senza essere gravato da un obbligo incondizionato di scorrere la graduatoria. È stato escluso anche il periculum in mora, poiché il ricorrente era titolare di un rapporto di lavoro a tempo determinato con scadenza al 31 maggio 2026. L'istanza cautelare è stata respinta e le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della natura della controversia.
Norme richiamate
art. 30 d.lgs. 165/2001
La procedura di mobilità volontaria costituisce una modalità di copertura del fabbisogno di personale la cui scelta rientra nella discrezionalità organizzativa dell'amministrazione.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare e i presupposti della tutela cautelare, verificati dal giudice attraverso il sommario esame del fumus boni iuris e del periculum in mora.
Massime di principio
- Nella scelta delle modalità di copertura del fabbisogno di personale, l'amministrazione esercita discrezionalità organizzativa e può preferire la mobilità volontaria allo scorrimento di una graduatoria concorsuale ancora valida.
- La mobilità volontaria presenta una tendenziale prevalenza rispetto allo scorrimento delle graduatorie, in ragione dell'acquisizione di personale già formato e immediatamente operativo e dell'interesse pubblico all'assorbimento del personale eccedentario e al risparmio di spesa.
- Le ragioni strutturali che giustificano la preferenza tendenziale per la mobilità volontaria non devono essere esplicitate dall'amministrazione in ogni singolo provvedimento.
- La preferenza per la mobilità volontaria non comporta un obbligo incondizionato dell'amministrazione di procedere allo scorrimento della graduatoria di altra amministrazione.
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