Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 863/2026 - Cagliari, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600368

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Cagliari – Sezione Lavoro che aveva ordinato l’accredito della carta elettronica del docente

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente precaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Cagliari – Sezione Lavoro n. 1498 del 6 novembre 2025, passata in giudicato per mancata impugnazione. La sentenza aveva condannato il Ministero a riconoscere, mediante accredito sulla carta elettronica del docente e alle medesime condizioni previste per i dipendenti a tempo indeterminato, la somma complessiva di euro 1.500,00 per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria. Nonostante la notificazione del titolo esecutivo l’11 novembre 2025 e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 669/1996, convertito in l. 30/1997, il Ministero non aveva dato esecuzione alla pronuncia, salvo provvedere al pagamento delle spese legali del giudizio presupposto. La ricorrente ha quindi chiesto l’adozione degli atti necessari all’esecuzione, anche mediante nomina di un commissario ad acta, oltre alla condanna alle spese. Dopo la proposizione del ricorso, l’Amministrazione ha accreditato la somma di euro 1.500,00 sul borsellino elettronico della docente. La ricorrente ha pertanto chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, con condanna dell’Amministrazione alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale.

La decisione

Il TAR ha preso atto dell’avvenuto adempimento dell’Amministrazione successivamente alla proposizione del ricorso e ha dichiarato cessata la materia del contendere. L’adempimento ha reso integralmente soddisfatta la pretesa sostanziale e ha eliminato l’interesse alla prosecuzione dell’azione di ottemperanza. Il Collegio ha tuttavia posto le spese e gli onorari del giudizio a carico del Ministero, liquidandoli in euro 800,00, oltre agli accessori di legge e al rimborso del contributo unificato se versato, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. La sentenza ha inoltre ordinato l’esecuzione da parte dell’autorità amministrativa.

Norme richiamate

  • artt. 112 e seguenti c.p.a.

    Disciplinano il giudizio di ottemperanza, esperibile per ottenere l’esecuzione del giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., si è pertanto verificata la cessazione della materia del contendere.

    La sopravvenuta integrale soddisfazione della pretesa durante il giudizio determina la cessazione della materia del contendere.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito in l. 30/1997

    Le amministrazioni dello Stato [...] completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali [...] entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.

    Le amministrazioni statali devono completare le procedure di pagamento entro 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo; prima di tale termine il creditore non può procedere a esecuzione forzata né notificare il precetto.

  • art. 22, comma 36, l. 724/1994

    La sentenza presupposta richiamava tale disposizione per il riconoscimento del maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulla somma dovuta.

Massime di principio

  • Quando l’amministrazione adempie integralmente all’obbligo derivante dal giudicato dopo la proposizione del giudizio di ottemperanza, viene meno l’interesse alla prosecuzione del giudizio e deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
  • L’adempimento sopravvenuto dell’amministrazione non esclude la condanna alle spese, che possono essere poste a carico dell’amministrazione in applicazione della soccombenza virtuale quando il pagamento sia intervenuto solo dopo l’instaurazione del giudizio di ottemperanza.
  • Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto per le amministrazioni statali costituisce il termine decorso il quale il creditore può attivare gli strumenti esecutivi previsti dall’ordinamento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.