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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26993/2025 del 23/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva dichiarato inammissibile l'appello ex art. 322-bis c.p.p. avverso il provvedimento del GIP che aveva rigettato la richiesta di dissequestro di metalli preziosi (oro) depositati con il prodotto finanziario "Conto Tesoro" presso EGM S.p.a., o del relativo controvalore in denaro. Sosteneva di essere terza di buona fede titolare dei depositi/diritti, di avere contratto valido e capacità patrimoniale, e censurava la motivazione del GIP e del Tribunale del riesame che avrebbero ritenuto l'oro indistinto/commisto con le rimanenze aziendali e successivamente venduto.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazioni principali: (1) il sindacato in Cassazione sulle misure cautelari reali è limitato alla violazione di legge intesa come assenza o mera apparenza della motivazione; qui la motivazione non era assente o meramente apparente; (2) vi era giudicato cautelare sul provvedimento genetico: l'appello e il ricorso reiteravano argomentazioni già esaminate dal GIP senza dedurre novità rilevanti (niente "novum" rispetto alla precedente decisione), quindi l'appello era originariamente inammissibile per genericità e per preclusione; (3) l'oro materialmente non esiste più avendo l'amministratore giudiziario, autorizzato dal GIP, proceduto alla vendita: manca l'interesse concreto al dissequestro del bene fisico; (4) per il dissequestro del controvalore in denaro la ricorrente aveva seguito la procedura sbagliata: se è credito va attivata la procedura prevista dall'art.52 e ss. d.lgs. 159/2011 (accertamento crediti/stato passivo sotto il giudice delegato), mentre se è contraente valgono le regole sui contratti in corso e sull'operato dell'amministratore giudiziario. Conseguenze processuali: rigetto del ricorso, condanna della ricorrente alle spese e al versamento della somma a favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 322-bis cod. proc. pen.

    Norma richiamata come base dell'appello cautelare; il ricorso in Cassazione contestava l'inerzia del riesame rispetto a motivi posti ai sensi di tale articolo, ma la Corte ha ritenuto inammissibile l'appello originario per genericità e mancato novum

  • art. 325 cod. proc. pen.

    Limita il ricorso per cassazione in materia di misure cautelari reali alla violazione di legge e, quanto alla motivazione, all'assenza o alla mera apparenza della stessa; la Corte ha applicato questo filtro per dichiarare inammissibile il ricorso

  • art. 52 e ss. d.lgs. 159/2011 (codice antimafia)

    Disciplina la tutela dei terzi creditori sui beni sottoposti a sequestro: obbliga l'accertamento dei crediti (artt.57-59) con stato passivo e pagamento dopo l'eventuale confisca; la Corte ha ritenuto che, se la ricorrente è mero creditore, debba seguire questa procedura e non l'appello cautelare

  • art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato come collegamento alla disciplina antimafia che il Tribunale del riesame ha invocato per la gestione dei diritti di credito derivanti dal sequestro

  • art. 57, 58, 59 d.lgs. 159/2011

    Determinano la sequenza procedurale per l'accertamento dei crediti e la formazione dello stato passivo; la Corte ha sottolineato che la liquidazione e il pagamento dei creditori seguono tale iter e spettano al giudice delegato e all'Agenzia solo dopo la confisca irrevocabile

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma rammentata per la condanna alle spese del procedimento in caso di inammissibilità; applicata dalla Corte

Massime di principio

  • In Cassazione sulle misure cautelari reali il sindacato è limitato: è ammessa la censura per violazione di legge intesa come assenza o mera apparenza della motivazione; critiche di merito o di logicità vanno formulate con i corretti mezzi e motivi previsti
  • Se una questione cautelare è già stata decisa (giudicato cautelare) senza nuovi elementi, non è possibile riproporla in appello o in ricorso in cassazione salvo introdurre fatti nuovi rilevanti (novum)
  • Se i beni sequestrati sono stati venduti autorizzando l'amministratore giudiziario, il terzo perde l'interesse a chiedere il riesame per restituzione dei beni fisici: va valutata la richiesta del controvalore e la procedura corretta da seguire
  • Per ottenere il pagamento del controvalore di beni sequestrati, il terzo che è mero creditore deve seguire la procedura di accertamento dei crediti prevista dal d.lgs. 159/2011 (presentazione domanda, verifica in stato passivo, pagamento dopo confisca irrevocabile) e non l'appello cautelare ordinario
  • Se il terzo è parte contraente (es. titolare di contratto in corso), può operare la disciplina dei contratti in corso durante l'amministrazione giudiziaria: l'amministratore può proseguire o adempiere il contratto previa eventuale autorizzazione del giudice delegato per atti di straordinaria amministrazione

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