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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20763/2022 del 27/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 14/05/2021 con cui il GIP, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato: 1) l'istanza di accertamento del ne bis in idem tra la sentenza di applicazione della pena concordata del Tribunale di Latina (25/10/2017, capo B) e le sentenze che avevano ritenuto reati ai capi A) e B) della Corte d'appello di Napoli (9/06/2017); 2) in subordine, l'applicazione della continuazione tra le predette fattispecie. Il ricorrente sosteneva che gli addebiti fossero riferibili alla medesima pistola Beretta cal. 7,65 con matricola abrasa (sequestrata a Mondragone) e che pertanto fosse dovuto il riconoscimento del bis in idem ovvero, in subordine, della continuazione, essendosi configurato un unico disegno criminoso (lesioni, fuga con arma e latitanza).

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto corretta la valutazione del giudice dell'esecuzione secondo cui non risultava provata l'identità dell'arma e, quindi, l'identità del fatto necessario per il ne bis in idem: perizia balistica e accertamenti in sede di cognizione non hanno confermato che i proiettili del primo episodio fossero stati esplosi con la pistola sequestrata a Mondragone. Quanto alla continuazione, la Corte ha condiviso la valutazione che mancano indicatori concreti di un "medesimo disegno criminoso": i fatti sono avvenuti in contesti territoriali diversi, con finalità eterogenee e senza elementi che dimostrino una preventiva programmazione unitaria. La doglianza del ricorrente è stata quindi ritenuta infondata e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 669 cod. proc. pen.

    Il giudicato incidentale pronunciato in sede di cognizione non ha efficacia formale di giudicato in sede di esecuzione; il giudice dell'esecuzione può comunque valutare la questione se è stata esaminata incidentemente dalla cognizione

  • art. 81 cod. pen.

    art. 81, secondo comma, c.p.

    La riduzione per continuazione richiede la prova di un medesimo disegno criminoso; la Corte ribadisce che non è sufficiente la mera reiterazione o omogeneità tipologica dei reati

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a seguito del rigetto del ricorso

  • Giurisprudenza - Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo

    Sez. U, n. 28659/2017 (Gargiulo)

    Principio richiamato in tema di riconoscimento della continuazione: è necessaria un'analisi approfondita di concreti indicatori (omogeneità, contiguità spazio-temporale, finalità, modalità, sistematicità) per affermare un medesimo disegno criminoso

  • Giurisprudenza - Sez. 3, n. 17197 del 10/03/2016 (Andreini)

    Sez. 3, n. 17197/2016 (Andreini)

    Richiamata la regola che la decisione incidentale in sede di cognizione non costituisce giudicato formale ai fini dell'esecuzione

  • Giurisprudenza - Sez. 2, n. 31542 del 30/05/2017 (Di Giorgio)

    Sez. 2, n. 31542/2017 (Di Giorgio)

    Conferma l'onere di prova a carico della parte che eccepisce il ne bis in idem: occorre dimostrare l'identità del fatto

  • Giurisprudenza - Sez. 3, n. 17738 del 14/12/2018 (Bencivenga) e Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016 (D'Amico)

    Sez. 3, n. 17738/2018 (Bencivenga); Sez. 1, n. 35806/2016 (D'Amico)

    Richiamate per distinguere continuazione e abitualità: non si può trasformare la mera reiterazione del reato in beneficio premiale; è necessario dimostrare la preventiva programmazione unitaria

Massime di principio

  • Chi eccepisce il ne bis in idem ha l'onere di provare l'identità del fatto (es. identità dell'arma attraverso perizia balistica o altri riscontri probatori); l'assenza di prova rende l'eccezione infondata.
  • La decisione incidentale (negativa) resa in sede di cognizione non produce automaticamente efficacia di giudicato formale in sede di esecuzione, ma può essere valutata dal giudice dell'esecuzione; tuttavia serve prova nuova o elementi che superino l'accertamento negativo precedente.
  • Per riconoscere la continuazione è necessaria la dimostrazione di concreti indicatori di un medesimo disegno criminoso: omogeneità delle violazioni e del bene giuridico tutelato, contiguità spazio-temporale, motivazioni/causali comuni, modalità similari, sistematicità e programmazione antecedente; la mera coincidenza di tipologia e la temporalità ravvicinata non sono sufficienti.
  • La mera assenza di riscontro sull'esistenza di una seconda arma non implica automaticamente l'identità di arma e fatto: la prova positiva dell'identità è richiesta, non l'assenza di prova contraria.
  • In mancanza di elementi probatori nuovi rispetto a quelli valutati in sede di cognizione, la via corretta per il ricorrente rimane quella di far emergere nuova prova (anche perizia o documentazione) che consenta di superare l'accertamento negativo già formato.

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