Cassazione Penale, Sentenza n. 06085/2026 del 13/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Firenze che ha rigettato la dichiarazione di ricusazione proposta da Fedele nei confronti del collegio del Tribunale di Firenze. Il ricorrente contestava l'incompatibilità dei giudici perché, con precedente decreto di restituzione degli atti al pubblico ministero (2 maggio 2022), il Tribunale avrebbe svolto valutazioni di merito e indicato elementi integrativi, pregiudicando la terzietà rispetto alla successiva proposta di applicazione di misure di prevenzione personali e patrimoniali (sequestro e confisca). Si deduceva violazione dell'art. 37 cod. proc. pen. e degli artt. 24, 111 e 117 Cost.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso: ha ritenuto infondata la censura sull'incompatibilità. Ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 182/2025 che ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità relative all'art. 37 c.1 lett. a) in relazione all'art. 36 c.1 lett. g). La Corte ha precisato che il procedimento di prevenzione è monofasico e la restituzione degli atti per integrazioni non costituisce un'attività pregiudicante; la convinzione del giudice si forma progressivamente; inoltre il sequestro di prevenzione ha carattere interinale e non determina incompatibilità a decidere sulla confisca. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.1 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 37 cod. proc. pen. (comma 1)
La norma disciplinante i motivi di ricusazione non è stata ritenuta applicabile per trovare incompatibilità quando il giudice abbia precedentemente disposto la restituzione degli atti per integrazioni; occorre un'attività effettivamente pregiudicante per legittimare la ricusazione.
art. 36 cod. proc. pen. (comma 1, lett. g)
Riferimento alle ipotesi di incompatibilità e astensione; la Corte ha escluso che l'adozione del provvedimento di restituzione integri una delle fattispecie di incompatibilità qui contemplate.
art. 20, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
Consente al Tribunale di restituire gli atti al pubblico ministero per acquisire elementi integrativi; tale restituzione è qualificata come sottofase del procedimento di prevenzione e non come atto pregiudicante che determini incompatibilità del giudice.
art. 34 cod. proc. pen.
Regola l'incompatibilità del giudice; la giurisprudenza e la Corte hanno ritenuto che il provvedimento di sequestro interinale non determini incompatibilità a decidere sulla confisca finale.
art. 616 cod. proc. pen. (comma 1)
Norma invocata per la condanna alle spese del procedimento a carico del ricorrente in caso di rigetto del ricorso; la Corte ha disposto l'applicazione di tale sanzione.
artt. 24, 111 e 117 Cost.
Richiamati nel ricorso per profili di diritto di difesa e imparzialità del giudice; la Corte costituzionale ha ritenuto tali censure non fondate rispetto alla disciplina della ricusazione nel processo di prevenzione.
Sentenza Corte costituzionale n. 182 del 5/12/2025
Ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate sull'art. 37 c.1 lett. a) in relazione all'art. 36 c.1 lett. g), riconoscendo che la restituzione degli atti non è attività pregiudicante e che il procedimento di prevenzione è monofasico con formazione progressiva della convinzione del giudice.
Sez. U. Corte di cassazione, n. 25951 del 24/02/2022 (giurisprudenza rilevata)
Principio secondo cui la decisione sul sequestro non determina incompatibilità a decidere sulla confisca; la giurisprudenza di legittimità ha affermato che la funzione cautelare e quella decisoria, nell'ambito dello stesso giudice, non generano automaticamente situazione di incompatibilità.
Massime di principio
- La restituzione degli atti al pubblico ministero per acquisire elementi integrativi in un procedimento di prevenzione non costituisce, di per sé, un atto pregiudicante idoneo a determinare la ricusazione del giudice.
- Il procedimento di prevenzione è monofasico e la convinzione del giudice si forma progressivamente; le valutazioni compiute in una sottofase non equivalgono necessariamente a una pregiudiziale valutazione di merito che renda il giudice incompatibile.
- Il provvedimento di sequestro di prevenzione ha carattere interinale; la partecipazione dello stesso giudice alla successiva decisione sulla confisca non determina automaticamente incompatibilità ai sensi dell'art. 34 cod. proc. pen.
- Per ottenere l'accoglimento di una ricusazione occorre dimostrare un'attività concreta e predeterminata del giudice che abbia effettivamente pregiudicato la sua imparzialità, non basarsi solo su valutazioni istruttorie o su richieste di integrazione degli atti.
- In situazioni analoghe è consigliabile proporre tempestivamente istanza di astensione o ricusazione e, se sollevati profili costituzionali, valutare la possibilità di richiedere la pronuncia della Corte costituzionale, pur tenendo conto dell'orientamento giurisprudenziale che tende a escludere l'incompatibilità nelle ipotesi descritte.
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