Sentenza n. 10617/2026 - Roma, Sezione 1T
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del decreto di rigetto emesso dallo Sportello Unico per l'Immigrazione (SUI) – Prefettura di Roma in data 19 marzo 2026 sull'istanza di nulla osta al lavoro subordinato stagionale Codice Pratica P-RM/L/Q/2026/101990;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di rigetto dell'istanza di nulla osta al lavoro subordinato stagionale
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione dell'immigrazione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato il decreto del 19 marzo 2026 con cui lo Sportello Unico per l'Immigrazione presso la Prefettura di Roma aveva respinto l'istanza di nulla osta al lavoro subordinato stagionale presentata in favore di un lavoratore straniero. Il ricorso era volto all'annullamento del diniego, previa sospensione della sua efficacia. In sede cautelare monocratica, il TAR aveva disposto il riesame del provvedimento alla luce del certificato del 23 marzo 2026, rilasciato dal Comune di Fiumicino, attestante l'idoneità alloggiativa dell'immobile indicato nella comunicazione di cessione di fabbricato. Dal testo non emergono ulteriori specifici motivi di illegittimità dedotti con il ricorso.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare il merito delle censure. L'Amministrazione ha infatti comunicato di avere annullato in autotutela il provvedimento impugnato e di avere ripristinato l'istanza della ricorrente, in attesa dei pareri dell'Ispettorato Territoriale per il Lavoro e della Questura di Roma. Tale ritiro ha eliminato l'atto oggetto di impugnazione e ha fatto venir meno l'interesse attuale della società a ottenere una pronuncia di annullamento. Il giudizio è stato definito con sentenza semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a., previo avviso alle parti. Le spese di lite sono state compensate in ragione della definizione in rito.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
ex art. 60 cod. proc. amm.
Consente la definizione del giudizio con sentenza semplificata in camera di consiglio, previo avviso alle parti.
art. 56 c.p.a.
Ha costituito la base per l'adozione della misura cautelare monocratica diretta al riesame del provvedimento alla luce della nuova documentazione sull'idoneità alloggiativa.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Ha imposto l'avviso alle parti della possibile rilevabilità d'ufficio della causa di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
Massime di principio
- L'annullamento in autotutela dell'atto impugnato, accompagnato dal ripristino della situazione procedimentale del ricorrente, determina la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione di merito e comporta la dichiarazione di improcedibilità del ricorso, quando non residuino altre utilità concrete e attuali conseguibili mediante la sentenza.
- La sopravvenuta carenza di interesse può essere rilevata e dichiarata dal giudice dopo aver avvisato le parti della possibile definizione in rito, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a.
- L'annullamento in autotutela dell'atto impugnato non comporta automaticamente l'accoglimento del ricorso nel merito: se il giudizio viene definito per sopravvenuta carenza di interesse, le spese possono essere compensate in ragione della decisione in rito.
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