Ordinanza n. 848/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento - degli atti di gestione (di estremi e contenuto, allo stato, non conosciuti) della graduatoria unica nazionale del concorso per l'ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria per l'anno accademico 2023/2024, pubblicata nell'area riservata del portale del CINECA il 5 settembre 2023, i quali, anche a seguito della decisione del Consiglio di Stato n. 8005 del 4 ottobre 2024, senza garantire, eventualmente anche in soprannumero, il potere di scelta del ricorrente, dispongono e mantengono lo scorrimento in graduatoria in favore dei candidati in posizione successiva a quella del ricorrente; - in via subordinata, della graduatoria unica nazionale del concorso per l'ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria per l'anno accademico 2023/2024, pubblicata nell'area riservata del portale del CINECA il 5 settembre 2023, nella sola parte in cui la medesima graduatoria, anche a seguito della decisione del Consiglio di Stato n. 8005 del 4 ottobre 2024, ha escluso il ricorrente dallo scorrimento, in favore dei candidati collocati in posizione successiva. - di ogni altro atto, anche non conosciuto, presupposto, conseguente o, comunque, connesso con quelli impugnati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti di gestione e, in subordine, parte della graduatoria unica nazionale del concorso per l'ammissione ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria per l'anno accademico 2023/2024, nella parte relativa allo scorrimento della graduatoria in favore di candidati collocati dopo il ricorrente
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato gli atti di gestione della graduatoria unica nazionale pubblicata sul portale CINECA il 5 settembre 2023 e, in subordine, la graduatoria nella parte in cui avrebbe escluso il ricorrente dallo scorrimento in favore di candidati collocati in posizione successiva, anche dopo la decisione del Consiglio di Stato n. 8005 del 4 ottobre 2024. Il testo dell'ordinanza non espone nel dettaglio i motivi di illegittimità sostanziale dedotti, ma evidenzia che l'eventuale accoglimento potrebbe arrecare pregiudizio ai soggetti collocati in graduatoria in posizione antecedente a quella del ricorrente. Il TAR ha quindi qualificato tali soggetti come controinteressati in senso sostanziale e ha ritenuto necessario integrare il contraddittorio nei loro confronti.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente ritenuto ammissibile il ricorso, poiché notificato ad almeno un controinteressato. Ha tuttavia disposto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, c.p.a., l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti collocati in graduatoria in posizione antecedente a quella del ricorrente, ritenendo allo stato non applicabile l'art. 49, comma 2, c.p.a. L'elevato numero dei controinteressati e l'onerosità delle notificazioni individuali hanno giustificato l'autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami sul sito istituzionale del Ministero dell'Università e della Ricerca. La pubblicazione deve contenere gli elementi indicati in motivazione, compresi il testo integrale del ricorso e degli eventuali motivi aggiunti, gli estremi del giudizio e l'elenco nominativo dei controinteressati. Il Ministero deve mantenere online la documentazione fino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, rilasciare un attestato della pubblicazione e predisporre sulla home page il collegamento alla sezione dedicata agli atti di notifica. Gli adempimenti devono essere eseguiti entro venti giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, con deposito della prova entro i successivi dieci giorni; il mancato adempimento comporta l'improcedibilità del ricorso. Non è stata assunta alcuna decisione sul merito delle censure o sulla legittimità della graduatoria.
Norme richiamate
art. 49, comma 1, c.p.a.
integrazione del contraddittorio
Il giudice deve disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati necessari non raggiunti dalla notificazione del ricorso.
art. 49, comma 2, c.p.a.
Il TAR ha ritenuto, allo stato, non applicabile la disciplina prevista da tale disposizione.
art. 41, comma 4, c.p.a.
La disposizione è richiamata quale fondamento, insieme all'art. 49 c.p.a., della disciplina della notificazione per pubblici proclami e della necessità di individuare specificamente i destinatari.
Massime di principio
- Quando l'eventuale accoglimento di un ricorso contro una graduatoria può pregiudicare i soggetti collocati in posizione antecedente a quella del ricorrente, tali soggetti rivestono la qualità di controinteressati in senso sostanziale e devono essere chiamati nel processo.
- La notificazione del ricorso ad almeno un controinteressato consente di ritenere ammissibile il ricorso, ma non esclude la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti degli ulteriori controinteressati individuati dal giudice.
- In presenza di un numero elevato di controinteressati, tale da rendere sommamente difficile e particolarmente onerosa la notificazione ordinaria, il giudice può autorizzare la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione.
- La notificazione per pubblici proclami non può ridursi a una mera pubblicità generica: deve indicare nominativamente i destinatari, oltre a contenere il testo del ricorso, gli estremi del giudizio e dell'ordinanza autorizzativa, così da garantire l'effettività del contraddittorio.
- Il mancato compimento, entro i termini perentori stabiliti dal giudice, degli adempimenti prescritti per l'integrazione del contraddittorio comporta l'improcedibilità del ricorso.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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