Cassazione Penale, Ordinanza n. 19743/2026 del 29/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato gli effetti della decisione impugnata, lasciando ferma la condanna già pronunciata nei gradi di merito. Inoltre ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Palermo che aveva confermato la condanna di primo grado per plurimi episodi di furto, un episodio di furto aggravato in privata dimora e un episodio di lesioni. In Cassazione ha dedotto, in via generale, violazione di legge e vizio di motivazione sulla ricostruzione della responsabilità penale. La Corte ha però rilevato che l'unico motivo era del tutto generico e indeterminato, perché non specificava quali elementi della motivazione della sentenza d'appello fossero erronei o illogici, né consentiva di comprendere i rilievi mossi; per tale ragione il ricorso è stato ritenuto privo dei requisiti di specificità richiesti.
Norme richiamate
art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.
Il motivo di impugnazione deve essere specifico e contenere l'indicazione degli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della censura; la mera formula di dissenso rispetto alla motivazione della sentenza impugnata non è sufficiente.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo è formulato in modo generico o indeterminato e non consente di individuare con precisione le specifiche ragioni di censura.
- A fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente coerente, il ricorrente deve confrontarsi puntualmente con le argomentazioni decisive del giudice di merito, indicando gli errori denunciati e i relativi passaggi motivazionali.
- La violazione dell'onere di specificità dei motivi di impugnazione determina l'inammissibilità del ricorso, con conseguente statuizione sulle spese e sul versamento alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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