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Sentenza

Sentenza n. 5556/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202605152

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, fondato sulla mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno e sulla revoca non impugnata del nulla osta

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ministero e questura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Lo straniero aveva impugnato davanti al TAR il provvedimento della Questura che aveva respinto la domanda di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, presentata dopo l’ingresso in Italia. Il diniego era motivato dalla mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno e dal fatto che il nulla osta al lavoro era stato revocato con precedente provvedimento non impugnato. Il TAR aveva respinto il ricorso, ritenendo, da un lato, che l’omessa impugnazione della revoca del nulla osta rendesse inammissibile l’impugnazione del diniego del permesso, ormai vincolato, e, dall’altro, che la mancata presentazione dello straniero allo Sportello Unico per l’Immigrazione entro otto giorni dall’ingresso costituisse violazione di un adempimento necessario. In appello, l’interessato non ha formulato specifiche censure contro i singoli capi della sentenza, limitandosi a generiche considerazioni sulle circostanze che gli avevano impedito di sottoscrivere il contratto di lavoro e sulla ratio della disciplina dell’immigrazione.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha dichiarato l’appello inammissibile e comunque manifestamente infondato. In via preliminare ha ritenuto validamente introdotto e coltivato il giudizio dal solo avvocato abilitato al patrocinio dinanzi alle magistrature superiori, estromettendo l’altro difensore privo di tale abilitazione, poiché tutti gli atti processuali risultavano sottoscritti e compiuti dal primo. Nel merito processuale, ha affermato che l’appello, pur essendo un mezzo di impugnazione a critica libera, deve contenere specifiche censure contro la sentenza appellata; non sono sufficienti il rinvio al ricorso di primo grado o la mera riproposizione dei motivi già dedotti. Nel caso concreto mancavano critiche motivate alla decisione del TAR. Il Collegio ha comunque rilevato la manifesta infondatezza dell’appello, poiché non risultava provato che lo straniero si fosse attivato entro il termine perentorio di otto giorni dall’ingresso in Italia per ottenere un appuntamento presso la Prefettura e completare la procedura prevista per il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato. Le spese del grado sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 22 d.lgs. 286/1998

    La disciplina del permesso di soggiorno per lavoro subordinato richiede il completamento degli adempimenti connessi all’ingresso e all’instaurazione del rapporto di lavoro.

  • artt. 35 ss. d.P.R. 394/1999

    La presentazione dello straniero presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione entro otto giorni dall’ingresso costituisce un adempimento necessario e un presidio di legalità della procedura.

  • art. 60 c.p.a.

    Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata quando ne ricorrono i presupposti, previo avviso alle parti.

  • art. 91 c.p.a.

    Individua l’appello quale mezzo di impugnazione delle sentenze, utilizzabile per dedurre errori di rito o di merito.

  • art. 101 c.p.a.

    Impone all’appellante di indicare specifiche critiche alla sentenza impugnata; la natura a critica libera dell’appello non esonera dal rispetto dell’onere di specificità.

Massime di principio

  • L’appello amministrativo, pur avendo natura di impugnazione a critica libera, è inammissibile quando non contiene specifiche censure contro la sentenza di primo grado; non sono sufficienti il rinvio al ricorso originario o la mera riproposizione dei motivi già dedotti.
  • L’effetto devolutivo dell’appello è delimitato dai motivi di impugnazione: il giudice d’appello non è tenuto a riesaminare capi o questioni della sentenza che non siano stati specificamente contestati.
  • Nel procedimento per il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, la mancata attivazione dello straniero entro otto giorni dall’ingresso in Italia per completare gli adempimenti presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione costituisce violazione di un termine perentorio e può giustificare il diniego del titolo.
  • La presentazione tempestiva presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione costituisce un adempimento necessario per verificare la reale e tempestiva instaurazione del rapporto di lavoro e per impedire la permanenza dello straniero in condizioni di irregolarità.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoAppello
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
SottomaterieRinnovo e requisito reddituale
IstitutiDecadenza e tardivitàTermini del procedimento

Testo integrale

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