Ordinanza n. 386/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, n. 1447/2024, pubblicata il 25/10/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, n. 1447/2024, quanto alla mancata corresponsione delle somme riconosciute
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno proposto ricorso davanti al giudice amministrativo per ottenere l'annullamento della sentenza del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, n. 1447/2024, pubblicata il 25 ottobre 2024. Dal testo emerge, tuttavia, che l'istruttoria è diretta ad accertare l'avvenuto pagamento delle spese legali liquidate dalla sentenza e l'attribuzione al professore della somma riconosciuta nella medesima pronuncia, nonché, in caso di mancato pagamento, le ragioni del ritardo e l'identificazione del funzionario responsabile. Gli specifici motivi di ricorso non sono riportati.
La decisione
Il TAR ha ritenuto indispensabile acquisire documentazione dall'Amministrazione prima di decidere. Ha disposto che, entro 60 giorni, siano trasmesse le copie dei provvedimenti comprovanti il pagamento delle spese legali e l'attribuzione della somma riconosciuta al professore. Qualora il pagamento non sia avvenuto, nei successivi 30 giorni dovrà essere depositata una relazione dettagliata sulle ragioni del mancato pagamento, con indicazione del funzionario responsabile del ritardo. Gli adempimenti sono posti a carico del Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna o di un funzionario delegato, con facoltà di subdelega. La documentazione dovrà essere inserita nel fascicolo entro 90 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza. Il giudice ha fissato l'udienza di discussione del merito per l'11 giugno 2026 e ha ordinato alla segreteria di comunicare l'ordinanza e copia della sentenza al dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale.
Norme richiamate
art. 65 c.p.a.
Richiamato quale base normativa dei poteri istruttori del giudice amministrativo.
art. 66 c.p.a.
Richiamato nell'ambito degli strumenti istruttori utilizzabili dal giudice amministrativo.
art. 67 c.p.a.
Richiamato nell'ambito degli strumenti istruttori utilizzabili dal giudice amministrativo.
Massime di principio
- Quando la decisione della controversia richiede di verificare l'esecuzione di obblighi pecuniari risultanti da una pronuncia giudiziaria, il giudice amministrativo può disporre l'acquisizione d'ufficio della documentazione comprovante i pagamenti e, in caso di mancata esecuzione, una relazione sulle ragioni del ritardo e sull'individuazione del funzionario responsabile.
- Gli incombenti istruttori possono essere posti a carico del dirigente dell'ufficio amministrativo competente o di un funzionario delegato, prevedendo anche la facoltà di subdelega a personale dotato di specifica esperienza.
- Quando sono disposti incombenti istruttori indispensabili per la decisione, la causa può essere rinviata a una successiva udienza di merito, senza definizione della domanda principale.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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