Cassazione Penale, Sentenza n. 8351/2023 del 24/02/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
L'ANBSC impugnava l'ordinanza del Tribunale di Milano che aveva dichiarato inammissibile la sua opposizione all'ammissione della prelazione riconosciuta a BPI ScpA sul ricavato della vendita di immobili confiscati. Il Tribunale aveva ritenuto tardiva l'opposizione, presentata il 17/03/2021, considerando decorso il termine di 15 giorni dal 5/10/2020 (data in cui l'ordinanza del 18/09/2018 sarebbe stata portata a conoscenza dell'ANBSC e del coadiutore). L'ANBSC deduceva, tra l'altro, la mancata notificazione all'Avvocatura dello Stato del ricorso del creditore e della decisione impugnata, la lesione del contraddittorio e violazioni delle norme che regolano i rapporti tra confisca e ipoteca e la legittimazione dei soggetti coinvolti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Ha affermato che, nei procedimenti esecutivi relativi a beni confiscati (art. 240-bis c.p. e d.lgs. 159/2011), l'ANBSC ha la qualifica di soggetto "interessato" e la sua rappresentanza processuale spetta all'Avvocatura dello Stato. Pertanto la notifica degli atti giudiziari (compreso l'avviso di udienza e la decisione) deve essere effettuata all'Avvocatura dello Stato a pena di nullità. In mancanza di tale notifica, il termine per proporre impugnazione decorre dalla conoscenza certa ed effettiva da parte dell'Avvocatura. Nel caso di specie la notifica non risultava rituale, sicché l'opposizione depositata il 17/03/2021 dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano doveva essere considerata tempestiva. Conseguentemente la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio per nuovo esame integrando il contraddittorio e rispettando le garanzie processuali.
Norme richiamate
art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen. (novellato dall'art. 6 d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21)
La norma e la giurisprudenza recepita stabiliscono che le disposizioni sull'amministrazione/destinazione dei beni confiscati e la tutela dei terzi (d.lgs. 159/2011) si applicano ai casi di confisca allargata; l'ANBSC ha ruolo operativo e deve essere coinvolta nel procedimento esecutivo.
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (artt. 45, 47, 52, 55, 59, 110)
Le norme regolano l'acquisizione dei beni allo Stato, la tutela dei terzi di buona fede e l'amministrazione/destinazione dei beni confiscati, attribuendo all'ANBSC compiti gestionali e la legittimazione a partecipare al contraddittorio per la verifica dei crediti vantati sui beni confiscati.
art. 240-bis cod. pen. (ex art. 12-sexies d.l. 306/1992)
Regola la confisca in casi particolari; i procedimenti esecutivi relativi a confisca ex art. 240-bis coinvolgono l'ANBSC come soggetto interessato e richiedono la sua partecipazione tramite l'Avvocatura dello Stato.
art. 667, comma 4, cod. proc. pen.
Prevede il termine di quindici giorni per proporre opposizione; la Corte precisa che tale termine decorre opponendo corretta notifica all'Avvocatura dello Stato quando l'ANBSC è parte interessata.
art. 11, comma secondo, R.D. 30 ottobre 1933 n. 1611
Stabilisce che le notifiche per la rappresentanza e difesa in giudizio spettano all'Avvocatura dello Stato; la mancata notifica all'Avvocatura comporta nullità degli atti e sospende i termini di impugnazione fino alla conoscenza effettiva.
legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 200 e d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 59, comma 3
Indicano l'obbligo di comunicazione all'ANBSC in relazione all'ammissione al pagamento dei crediti dei terzi e all'approvazione dello stato passivo, rafforzando il ruolo dell'Agenzia nelle procedure esecutive sui beni confiscati.
Massime di principio
- Nei procedimenti esecutivi aventi ad oggetto beni confiscati ex art. 240-bis cod. pen., l'ANBSC ha la qualifica di soggetto "interessato" e la sua rappresentanza processuale spetta all'Avvocatura dello Stato: quest'ultima deve ricevere le notifiche degli atti a pena di nullità.
- La mancata notifica all'Avvocatura dello Stato sospende il decorso del termine breve (es. 15 giorni ex art. 667 c.p.p.) per proporre opposizioni o impugnazioni: il termine decorre dalla conoscenza certa ed effettiva dell'atto da parte dell'Avvocatura.
- Una decisione assunta in sede esecutiva senza aver garantito il contraddittorio con l'ANBSC (tramite Avvocatura) in materia di beni confiscati è insanabilmente nulla e rilevabile d'ufficio.
- I terzi creditori che vogliano far valere diritti su beni confiscati devono svolgere il loro contraddittorio in sede esecutiva confrontandosi con l'ANBSC, non soltanto opponendosi al provvedimento ablatorio.
- In casi analoghi verificare sempre la regolarità delle notifiche all'Avvocatura dello Stato prima di dichiarare la tardività di un'impugnazione; in difetto, valutare la possibilità di chiedere la declaratoria di nullità degli atti e il rinvio per integrazione del contraddittorio.
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