Sentenza del 28/10/2020 n. 23683 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione della sentenza della CTR che aveva parzialmente confermato l'accertamento catastale relativo alla rendita di un opificio dopo sopralluogo; la controversia verteva sull'inclusione nell'accertamento di impianti e macchinari (forno fusorio, forno di affinazione, due colate continue e impianto trattamento acque) ritenuti dall'Ufficio fissi e parte integrante dell'immobile. La ricorrente deduceva errata valutazione circa l'essenzialità e la amovibilità dei macchinari (sostenendo che potevano essere separati senza pregiudizio per il fabbricato) e contestava inoltre una duplicazione nella valutazione dell'impianto di trattamento acque (coincidente, secondo la ricorrente, con il locale motori già dichiarato nel DOCFA). La CTR confermava in parte l'Ufficio su base di impianti fissi, ma ometteva di motivare compiutamente se tali impianti fossero componenti strutturali ed essenziali e non pronunciava adeguatamente sulla presunta duplicazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il secondo motivo (omesso esame del fatto decisivo circa l'essenzialità e amovibilità degli impianti) e il quarto motivo (omessa pronuncia sulla duplicazione dell'impianto trattamento acque), ha assorbito il quinto motivo e ha respinto gli altri motivi. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia in diversa composizione per un nuovo esame; la CTR dovrà anche pronunciarsi sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 132 c.p.c.
Richiamato nella parte relativa alla nullità della sentenza per motivazione apparente o omessa; la Corte valuta se la motivazione del giudice di merito espliciti gli elementi e il percorso logico-giuridico
Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546
Art.36 (obbligo di motivazione) e art.62 (omissione di esame di fatto decisivo): utilizzati per censurare carenze di motivazione e omissioni nella decisione di merito
R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652
Definisce la nozione di immobili urbani e unita' immobiliare; art.10 norma la determinazione della rendita per opifici mediante stima diretta e rimane parametro di riferimento per il classamento
Codice Civile
Definisce i beni immobili per incorporazione: la possibilità di separazione del bene non esclude la sua natura di immobile se è incorporato o funzionalmente connesso al suolo
Legge 11 dicembre 2016 (Legge di Stabilità 2016)
L. n. 208/2015, art.1, comma 21
Esclude dal calcolo della rendita, a decorrere dal 1° gennaio 2016, i macchinari, congegni e attrezzature funzionali al processo produttivo; principio che non opera retroattivamente rispetto ad accertamenti anteriori
Legge 23 dicembre 2014, n. 190
Conferma l'applicazione delle disposizioni del R.D.L. 652/1939 e richiama le istruzioni tecnico-estimative in materia di determinazione della rendita degli opifici
Circolare Agenzia del Territorio
Specificazioni tecniche: nella stima delle unità a destinazione particolare sono incluse componenti impiantistiche che assicurano autonomia funzionale e reddituale stabile o risultano essenziali per la destinazione
Massime di principio
- Per il classamento e la determinazione della rendita catastale degli opifici vanno considerati anche gli impianti fissi e le componenti impiantistiche che contribuiscono a conferire autonomia funzionale e reddituale stabile all'unità immobiliare
- La possibilità materiale di staccare o rimuovere un macchinario non esclude automaticamente la sua qualificazione come bene 'immobile per incorporazione' se il suo collegamento o la sua funzione lo rendono parte integrante dell'unità immobiliare
- Il giudice di merito deve verificare e motivare specificatamente se gli impianti siano componenti strutturali ed essenziali per la funzione complessiva dell'edificio; omissioni o decisioni non motivate su fatti decisivi sono causa di cassazione
- Qualora esista contestazione di duplicazione di valutazione (es. impianto indicato e valorizzato separatamente nel DOCFA e nuovamente valutato dall'Ufficio), la questione va esaminata e motivata espressamente dalla corte di merito; il mero assorbimento formale non è sufficiente
- Le modifiche legislative (es. L. 208/2015 che esclude macchinari dal calcolo della rendita dal 2016) devono essere considerate nel loro ambito temporale: per accertamenti anteriori continuano a trovare applicazione i criteri previgenti
- In contenzioso tributario catastale è essenziale produrre e contestare elementi tecnici (relazioni, perizie, DOCFA) e sollecitare al giudice una valutazione puntuale delle caratteristiche di fissità, essenzialità e contribuzione al reddito dell'immobile
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