Cassazione Civile, Sentenza n. 21757/2024 del 01/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Inox impugnava numerose Informazioni Tariffarie Vincolanti (ITV) ritenendo che fossero classificazioni doganalierrate e contestava la decisione della Commissione Tributaria Regionale che aveva dichiarato i suoi ricorsi introduttivi inammissibili per carenza di interesse. La CTR aveva ritenuto che l'ITV fosse da considerarsi piu' come atto amministrativo a discrezionalita' tecnica e che, non essendo le ITV state indicate nelle bollette doganali relative alle specifiche importazioni, mancasse l'interesse ad agire ex art.100 c.p.c.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto i primi, secondi e sesti motivi di ricorso (connessi) ritenendo che le ITV sono decisioni amministrative vincolanti e autonomamente impugnabili nel processo tributario. Ha affermato che l'elencazione degli atti impugnabili dall'art.19 d.lgs.546/1992 va interpretata estensivamente e che l'operatore ha interesse ad agire fin dalla ricezione della ITV, indipendentemente dal fatto che la stessa sia stata o meno indicata in una specifica bolletta d'importazione. Per questi motivi la sentenza impugnata e' stata cassata e la causa rinviata alla CTR del Lazio in diversa composizione per nuovo esame, con condanna alle spese del giudizio di legittimita'.
Norme richiamate
art. 19 d.lgs. n. 546/1992
art. 19 d.lgs. n. 546/1992
L'elenco tassativo degli 'atti impugnabili' va interpretato in senso estensivo: gli atti dell'ente impositore che manifestano una pretesa tributaria e ne esplicitano ragioni fattuali e giuridiche sono autonomamente impugnabili anche se non espressamente elencati
art. 100 cod. proc. civ.
Il giudice ha ritenuto sussistente l'interesse ad agire qualora l'azione giudiziaria sia l'unico mezzo per tutelare un interesse giuridicamente rilevante, vale a dire quando la ITV incide in modo vincolante sulle operazioni successive
art. 360 cod. proc. civ.
art. 360, comma 1, cod. proc. civ.
Norma invocata ai fini della censura per violazione di legge e vizi di motivazione nelle sentenze impugnate; utilizzata per inquadrare le censure di legittimità
Regolamento UE (CDU) - Reg. UE 952/2013, artt. 33-37 e 44
Reg. UE 952/2013 (Codice doganale dell'Unione), artt. 33 (ITV), 44
Le ITV sono decisioni doganali di rilevanza comunitaria vincolanti per le autorita' doganali e per il destinatario dalla data di ricezione; il CDU fonda la legittimazione a proporre ricorso avverso decisioni doganali che riguardino direttamente e individualmente la persona
Ordinanza Corte di Giustizia UE C-206/03 (SmithKline)
Corte di Giustizia, C-206/03, ordinanza 19/01/2005
Se un'autorita' ha fornito un'informazione tariffaria errata, il giudice nazionale e' tenuto ad adottare le misure necessarie per annullarla e fornire nuova informazione conforme al diritto comunitario
Cassazione, sentenza n.19998/2019
Orientamento della Corte di Cassazione che riconosceva l'impugnabilita' autonoma delle ITV nel processo tributario
art. 1, 7, 36 d.lgs. n. 546/1992 e artt. 111 Cost., 112 c.p.c.
art. 1, 7, 36 d.lgs. 546/1992; art. 111 Cost.; art. 112 cod. proc. civ.
Principi invocati in relazione alla tutela giurisdizionale del contribuente, completezza della motivazione e valutazione del quadro probatorio
Massime di principio
- Le Informazioni Tariffarie Vincolanti (ITV) rilasciate dalle autorita' doganali sono decisioni vincolanti di matrice comunitaria e, percio', sono autonomamente impugnabili nel processo tributario: non e' necessario che rientrino espressamente nell'elenco dell'art.19 d.lgs.546/1992
- L'interesse ad agire del soggetto destinatario della ITV sussiste dalla data di ricezione della decisione: non e' condizionato all'effettivo utilizzo della ITV in una specifica bolletta d'importazione
- Il giudice tributario, nel valutare la configurabilita' dell'interesse ad agire, deve tenere conto del regime comunitario (CDU) e della giurisprudenza della Corte di Giustizia UE che impone l'effettivita' e l'equivalenza dei rimedi per correggere ITV errate
- Se l'operatore utilizza una classificazione diversa da quella indicata nella ITV, l'Amministrazione puo' emettere avvisi di rettifica; tuttavia cio' non esclude il diritto del richiedente a impugnare preventivamente la ITV che gli lede il diritto
- In casi analoghi e' opportuno impugnare la ITV tempestivamente (contemprando termini e procedure nazionali) e far leva sia sulle disposizioni del Codice Doganale dell'Unione sia sui principi di tutela giurisdizionale garantiti dal diritto nazionale e comunitario
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