Corte di giustizia, Sentenza C-414/18
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 3 dicembre 2019. — Iccrea Banca SpA Istituto Centrale del Credito Cooperativo contro Banca d'Italia. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. — Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2014/59/UE – Unione bancaria – Risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento – Contributi annuali – Calcolo – Regolamento (UE) n. 806/2014 – Regolamento di esecuzione (UE) 2015/81 – Procedura uniforme per la risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento – Procedimento amministrativo che vede il coinvolgimento di autorità nazionali e di un organismo dell’Unione – Potere decisionale esclusivo del Comitato di risoluzione unico (SRB) – Procedimento dinanzi ai giudici nazionali – Mancata tempestiva presentazione di un ricorso di annullamento dinanzi al giudice dell’Unione – Regolamento delegato (UE) 2015/63 – Esclusione di alcune passività dal calcolo dei contributi – Interconnessioni tra più banche. — Causa C-414/18
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte, in Grande Sezione, ha chiarito che le deroghe al calcolo dei contributi ex ante ai fondi di risoluzione devono essere applicate solo nei casi espressamente previsti dal diritto dell’Unione. I rapporti interni a un sistema cooperativo bancario non equivalgono a un gruppo societario ai fini dell’esenzione per passività infragruppo, se manca un rapporto di controllo madre-filiale. La Corte ha inoltre dichiarato irricevibili le censure riferite al contributo al SRF, ribadendo la competenza esclusiva dei giudici dell’Unione sugli atti del SRB.
Contributi ai fondi di risoluzione: le passività tra una banca di secondo livello e le banche cooperative aderenti a un sistema integrato non sono escluse dal calcolo se non ricorrono i presupposti tassativi delle esenzioni per passività infragruppo o per prestiti agevolati.
La questione giuridica
Se l’articolo 103, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE e l’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) ed f), del regolamento delegato (UE) 2015/63 debbano essere interpretati nel senso che consentono di escludere dal calcolo dei contributi ai fondi di risoluzione le passività derivanti da rapporti tra una banca di secondo livello e le banche cooperative di un sistema integrato, anche in assenza di un vero rapporto di controllo di gruppo o dei requisiti dei prestiti agevolati; e, in via preliminare, se fossero ricevibili le censure relative al contributo ex ante al SRF e alla legittimità dell’intervento della Banca d’Italia nel procedimento di calcolo.
Principio di diritto
Nel sistema della risoluzione bancaria, le esenzioni dal calcolo dei contributi previste dall’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento delegato 2015/63 sono di stretta interpretazione: le passività infragruppo possono essere escluse solo se esiste un vero gruppo inteso come rapporto madre-filiale con controllo nelle forme previste dal diritto UE, e le passività relative a prestiti agevolati solo se ricorrono i requisiti specifici definiti dal regolamento. Pertanto, i rapporti tra una banca di secondo livello e le banche cooperative di un sistema integrato, in assenza di controllo e fuori dall’ipotesi dei prestiti agevolati, non consentono l’esclusione delle relative passività dal calcolo dei contributi ai fondi nazionali di risoluzione. Quanto al SRF, le censure erano irricevibili perché il controllo degli atti preparatori e delle decisioni finali del SRB spetta in via esclusiva ai giudici dell’Unione e Iccrea non aveva validamente impugnato le decisioni del SRB nei termini.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 4, paragrafo 3, TUE
- Articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 102 della direttiva 2014/59/UE
- Articolo 103 della direttiva 2014/59/UE
- Regolamento (UE) n. 806/2014
- Regolamento di esecuzione (UE) 2015/81
- Regolamento delegato (UE) 2015/63
- Regolamento (UE) n. 575/2013
- Direttiva 2013/34/UE
- Direttiva 83/349/CEE
Contributi ai fondi di risoluzione e passività infragruppo
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio nell’ambito di una controversia tra Iccrea Banca e Banca d’Italia. La questione nasce dal calcolo dei contributi dovuti sia al Fondo nazionale di risoluzione italiano sia al Fondo di risoluzione unico (SRF) nell’ambito dell’unione bancaria.
Fatti e procedimento principale
Iccrea Banca, banca posta al vertice di un sistema di istituti di credito cooperativo, contestava diverse decisioni e note della Banca d’Italia relative a contributi ordinari, straordinari e addizionali al fondo nazionale di risoluzione, nonché al contributo ex ante al SRF per il 2016. La banca sosteneva che, nel calcolo dei contributi, avrebbero dovuto essere escluse le passività connesse ai rapporti con le banche cooperative aderenti al sistema, analogamente a quanto previsto per le passività infragruppo o per quelle legate ai prestiti agevolati.
Quadro normativo rilevante
La Corte richiama, in particolare:
- gli articoli 102 e 103 della direttiva 2014/59/UE, che disciplinano il livello-obiettivo dei meccanismi di finanziamento della risoluzione e il calcolo dei contributi;
- il regolamento delegato (UE) 2015/63, in particolare l’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) ed f), che prevede talune esclusioni di passività;
- il regolamento (UE) n. 806/2014 e il regolamento di esecuzione (UE) 2015/81, relativi al SRM e al SRF;
- il regolamento (UE) n. 575/2013 e, per rinvio, la definizione di impresa madre, filiazione e gruppo.
Ricevibilità: distinzione tra contributi nazionali e contributo al SRF
La Corte dichiara irricevibili le censure che riguardavano il contributo ex ante al SRF per l’anno 2016. In tale ambito, il SRB esercita il potere decisionale finale in modo esclusivo, mentre le autorità nazionali svolgono un ruolo meramente operativo di supporto, notifica e riscossione. Ne consegue che i giudici nazionali non possono sindacare la legittimità degli atti preparatori nazionali né imporre alla banca centrale nazionale di intervenire in un certo modo nella procedura che conduce alla decisione del SRB.
La Corte richiama inoltre il principio secondo cui la contestazione della validità di una decisione dell’Unione non può essere proposta in via indiretta dinanzi al giudice nazionale se l’interessato avrebbe potuto impugnarla tempestivamente con ricorso di annullamento ex articolo 263 TFUE. Nel caso di specie, Iccrea Banca era direttamente e individualmente interessata dalle decisioni del SRB, ma non aveva tempestivamente impugnato gli atti pertinenti.
Interpretazione dell’articolo 5 del regolamento delegato 2015/63
Nel merito, la Corte chiarisce che le esclusioni previste dall’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento delegato 2015/63 sono tassative e di stretta interpretazione. La disposizione sulle passività infragruppo si applica soltanto a operazioni tra enti appartenenti al medesimo gruppo, inteso come insieme fondato su un rapporto madre-filiale, cioè su un controllo in forme definite dal diritto dell’Unione.
La semplice esistenza di relazioni economiche strette, di un partenariato o di un sistema integrato tra più banche cooperative non basta a configurare un gruppo ai sensi del regolamento. Perciò, i rapporti tra una banca di secondo livello e le banche cooperative del sistema non possono essere assimilati a passività infragruppo esenti dal calcolo dei contributi.
Quanto ai prestiti agevolati, la Corte osserva che l’esenzione vale solo se il soggetto rientra nella definizione specifica di ente che gestisce prestiti concessi su base non concorrenziale e senza scopo di lucro per perseguire obiettivi di politica pubblica. La mera appartenenza al sistema cooperativo non è sufficiente a far rientrare la banca di secondo livello in tale categoria.
Rilievo dei principi di uguaglianza, non discriminazione e proporzionalità
La Corte esclude che i principi di parità di trattamento, non discriminazione e proporzionalità possano consentire un’interpretazione estensiva delle esenzioni. Il regolamento delegato distingue consapevolmente situazioni connotate da rischi diversi e non lascia alle autorità competenti un margine discrezionale per ampliare i casi di esclusione oltre quelli espressamente previsti.
Decisione
La Corte risponde che l’articolo 103, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE e l’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) ed f), del regolamento delegato 2015/63 devono essere interpretati nel senso che le passività derivanti da operazioni tra una banca di secondo livello e le banche cooperative del relativo sistema, senza controllo delle stesse e fuori dall’ipotesi dei prestiti agevolati, non sono escluse dal calcolo dei contributi ai fondi nazionali di risoluzione.
Quanto al SRF, le questioni erano irricevibili per difetto di competenza del giudice nazionale e per mancata tempestiva impugnazione delle decisioni del SRB davanti al giudice dell’Unione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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