Cassazione Penale, Ordinanza n. 11562/2025 del 21/03/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Torino che lo aveva condannato per avere presentato la domanda per il reddito di cittadinanza indicando una situazione patrimoniale e soggettiva non veritiera. Con il primo motivo ha dedotto vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla sussistenza del dolo, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe ricostruito in modo erroneo il fatto e che non sarebbe dimostrata la consapevolezza della formale intestazione di ventitré veicoli. Con il secondo motivo ha censurato, sempre per vizio di motivazione e violazione di legge, il trattamento sanzionatorio, lamentando il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. e la ritenuta recidiva ex art. 99 c.p., in relazione ai criteri di commisurazione della pena ex art. 133 c.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo non colpisse reali illogicità della motivazione, ma si risolvesse in una mera contestazione della ricostruzione fattuale operata dai giudici di merito, i quali avevano dato una motivazione congrua sulla consapevole e deliberata presentazione della domanda di reddito di cittadinanza nonostante la formale intestazione di ventitré veicoli e le ulteriori circostanze valorizzate. Anche il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché attinente al trattamento punitivo, già sorretto da motivazione adeguata: la Corte di appello aveva negato le attenuanti generiche e riconosciuto la recidiva in ragione dei trentotto precedenti penali e della persistente pericolosità sociale. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 62-bis c.p.
richiamato in relazione alla censura sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto immune da censure la motivazione di merito che le aveva negate.
art. 99 c.p.
richiamato per contestare il riconoscimento della recidiva; la Corte ha ritenuto non illogica la valutazione di merito sulla maggiore pericolosità dell'imputato.
art. 133 c.p.
richiamato quale parametro di commisurazione della pena; la censura è stata ritenuta inammissibile perché attinente al trattamento sanzionatorio già adeguatamente motivato.
art. 616 c.p.p.
usato per la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità del ricorso, in assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
richiamata per escludere la sanzione pecuniaria solo in presenza di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione è inammissibile il motivo che, sotto la veste del vizio di motivazione o della violazione di legge, si risolva nella mera contestazione della ricostruzione del fatto compiuta dai giudici di merito, quando la motivazione impugnata sia congrua e non manifestamente illogica.
- La censura sulla sussistenza del dolo non può limitarsi a prospettare una diversa lettura delle risultanze processuali, ma deve evidenziare specifiche illogicità o vizi giuridici della motivazione che sorregge l'affermazione della consapevolezza e volontà della condotta.
- Le doglianze sul trattamento sanzionatorio sono inammissibili quando si limitano a contestare in astratto il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche o la valutazione della recidiva, a fronte di una motivazione di merito adeguata e coerente con i precedenti penali e con il giudizio di maggiore pericolosità sociale.
- In caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causazione dell'inammissibilità, al pagamento di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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