Cassazione Civile, Sentenza n. 11109/2020 del 10/06/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente erogatore)
La controversia
Nel 2007 il produttore di tabacco convenne in giudizio l’ente successore dell’AIMA chiedendo il risarcimento del danno asseritamente derivato dalla comunicazione tardiva della quota di produzione ammessa al contributo comunitario per il 1994. Il termine per la comunicazione, inizialmente fissato al 1° marzo 1994 e prorogato al 31 marzo 1994, sarebbe stato rispettato solo nei mesi di giugno-luglio, quando la produzione era già stata avviata; al conferimento, una parte del raccolto risultò eccedente rispetto alla quota e non ricevette il contributo. L’attore quantificò il danno nel premio teoricamente spettante sulla produzione eccedentaria. Il Tribunale di Roma, con sentenza del 12 gennaio 2012, qualificò la responsabilità come contrattuale, respinse l’eccezione di prescrizione e accolse la domanda, liquidando il danno in misura corrispondente al premio sul tabacco conferito ma escluso dal beneficio. La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 5477/2016 depositata il 16 settembre 2017, respinse le censure sulla prescrizione e riformò la decisione nel merito, rigettando la domanda per mancanza di allegazione e prova del danno risarcibile. Il ricorrente principale ha articolato quattro motivi: (1) violazione dell’art. 345 c.p.c., sostenendo che la contestazione dell’esistenza del danno sarebbe stata introdotta per la prima volta in appello; (2) violazione degli artt. 115 c.p.c. e 360, primo comma, n. 5, per asserita mancata contestazione in primo grado della sussistenza del danno; (3) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., 2697, 1223 e 2056 c.c., contestando che il danno fosse stato escluso o non potesse essere commisurato al contributo non percepito sulla parte eccedente; (4) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e 1226 c.c., sostenendo che, una volta riconosciuta l’esistenza del pregiudizio, il giudice avrebbe dovuto liquidarlo equitativamente per la difficoltà di documentare i costi della coltivazione. L’ente ha proposto ricorso incidentale condizionato per sostenere la natura extracontrattuale della responsabilità e la conseguente prescrizione quinquennale.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso principale e dichiarato assorbito il ricorso incidentale condizionato, poiché nessuno dei motivi principali ha superato il vaglio di ammissibilità e fondatezza. Il primo motivo è inammissibile per mancata specifica indicazione e localizzazione degli atti processuali invocati; è inoltre infondato perché la contestazione dell’esistenza del danno è mera difesa, non eccezione soggetta al divieto dell’art. 345, secondo comma, c.p.c. Il secondo motivo è inammissibile: il ricorrente non ha indicato un fatto storico omesso e non ha riportato in modo specifico gli atti dai quali desumere la mancata contestazione; la contestazione della quantificazione non equivaleva ad ammissione dell’esistenza concreta del danno. Il terzo motivo è inammissibile e infondato: il premio sulla produzione eccedentaria non era dovuto e non poteva costituire il danno risarcibile; l’eventuale pregiudizio da comunicazione tardiva poteva consistere nei costi evitabili contenendo la produzione entro la quota ammessa o nel lucro cessante derivante dalla possibilità di destinare le risorse ad altre colture, ma tali danni non erano stati allegati né provati. La Corte ha inoltre escluso che i produttori potessero fare affidamento sulla conservazione dei premi o delle quote degli anni precedenti. Il quarto motivo è inammissibile e infondato: la liquidazione equitativa presuppone la prova dell’esistenza di un danno risarcibile e può supplire soltanto alla difficoltà di determinarne l’ammontare, non alla mancata prova del danno stesso. Le spese sono state integralmente compensate, avuto riguardo all’esito contrastante dei due gradi di merito e alla natura della controversia. È stato dato atto dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore contributo unificato, ove dovuto.
Norme richiamate
art. 345, comma 2, c.p.c.
La contestazione circa la sussistenza del danno (ovvero la deduzione della sua mancata prova) costituisce mera difesa, in quanto volta a negare il fatto costitutivo del diritto al risarcimento, e non eccezione (la quale come noto consiste nella allegazione di un fatto estintivo, modificativo o impeditivo idoneo a paralizzare la domanda), tantomeno eccezione in senso stretto.
La contestazione dell’esistenza o della prova del danno è una mera difesa contro un fatto costitutivo della pretesa risarcitoria, non un’eccezione in senso stretto; pertanto non ricade nel divieto di nuove eccezioni in appello previsto dall’art. 345, secondo comma, c.p.c.
art. 115 c.p.c.
per dedurre la violazione del paradigma dell’art. 115 è necessario denunciare che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma, il che significa che per realizzare la violazione deve avere giudicato o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma, cioè dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio
La violazione dell’art. 115 c.p.c. non coincide con una diversa valutazione del peso delle prove: sussiste quando il giudice disattende la regola di decisione sulle prove delle parti o fonda la decisione su prove introdotte d’ufficio fuori dai casi consentiti. La censura relativa alla non contestazione richiede inoltre l’indicazione specifica degli atti difensivi rilevanti.
art. 116 c.p.c.
la violazione di detta norma (la quale sancisce il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale) è idonea ad integrare il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, non certo secondo la prospettazione evocata in ricorso (la quale si risolve infatti nella proposta di una diversa lettura delle risultanze istruttorie), ma solo quando il giudice di merito disattenda tale principio in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all’opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta ad un diverso regime
La violazione dell’art. 116 c.p.c. è configurabile solo se il giudice applica un regime di valutazione delle prove diverso da quello previsto dalla legge; non basta proporre in Cassazione una lettura alternativa delle risultanze istruttorie.
art. 2697 c.c.
Solo a tali ipotetici pregiudizi avrebbe pertanto potuto essere commisurato il danno risarcibile, ove tuttavia della loro esistenza ed entità fosse stata offerta conferente e adeguata prova da parte dell’attore gravato, ex art. 2697 c.c., del relativo onere.
Chi domanda il risarcimento deve provare l’esistenza e l’entità del pregiudizio causalmente riconducibile alla condotta. Nel caso di ritardo nella comunicazione delle quote, non basta dimostrare la produzione eccedente: occorre provare i costi evitabili o il lucro cessante derivante da una diversa destinazione delle risorse.
art. 1226 c.c.
l’esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., espressione del più generale potere di cui all’art. 115 c.p.c., dà luogo non già ad un giudizio di equità, ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, che, pertanto, presuppone che sia provata l’esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile, per la parte interessata, provare il danno nel suo preciso ammontare.
La liquidazione equitativa è utilizzabile quando il danno risarcibile è provato ma il suo preciso ammontare è impossibile o particolarmente difficile da dimostrare; non può sostituire la prova dell’esistenza stessa del danno.
art. 2056 c.c.
l’esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., espressione del più generale potere di cui all’art. 115 c.p.c., dà luogo non già ad un giudizio di equità, ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, che, pertanto, presuppone che sia provata l’esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile, per la parte interessata, provare il danno nel suo preciso ammontare.
Nel risarcimento del danno da illecito, la liquidazione equitativa richiede la prova dell’esistenza di un pregiudizio risarcibile e può integrare la sola difficoltà di quantificarlo, non l’assenza di prova della sua esistenza.
art. 1223 c.c.
Il nesso causale tra l’illecito (contrattuale) addebitato alla convenuta e il danno va, in tale contesto, verificato secondo un giudizio controfattuale, occorrendo dunque chiedersi: che vantaggio avrebbe ricavato l’avente diritto e/o che pregiudizi avrebbe potuto egli evitare, ove avesse avuto tempestiva comunicazione delle quote di produzione ammesse al contributo.
La causalità e la perdita risarcibile vanno valutate confrontando la situazione effettiva con quella che si sarebbe verificata in caso di comunicazione tempestiva; il danno può riguardare i costi di sovrapproduzione evitabili o il mancato guadagno da colture alternative, non un contributo non spettante.
art. 2043 c.c.
nessun diritto si potesse vantare in base alle norme comunitarie su contributi di uguale ammontare di quelli riconosciuti l’anno precedente
La Corte richiama la mancanza di un diritto al mantenimento dei contributi dell’anno precedente nel valutare la natura del pregiudizio: la condotta contestata non rende risarcibile, come tale, il premio che non spettava per la produzione eccedente.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Nel caso di specie il ricorrente omette invero di trascrivere il contenuto della comparsa di costituzione di controparte in primo grado, o quantomeno di fornirne compiuta ed esaustiva sintesi, attraverso la quale potere con immediatezza verificare la veridicità dell’assunto secondo cui questa non contenesse già una specifica contestazione sul punto
Il motivo di ricorso che dipende dal contenuto di un atto processuale deve indicare specificamente tale atto e riportarne il contenuto in modo sufficiente a consentire alla Corte la verifica della censura.
art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
Nel caso di specie il ricorrente omette invero di trascrivere il contenuto della comparsa di costituzione di controparte in primo grado, o quantomeno di fornirne compiuta ed esaustiva sintesi, attraverso la quale potere con immediatezza verificare la veridicità dell’assunto secondo cui questa non contenesse già una specifica contestazione sul punto
L’onere di specifica indicazione degli atti su cui si fonda la censura si accompagna agli oneri di produzione e localizzazione previsti per il giudizio di legittimità; la Corte può esaminare direttamente solo gli atti specificamente indicati e messi a disposizione secondo le regole processuali.
art. 345 c.p.c.
La contestazione circa la sussistenza del danno (ovvero la deduzione della sua mancata prova) costituisce mera difesa, in quanto volta a negare il fatto costitutivo del diritto al risarcimento, e non eccezione (la quale come noto consiste nella allegazione di un fatto estintivo, modificativo o impeditivo idoneo a paralizzare la domanda), tantomeno eccezione in senso stretto.
Il divieto di nuove eccezioni in appello riguarda le eccezioni in senso stretto non rilevabili d’ufficio e non impedisce di formulare una mera difesa volta a contestare un fatto costitutivo della domanda.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto.
Massime di principio
- La contestazione dell’esistenza o della prova del danno è una mera difesa diretta a negare un fatto costitutivo della domanda risarcitoria e può essere formulata in appello senza incorrere nel divieto di nuove eccezioni dell’art. 345, secondo comma, c.p.c.
- Il ricorrente per cassazione che fondi una censura sul contenuto di atti processuali deve indicare specificamente gli atti, riportarne o sintetizzarne in modo adeguato il contenuto e localizzarli nel fascicolo; tale onere opera anche per i motivi che denunciano error in procedendo.
- Il principio di non contestazione non consente di ritenere ammessa l’esistenza concreta del danno quando la parte abbia contestato la sua quantificazione o il criterio proposto per determinarla: la contestazione dell’ammontare non equivale all’ammissione del pregiudizio.
- Il ritardo nella comunicazione della quota di produzione ammessa a contributo può dar luogo al risarcimento del solo interesse negativo: occorre verificare, con giudizio controfattuale, quali costi di sovrapproduzione sarebbero stati evitati o quali guadagni si sarebbero potuti conseguire destinando le risorse ad attività alternative.
- La produzione eccedente la quota ammessa al contributo non genera, per il solo fatto della comunicazione tardiva, un danno pari al premio non spettante; il produttore non ha un diritto acquisito alla conservazione delle quote o dei livelli di premio riconosciuti negli anni precedenti.
- La liquidazione equitativa del danno presuppone che sia provata l’esistenza di un pregiudizio risarcibile; può supplire alla difficoltà di dimostrarne il preciso ammontare, ma non alla mancanza di allegazione o prova del danno stesso.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non è deducibile per ottenere una nuova valutazione delle prove: occorre indicare il concreto scostamento dalle regole legali sulla loro acquisizione o valutazione.
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