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Sentenza

Sentenza del 13/12/2017 n. 29873 - Corte di Cassazione

Reddito di impresa - Frodi IVA - Operazioni inesistenti - Società cartiere.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate contestava la contabilizzazione, negli anni d'imposta 1999 e 2000, di costi relativi ad acquisti di merci documentati da fatture riferite a operazioni soggettivamente inesistenti, con l'interposizione fittizia di due società ritenute cartiere. Chiedeva quindi il riconoscimento dell'indeducibilità dei costi, dell'indetraibilità dell'IVA e dei conseguenti maggiori imponibili ai fini IVA, IRAP e IRPEF. Secondo l'Agenzia, la Commissione Tributaria Regionale aveva erroneamente ritenuto necessario dimostrare l'identità e l'esistenza del reale cedente e aveva comunque valutato in modo insufficiente gli elementi presuntivi, tra cui la struttura delle società fornitrici, la loro breve durata, la presenza dello stesso interlocutore e l'omesso versamento dell'IVA.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate e ha confermato la decisione favorevole alla società e ai soci. Ha stabilito che, in caso di contestazione di operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione deve provare, anche mediante presunzioni, che la prestazione non è stata resa dal soggetto formalmente fatturante. Solo dopo tale prova spetta al contribuente dimostrare di non essere stato oggettivamente in grado di conoscere la frode oppure di aver adottato una diligenza adeguata senza poter superare l'ignoranza del carattere fraudolento delle operazioni. Nel caso concreto, il giudice di merito aveva ritenuto gli elementi raccolti dall'Amministrazione non sufficientemente gravi, precisi e concordanti e la Cassazione ha ritenuto tale valutazione logica e giuridicamente corretta, non potendo riesaminare il merito. L'Agenzia è stata inoltre condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 7.000 euro, oltre spese generali e accessori.

Norme richiamate

  • Art. 2697 del codice civile

    La norma disciplina l'onere della prova: chi contesta il diritto o pretende conseguenze fiscali deve fornire la prova dei fatti costitutivi della propria pretesa.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d)

    Consente l'accertamento analitico-induttivo delle imposte dirette anche sulla base di presunzioni, purché dotate di adeguata gravità, precisione e concordanza.

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 75, oggi art. 109

    Disciplina i requisiti di deducibilità dei componenti negativi di reddito; i costi devono riferirsi a operazioni effettive e inerenti all'attività.

  • D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 5 e 25

    Riguardano la determinazione della base imponibile IRAP e i relativi profili applicativi.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 19 e 54, comma 2

    L'art. 19 disciplina il diritto alla detrazione dell'IVA, subordinandolo all'effettività dell'operazione e agli altri requisiti previsti; l'art. 54, comma 2, consente all'Amministrazione di fondare l'accertamento anche su presunzioni ed elementi indiziari.

  • Art. 17 della direttiva 77/388/CEE

    Riconosce il diritto alla detrazione dell'IVA, che non può essere esercitato quando il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere di partecipare a un'operazione fraudolenta.

  • Artt. 167 e 168 della direttiva 2006/112/CE

    Prevedono il diritto alla detrazione dell'IVA assolta sugli acquisti, purché l'imposta riguardi operazioni effettive e non inserite consapevolmente in una frode.

  • Art. 91 del codice di procedura civile

    Applica il principio della soccombenza e giustifica la condanna della parte perdente al rimborso delle spese processuali.

Massime di principio

  • Quando l'Amministrazione contesta operazioni soggettivamente inesistenti, deve prima dimostrare con elementi concreti, anche presuntivi, che il soggetto indicato in fattura non era il reale fornitore o che l'operazione si inseriva in un meccanismo fraudolento.
  • La mera consegna della merce, la rivendita, il pagamento del prezzo e dell'IVA o la regolarità formale della contabilità non dimostrano, da soli, la buona fede del contribuente, perché tali circostanze possono coesistere con una frode IVA.
  • Dopo che l'Amministrazione ha fornito una prova adeguata della frode e del coinvolgimento soggettivo, il contribuente deve dimostrare di non aver potuto conoscere la frode nonostante una diligenza ragionevole e proporzionata alla propria attività professionale.
  • La qualifica del fornitore come società cartiera è un elemento rilevante, ma non determina automaticamente la responsabilità del cliente: devono essere valutati complessivamente gli indizi e il concreto grado di conoscibilità della frode.
  • Nel giudizio di Cassazione non è normalmente possibile chiedere una nuova valutazione delle prove: se il giudice tributario di merito ha esaminato gli elementi e motivato senza contraddizioni logiche o giuridiche, la sua valutazione resta sostanzialmente insindacabile.

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