Cassazione Penale, Ordinanza n. 14932/2025 del 15/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito impugnata resta quindi ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato una condanna, contestando: 1) il vizio motivazionale sul giudizio di equivalenza tra circostanze aggravanti e attenuanti, ritenuto dal ricorrente illogico o comunque non adeguatamente giustificato; 2) la qualificazione giuridica del fatto, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. La Corte ha rilevato che il primo motivo mira in realtà a sollecitare una nuova valutazione di merito su un apprezzamento discrezionale del giudice, sindacabile in cassazione solo se arbitrario o manifestamente illogico, mentre le doglianze sulle aggravanti non erano state devolute in appello. Il secondo motivo è stato giudicato generico e riproduttivo di censure già esaminate e respinte dai giudici di merito senza una specifica confutazione della loro motivazione.
Norme richiamate
art. 606 c.p.p.
La Corte richiama, in via implicita, i limiti del sindacato di legittimità sui vizi di motivazione e di violazione di legge, sottolineando che non è consentita una rivalutazione del merito se la decisione è sorretta da motivazione non illogica.
art. 591 c.p.p.
L'inammissibilità è collegata anche alla genericità del motivo e alla mancata specifica critica delle argomentazioni della sentenza impugnata.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931
Il giudizio di equivalenza tra circostanze è valutazione discrezionale del merito, censurabile solo se frutto di arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico; è sufficiente una motivazione che indichi l'equivalenza come soluzione più idonea a garantire l'adeguatezza della pena.
Massime di principio
- Il giudizio di equivalenza tra circostanze attenuanti e aggravanti appartiene alla discrezionalità del giudice di merito e non è censurabile in cassazione se sorretto da motivazione congrua e non illogica.
- La cassazione non può essere trasformata in un terzo grado di merito: censure che mirano solo a sollecitare una nuova valutazione del fatto o del bilanciamento sanzionatorio sono inammissibili.
- Le doglianze non devolute con l'appello non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione, per effetto della regola della devoluzione.
- Il motivo di ricorso deve confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata; censure meramente riproduttive o assertive sono inammissibili.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende nei limiti previsti dall'art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
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