Sentenza n. 2381/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la revocazione della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 10486/2024 del 30 dicembre 2024, resa tra le parti nel giudizio RG 5784/2022.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del Consiglio di Stato che aveva respinto l’appello contro il rigetto della domanda di restituzione dei contributi di costruzione e delle somme per monetizzazioni
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha proposto ricorso per revocazione della precedente sentenza del Consiglio di Stato, deducendo l’errore di fatto previsto dall’art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c., richiamato dall’art. 106 c.p.a. Secondo la ricorrente, la sentenza revocanda avrebbe omesso di esaminare la specifica domanda di restituzione della somma di euro 557.220,05 corrisposta a titolo di costo di costruzione, ritenendo invece unitariamente giustificati tutti gli importi versati nell’ambito della convenzione urbanistica. La società sosteneva che il costo di costruzione avesse natura tributaria e una causa autonoma rispetto agli oneri di urbanizzazione e alle monetizzazioni, sicché la mancata attuazione del permesso di costruire avrebbe imposto la restituzione di tale importo, oltre agli interessi legali. Il Comune ha chiesto la declaratoria di inammissibilità o il rigetto del ricorso.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha dichiarato il ricorso per revocazione inammissibile e ha condannato la società al pagamento delle spese, liquidate in euro 5.000 oltre accessori. Il Collegio ha escluso l’omessa pronuncia e quindi l’errore revocatorio, rilevando che la sentenza precedente aveva espressamente considerato, tra le somme versate, anche il costo di costruzione, affermando che le voci relative a monetizzazione, oneri di urbanizzazione secondaria e costo di costruzione erano strettamente collegate alle previsioni attuative del piano e mantenevano la propria giustificazione causale nonostante la decadenza del permesso di costruire. La sentenza revocanda aveva inoltre escluso, per tutti gli importi versati, sia la ripetizione dell’indebito sia l’arricchimento senza causa, poiché il mancato esercizio dello ius aedificandi costituiva una scelta della parte privata e non uno squilibrio genetico o funzionale della convenzione. Il giudice ha ribadito che la revocazione per errore di fatto presuppone una falsa percezione della realtà processuale, relativa a un punto decisivo, non espressamente controverso e determinante secondo un nesso causale necessario; non può invece essere utilizzata per contestare la valutazione delle domande o delle argomentazioni difensive, né per far valere un errore di diritto. La censura della società, anche se astrattamente riferibile a un errore nell’interpretazione della domanda o della disciplina applicabile, avrebbe dunque natura di errore di giudizio e non di errore revocatorio.
Norme richiamate
art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.
errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa
La revocazione è ammessa solo per una falsa percezione della realtà processuale, determinante, relativa a un punto decisivo non espressamente controverso e non riconducibile all’attività valutativa o interpretativa del giudice.
art. 106 c.p.a.
Disciplina la revocazione delle sentenze del giudice amministrativo mediante il richiamo ai motivi previsti dal codice di procedura civile.
art. 2033 c.c.
La precedente sentenza, la cui revocazione era richiesta, aveva escluso la ripetizione dell’indebito per gli importi versati nell’ambito della convenzione urbanistica.
art. 2041 c.c.
La precedente sentenza aveva escluso anche l’azione generale di arricchimento senza causa, ritenendo persistente la causa giustificativa dei pagamenti.
art. 16, comma 1, d.P.R. 380/2001
Norma richiamata nel motivo dell’appello definito dalla sentenza oggetto di revocazione, relativo all’obbligo di restituzione dei contributi di costruzione.
Massime di principio
- La revocazione per errore di fatto non è configurabile quando il giudice abbia esaminato la domanda e abbia ritenuto giustificato il pagamento, anche se non abbia esaminato singolarmente ogni argomentazione prospettata dalla parte.
- L’errore revocatorio consiste in una falsa percezione del contenuto oggettivo degli atti processuali e non può riguardare il contenuto concettuale delle difese, l’interpretazione della domanda o la valutazione giuridica dei fatti processuali.
- L’errore di fatto rilevante ai fini della revocazione deve essere determinante: la diversa decisione deve imporsi come conseguenza necessaria sul piano logico-giuridico, non essere soltanto astrattamente possibile.
- Non sussiste errore revocatorio quando il giudice abbia percepito correttamente gli atti e le domande, ma la parte contesti il modo in cui sono stati valutati o interpretati; tale censura, se configurabile, attiene all’errore di diritto o di giudizio.
- Nell’ambito di una convenzione urbanistica, il mancato esercizio dello ius aedificandi per scelta del privato non determina di per sé il venir meno della causa dei pagamenti effettuati in esecuzione della convenzione, né fonda automaticamente la ripetizione dell’indebito o l’arricchimento senza causa.
- La natura revocatoria del giudizio impedisce di utilizzare il ricorso per ottenere una nuova valutazione del merito della domanda già decisa nella sentenza impugnata.
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