Tribunale, Sentenza T-808/17
Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 3 dicembre 2019. — Ralph Pethke contro Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale. — Funzione pubblica – Funzionari – Rapporto informativo – Regolarità delle procedure di valutazione e di valutazione d’appello – Obbligo di imparzialità del valutatore d’appello. — Causa T-808/17
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale annulla il rapporto informativo 2016 di un funzionario EUIPO perché la fase di appello non era sufficientemente imparziale. Il valutatore d’appello coincideva con l’ex superiore gerarchico che aveva contribuito in modo determinante al contenuto contestato del rapporto, con conseguente rischio di riesame meramente formale delle proprie valutazioni. Di riflesso, è annullata anche la decisione dell’EUIPO di rigetto del reclamo.
Annullamento del rapporto informativo 2016 di un funzionario EUIPO per difetto di imparzialità del valutatore d’appello, coincidente con l’ex superiore gerarchico autore del contributo sostanziale alla valutazione.
La questione giuridica
Se la procedura di valutazione e di appello del rapporto informativo annuale sia regolare quando il valutatore d’appello coincide con l’ex superiore gerarchico del funzionario, autore del contributo inserito nel rapporto e sostanzialmente chiamato a riesaminare le proprie stesse valutazioni; se ciò integri una violazione dell’obbligo di imparzialità e delle garanzie procedurali previste dallo Statuto e dalle disposizioni interne dell’EUIPO.
Principio di diritto
Il Tribunale afferma che il rapporto informativo di un funzionario deve essere annullato quando la procedura di appello non offre garanzie sufficienti di imparzialità: ciò accade se il valutatore d’appello è anche l’ex superiore gerarchico che ha redatto un contributo decisivo inserito nel rapporto e, chiamato a riesaminare le censure proprio contro quel contributo, non assicura un effettivo e indipendente riesame. In simili circostanze, l’istituzione deve derogare alle proprie regole interne per tutelare il diritto a una procedura imparziale e a un controllo effettivo.
Norme richiamate
- Articolo 43 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 11 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 110 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 37, lettera a), dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 270 TFUE
- Decisione C(2013) 8985 della Commissione, disposizioni generali di esecuzione dell’articolo 43 dello Statuto e dell’articolo 44, primo comma, dello Statuto (DGE 43)
- Articolo 3 delle DGE 43
- Articolo 7 delle DGE 43
- Allegato I, punto 2, delle DGE 43
- Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
Rapporto informativo 2016 e imparzialità del valutatore d’appello
La sentenza riguarda un ricorso ex articolo 270 TFUE proposto da un funzionario dell’EUIPO contro il proprio rapporto informativo annuale 2016 e contro la decisione del consiglio di amministrazione che aveva respinto il reclamo amministrativo. La questione centrale è se la procedura di appello interna abbia rispettato l’obbligo di imparzialità, tenuto conto del ruolo svolto dall’ex superiore gerarchico del ricorrente.
Fatti e procedimento amministrativo
Il ricorrente, Ralph Pethke, era direttore del dipartimento "Operazioni" dell’EUIPO fino alla riassegnazione al dipartimento "Osservatorio" nell’ottobre 2016. Nel RI 2016 il valutatore, cioè il direttore del dipartimento "Osservatorio", ha preso in considerazione anche un contributo scritto dell’ex superiore gerarchico del ricorrente per il periodo dal 1o gennaio al 16 ottobre 2016, integrandolo nel rapporto. Tale contributo conteneva critiche significative al rendimento del ricorrente, soprattutto in termini di produttività, trasparenza e gestione del servizio.
Il ricorrente ha contestato il rapporto, ha chiesto un colloquio con il valutatore d’appello e ha poi presentato reclamo ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto. Il valutatore d’appello era però proprio l’ex superiore gerarchico, che aveva redatto il contributo inserito nel rapporto. Il reclamo è stato respinto dal consiglio di amministrazione dell’EUIPO.
Normativa rilevante
La sentenza richiama in particolare:
- l’articolo 43 dello Statuto, che disciplina il rapporto annuale dei funzionari e il diritto di presentare un ricorso nella procedura di valutazione;
- l’articolo 11 dello Statuto, che impone ai funzionari di svolgere le funzioni in modo obiettivo e imparziale;
- l’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali, sul diritto a un trattamento imparziale da parte delle istituzioni dell’Unione;
- l’articolo 270 TFUE;
- le DGE 43, in particolare l’articolo 3 sulla figura del valutatore e del valutatore d’appello, l’articolo 7 sulla procedura di appello e l’allegato I, punto 2, sul contributo del superiore gerarchico precedente in caso di trasferimento.
Oggetto delle censure
Il ricorrente deduceva sei motivi, ma il Tribunale ha esaminato prioritariamente quello relativo alla mancanza di imparzialità del valutatore d’appello, poiché sostanzialmente assorbente. Secondo il ricorrente, il direttore esecutivo dell’EUIPO non poteva svolgere validamente il ruolo di valutatore d’appello perché aveva già contribuito in modo decisivo al contenuto del RI 2016 come ex superiore gerarchico. La procedura, così configurata, non avrebbe consentito un effettivo controllo indipendente delle critiche mosse al suo rendimento.
Ragionamento del Tribunale
Il Tribunale ricorda anzitutto che il controllo giurisdizionale sui rapporti informativi è limitato alla regolarità procedurale, all’esattezza materiale dei fatti e all’assenza di errore manifesto di valutazione, ma che, proprio in presenza di un ampio margine discrezionale dell’amministrazione, le garanzie procedurali assumono un’importanza fondamentale.
Richiama poi il dovere di imparzialità sancito dall’articolo 11 dello Statuto e il diritto a un trattamento imparziale di cui all’articolo 41 della Carta, precisando che l’imparzialità va verificata sia sotto il profilo soggettivo sia sotto quello oggettivo, cioè in termini di assenza di pregiudizi e di idoneità delle garanzie a escludere dubbi legittimi di parzialità.
Applicando tali principi al caso concreto, il Tribunale rileva che:
- il valutatore d’appello era l’ex superiore gerarchico del ricorrente per i tre quarti del periodo di valutazione;
- il suo contributo era stato inserito integralmente nel RI 2016;
- le contestazioni del ricorrente si concentravano proprio su quel contributo;
- il valutatore d’appello era dunque chiamato a riesaminare una valutazione che in larga misura coincideva con la propria precedente posizione.
Secondo il Tribunale, questa configurazione procedurale non offriva garanzie sufficienti per escludere dubbi legittimi sull’imparzialità del valutatore d’appello. È irrilevante, ai fini di tale conclusione, che il giudizio globale non fosse materialmente redatto dall’ex superiore gerarchico, poiché il riesame investiva comunque gli elementi critici da lui stesso forniti.
Il Tribunale aggiunge che, anche se le istruzioni di servizio dell’EUIPO non prevedevano espressamente questa ipotesi, l’articolo 3, paragrafo 3, delle DGE 43 consentiva una deroga alla procedura ordinaria nell’interesse del titolare del posto. Proprio l’esigenza di assicurare l’imparzialità e un effettivo riesame imponeva, nel caso di specie, di discostarsi dalle regole interne applicate dall’EUIPO.
Decisione e conseguenze
Accolto il motivo relativo alla mancanza di imparzialità del valutatore d’appello, il Tribunale annulla il RI 2016 perché viziato da illegittimità procedurale tale da poter incidere sul suo contenuto. Per la stessa ragione annulla anche la decisione del consiglio di amministrazione dell’EUIPO che aveva respinto il reclamo. In applicazione dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, l’EUIPO è condannato alle spese.
Principio ricavabile
La procedura di ricorso interna contro il rapporto informativo deve garantire un effettivo controllo indipendente; quando il valutatore d’appello è l’ex superiore gerarchico che ha contribuito in modo sostanziale alla formulazione delle valutazioni contestate, manca una garanzia sufficiente di imparzialità e il rapporto informativo deve essere annullato.
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