Cassazione Penale, Sentenza n. 3929/2023 del 30/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza del Tribunale di Cagliari del 16/02/2022 che aveva condannato Muscas per il porto fuori dall'abitazione di un coltello (art. 4 legge 110/1975). Il difensore ha dedotto: 1) erronea qualificazione e valutazione della offensività dell'oggetto, trattandosi di un 'coltellino svizzero' di uso comune; 2) omissione del riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.); 3) vizio nella motivazione del diniego delle circostanze attenuanti generiche, attribuito esclusivamente ai precedenti penali dell'imputato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili le censure relative al giudizio di colpevolezza e al diniego delle circostanze attenuanti generiche, ritenendo corretto l'apprezzamento del Tribunale basato sui precedenti penali. Tuttavia il ricorso è stato accolto limitatamente alla mancata valutazione, da parte del Tribunale, della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis c.p.: la Corte ha ritenuto che il Tribunale non abbia compiuto la verifica complessiva e motivata richiesta dalla giurisprudenza sui parametri di tenuità (pena edittale, modalità della condotta, esiguità del danno), e ha annullato la sentenza limitatamente a tale punto, rinviando per nuovo giudizio sul tema al Tribunale di Cagliari in diversa composizione. Per il resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
Legge 18 aprile 1975, n. 110, art. 4
Norma sanzionatoria sul porto di armi o oggetti atti ad offendere; applicata dal Tribunale per la condanna relativa al porto del coltello.
Codice Penale, art. 131-bis
Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto: richiede valutazione complessiva e motivata di pena edittale, modalità della condotta e entità del danno/ pericolo; la Corte ha ritenuto che il Tribunale non abbia effettuato la verifica prescritta, giustificando l'annullamento limitato e il rinvio.
Codice Penale, art. 133
Elenca gli elementi per la valutazione delle circostanze attenuanti generiche (personalità, entità del reato, modalità). La Corte ha richiamato il principio secondo cui il giudice del merito può prendere in considerazione anche un solo elemento per negare o concedere le attenuanti; nel caso il diniego basato sui precedenti penali è stato ritenuto adeguatamente motivato.
Decreto-Legge 23 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8
Norma processuale citata per spiegare che il processo è stato trattato con contraddittorio scritto in assenza di richiesta di discussione orale.
Giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. 4, n. 27323/2017 e Sez. U. n. 13681/2016 e altri precedenti citati)
Principi richiamati: per valutare l'abitualità o l'identità dell'indole dei reati occorre accertare la presenza di caratteri fondamentali comuni; la tenuità del fatto richiede valutazione complessa e congiunta di tutti gli elementi della fattispecie concreta.
Massime di principio
- In sede di Cassazione non è ammessa una rivalutazione libera delle fonti probatorie: le censure che chiedono una diversa valutazione dei fatti sono in genere inammissibili.
- Il diniego o la concessione delle circostanze attenuanti generiche possono essere motivati anche su un unico elemento ritenuto decisivo dal giudice del merito, inclusi i precedenti penali; ciò è compatibile con i principi di diritto consolidati.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) richiede una valutazione articolata, oggettiva e motivata (pena edittale, modalità della condotta, esiguità del danno): l'omessa verifica obbliga l'annullamento e il rinvio per nuovo esame.
- Quando il giudice del merito non espone i parametri di valutazione richiesti dalla giurisprudenza (soprattutto per art. 131-bis), la Corte di Cassazione può annullare limitatamente a tale profilo e disporre il riesame da parte del giudice di merito, spesso in diversa composizione.
- L'uso di oggetti di comune utilizzo (es. 'coltellino svizzero') non esclude automaticamente la rilevanza penale del porto: il giudice deve valutare offensività, finalità e contesto; argomentazioni generiche della difesa, senza specifici elementi di fatto, difficilmente rovesciano la decisione di merito.
- In ipotesi simili è consigliabile che il giudice del merito motivi espressamente, e in termini confrontabili con la giurisprudenza, perché ritiene che non sussistano i presupposti dell'art. 131-bis, indicandone gli elementi concreti che giustificano la negativa.
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