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Ordinanza

Ordinanza n. 684/2026 - Milano, Sezione 5

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, della graduatoria definitiva pubblicata il 9 marzo 2026 sul sito istituzionale dell’Istituto di Istruzione Superiore-OMISSIS-, nella parte in cui esclude il minore -OMISSIS- dall’iscrizione alla classe prima del Liceo Scientifico; delle delibere del Consiglio d’Istituto n. 49 del 01.07.2021 e n. 65 del 16.12.2021, nella parte in cui includono il Liceo Scientifico sezione ad indirizzo sportivo tra gli “altri licei” ed attribuiscono ad esso il punteggio di 1,5 punti anziché 3, riconosciuti invece al Liceo Scientifico; dell’eventuale ulteriore provvedimento con cui l’IIS-OMISSIS- ha rigettato la domanda di iscrizione del minore -OMISSIS- e conseguentemente escluso lo stesso dalla graduatoria per l’ammissione alla classe prima del Liceo Scientifico per l’a.s. 2026/27 nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali, anche se non noti ai ricorrenti.

Giustizia amministrativa202601939

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria definitiva di ammissione alla classe prima del Liceo Scientifico per l'anno scolastico 2026/27, nella parte relativa all'esclusione del minore, nonché i criteri deliberati dal Consiglio d'Istituto per l'attribuzione del punteggio

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la graduatoria definitiva pubblicata il 9 marzo 2026, sostenendo l'illegittimità dell'esclusione del minore dall'iscrizione alla classe prima del Liceo Scientifico. Sono state contestate anche le delibere del Consiglio d'Istituto del 2021, nella parte in cui qualificano il Liceo Scientifico a indirizzo sportivo come altro liceo e attribuiscono al relativo consiglio orientativo 1,5 punti anziché 3, riconosciuti al Liceo Scientifico tradizionale. È stata proposta domanda cautelare di sospensione. Nella fase sommaria, il TAR ha esaminato la legittimità dei criteri di selezione, la loro logicità e coerenza con la finalità di premiare il merito scolastico, nonché la sussistenza del periculum in mora.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha ritenuto insussistente il fumus boni iuris, osservando che l'Istituto ha applicato i criteri previamente stabiliti dalle delibere del Consiglio d'Istituto n. 49 e n. 65 del 2021. Tali criteri non sono apparsi illogici, poiché valorizzano i risultati scolastici conseguiti nel secondo anno della scuola secondaria di primo grado, ponderano le discipline maggiormente coerenti con il percorso liceale scientifico e considerano il consiglio orientativo della scuola di provenienza. Anche l'attribuzione di 1,5 punti al consiglio orientativo per il Liceo Scientifico a indirizzo sportivo non è stata ritenuta manifestamente illogica, tenuto conto della differenza tra le materie dell'indirizzo scientifico ordinario e quelle dell'indirizzo sportivo, distinto dal liceo scientifico tradizionale con potenziamento sportivo presente in altri istituti. È stato inoltre escluso il periculum in mora, poiché lo studente può frequentare la prima classe del liceo prescelto presso un altro istituto. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale; nel caso concreto la domanda di sospensione è stata respinta per l'assenza sia del fumus boni iuris sia del pregiudizio grave e irreparabile.

  • delibere del Consiglio d'Istituto n. 49 del 1 luglio 2021 e n. 65 del 16 dicembre 2021

    Contengono i criteri applicati per la formazione della graduatoria, inclusa l'attribuzione di 1,5 punti al consiglio orientativo per il Liceo Scientifico a indirizzo sportivo.

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003

    È richiamato quale presupposto per disporre l'oscuramento dei dati identificativi del minore, dei genitori e degli altri interessati.

  • art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, quale base per l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a identificare il minore e gli esercenti la responsabilità genitoriale.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la domanda di sospensione di una graduatoria scolastica non può essere accolta quando i criteri di selezione previamente stabiliti dall'istituzione scolastica risultino, a una cognizione sommaria, coerenti con la finalità di valorizzare il merito, i risultati scolastici, la coerenza delle discipline e il consiglio orientativo, senza profili di manifesta illogicità.
  • La differenziazione del punteggio attribuito al consiglio orientativo per indirizzi liceali diversi non è manifestamente illogica quando sia giustificata dalla differenza tra gli insegnamenti e gli obiettivi formativi dei rispettivi percorsi, anche se entrambi presentano una componente scientifica o sportiva.
  • Il periculum in mora richiesto per la tutela cautelare non sussiste quando l'esclusione da una specifica istituzione scolastica non impedisca allo studente di frequentare la prima classe del medesimo percorso liceale presso un altro istituto.

Come è indicizzato

MaterieScuolaTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaTutela cautelare

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