Cassazione Penale, Ordinanza n. 20447/2026 del 03/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata aveva applicato all'imputato la pena concordata con la pubblica accusa. Il difensore proponeva ricorso per cassazione deducendo vizio di motivazione in relazione alla sussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., sostenendo quindi che il giudice avrebbe dovuto rilevare una causa estintiva o assolutoria nonostante il patteggiamento. La Corte rileva però che il ricorso è proposto contro una sentenza di patteggiamento e che il motivo dedotto non rientra tra quelli consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
La decisione
La Corte dichiara inammissibile il ricorso perché avverso sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti è ammesso il ricorso per cassazione soltanto per i motivi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., ossia: espressione della volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza. Il motivo sulla mancata rilevazione di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non è compreso tra quelli consentiti. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 129 cod. proc. pen.
Richiamato come norma evocata dalla difesa per sostenere la sussistenza di cause di proscioglimento, ma il motivo è ritenuto non deducibile nel ricorso avverso patteggiamento se non nei limiti dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento è ammissibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
art. 616 cod. proc. pen.
In caso di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, il ricorso per cassazione è ammesso solo per i motivi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni doglianza diversa è inammissibile.
- La deduzione della mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. non costituisce, di per sé, un motivo autonomamente spendibile contro il patteggiamento se non si incardina in una delle specifiche ipotesi di ricorso consentite dalla legge.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta automaticamente la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
- Nel giudizio di legittimità sul patteggiamento, il controllo della Corte è circoscritto e non si estende a censure di merito sulla motivazione, salvo i casi espressamente previsti dalla legge.
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