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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21334/2023 del 19/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dal diniego, da parte del datore di lavoro, del riconoscimento del livello B1 a due dipendenti addetti al Punto Blu di Salerno, già inquadrati nel livello C del CCNL per i dipendenti di società e consorzi concessionari di autostrade e trafori, con richiesta di differenze retributive per il periodo 2003-2008. Il Tribunale aveva accolto la domanda, mentre la Corte d'appello di Napoli aveva riformato la decisione ritenendo, da un lato, che l'accordo aziendale del 20 luglio 2002 non consentisse di superare il livello di inquadramento originario e, dall'altro, che dalla prova testimoniale non emergesse lo svolgimento di mansioni riconducibili al livello B1, caratterizzato da conoscenza specialistica, media complessità delle procedure e responsabilità operativa in una specifica attività commerciale. In cassazione i lavoratori hanno proposto quattro motivi: 1) violazione delle norme sulla interpretazione contrattuale e delle regole di inquadramento collettivo, per avere la Corte territoriale attribuito rilievo all'accordo aziendale e non alla sola classificazione del CCNL; 2) violazione degli artt. 115 e 416 c.p.c. e omesso esame di fatto decisivo, per non avere riconosciuto la non contestazione delle mansioni dedotte; 3) violazione delle clausole del CCNL e dell'art. 1362 c.c. per erronea esclusione della riconducibilità delle mansioni al livello superiore; 4) violazione degli artt. 116 c.p.c. e 2697 c.c. e omesso esame di fatto decisivo, per non avere ammesso alcune prove testimoniali ritenute decisive. Nel corso del giudizio di legittimità, per uno dei ricorrenti è stato prodotto verbale di conciliazione, con cessazione della materia del contendere limitatamente alla sua posizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato cessata la materia del contendere con riferimento a uno dei due lavoratori, compensando tra quelle parti le spese. Quanto all'altro lavoratore, ha rigettato il ricorso. La Corte ha ritenuto inammissibile il motivo sulla non contestazione perché la valutazione della contestazione dei fatti è apprezzamento di merito, sindacabile solo nei limiti del vizio motivazionale, e nel caso concreto la Corte d'appello aveva motivato adeguatamente. Ha inoltre ritenuto infondati i motivi relativi alla violazione dell'art. 2697 c.c., degli artt. 115 e 116 c.p.c. e all'omesso esame di fatto decisivo, osservando che le censure miravano in realtà a un riesame del merito e della valutazione delle prove, estraneo al giudizio di legittimità. Poiché la sentenza impugnata si fondava su due rationes decidendi autonome, il rigetto delle censure contro una di esse rendeva superfluo l'esame del primo motivo, dichiarato inammissibile per difetto di interesse. Il ricorrente soccombente è stato condannato alle spese e al contributo unificato aggravato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Il vizio di legittimità per violazione di legge e quello per omesso esame di fatto decisivo non possono essere usati per ottenere un nuovo giudizio di merito sulle prove o sulla qualificazione fattuale delle mansioni.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione è configurabile solo se il giudice ponga a base della decisione prove non dedotte o disposte d'ufficio fuori dai limiti, non quando contesti la valutazione delle risultanze istruttorie.

  • art. 116 c.p.c.

    La censura è ammissibile solo se il giudice attribuisca valore di prova legale a elementi che non lo sono o disattenda prove legali; non basta dolersi della diversa valutazione del materiale probatorio.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione della norma sull'onere della prova si ha solo se l'onere viene erroneamente attribuito alla parte sbagliata; non quando si contesti l'apprezzamento dell'esito della prova da parte del giudice.

  • art. 1362 c.c.

    Richiamato con riferimento all'interpretazione delle clausole collettive e dell'accordo aziendale, ma le censure erano in sostanza volte a sollecitare una diversa lettura del materiale istruttorio.

  • artt. 1322, 1363, 1373, 2077 c.c.

    Richiamati dai ricorrenti per contestare la rilevanza attribuita all'accordo aziendale e l'assetto dell'inquadramento, senza accoglimento della censura.

  • art. 416 c.p.c.

    Invocato in tema di contestazione dei fatti nel rito del lavoro; la Corte ha escluso che vi fosse omessa considerazione della non contestazione.

  • art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002

    Applicato per porre a carico del ricorrente soccombente l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la contestazione dell'apprezzamento delle prove e dell'accertamento delle mansioni lavorative non è ammissibile come violazione di legge: si tratta di giudizio di merito riservato al giudice di secondo grado.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice ripartisca erroneamente l'onere probatorio tra le parti; non quando, valutando le prove, ritenga non dimostrato il fatto allegato dalla parte onerata.
  • Le censure ex artt. 115 e 116 c.p.c. sono proponibili solo se la decisione si fonda su prove non dedotte, su prove illegittimamente acquisite o su prove legali male apprezzate; non consentono un nuovo scrutinio del materiale istruttorio.
  • Il vizio di omesso esame ex art. 360 n. 5 c.p.c. riguarda un fatto storico decisivo, non la mancata considerazione di singoli elementi istruttori, quando il fatto sia comunque stato preso in esame dal giudice di merito.
  • Quando la sentenza d'appello si fonda su più rationes decidendi autonome, la censura che non colpisca tutte le rationes è inidonea a determinare la cassazione e, per il resto, può rendere il motivo inammissibile per difetto di interesse.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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