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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27983/2022 del 23/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuenti)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento catastale con cui l'Amministrazione finanziaria, a seguito di procedura Docfa, ha rettificato il classamento proposto dai contribuenti per un immobile sito nel Comune di Civitella in Val di Chiana, attribuendo la categoria A/8 invece della categoria A/7 indicata dai proprietari. I contribuenti hanno impugnato l'atto e ottenuto accoglimento in primo grado; la Commissione tributaria regionale ha poi respinto l'appello dell'Ufficio. In cassazione l'Agenzia ha proposto tre motivi: (1) violazione di norme processuali e catastali, sostenendo che la sentenza d'appello fosse priva di motivazione in fatto e in diritto, fondata su mere convinzioni personali e erronea nel negare il potere dell'Ufficio di rettificare la rendita/classamento proposto dai contribuenti; (2) nullità della sentenza per motivazione apparente, assumendo che la decisione fosse slegata dal diritto e dalla normativa catastale e basata su fatti smentiti dagli atti; (3) omesso esame di un fatto decisivo, ossia le caratteristiche oggettive del fabbricato che, secondo l'Ufficio, sarebbero state compatibili con la categoria A/8, anche sulla base del confronto con immobili similari.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto che la motivazione della sentenza regionale esistesse ed fosse congrua; che il giudice di merito avesse correttamente applicato i criteri sull'onere della prova, rilevando che l'Agenzia non aveva dimostrato le significative migliorie dell'immobile, anche per mancato sopralluogo, e aveva tenuto conto della produzione fotografica dei contribuenti, oltre a evidenziare il difetto di motivazione dell'atto di accertamento. Ha inoltre dichiarato inammissibile la doglianza sulle norme catastali per genericità, poiché non erano state indicate con precisione le disposizioni asseritamente violate. Infine ha ritenuto inammissibile il terzo motivo, sia perché richiamava un vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c. non deducibile nel caso di doppia conforme, sia perché non erano state indicate le divergenti ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito. Le spese del giudizio di cassazione sono state poste a carico dell'Agenzia.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Consente di denunciare in cassazione la violazione di legge; non può però essere usato per sovvertire la valutazione di fatto del giudice di merito o per censurare genericamente la motivazione.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Rileva solo l'anomalia motivazionale che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante, non il mero difetto di sufficienza o di condivisione della motivazione.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo è denunciabile solo nei limiti rigorosi individuati dalla giurisprudenza; non è deducibile in caso di doppia conforme, salvo specifica indicazione delle diverse rationes decidendi di primo e secondo grado.

  • art. 36 D.Lgs. n. 546/1992

    È richiamato come parametro della motivazione della sentenza tributaria; la Corte esclude la sua violazione perché la decisione impugnata contiene una motivazione percepibile e congrua.

  • artt. 113 e 115 c.p.c.

    Il giudice deve applicare il principio iura novit curia e valutare le prove secondo i criteri di legge; non è censurabile in cassazione il mero dissenso sulla ricostruzione dei fatti e sulla ponderazione delle prove non legali.

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione è configurabile solo se il giudice attribuisca valore di prova legale a elementi che non lo sono o viceversa; non basta contestare il cattivo esercizio del potere di apprezzamento probatorio.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte richiama la regola sull'onere della prova, ritenendo che l'Ufficio non abbia fornito prova sufficiente delle caratteristiche e delle migliorie idonee a giustificare il classamento più gravoso.

  • art. 12 preleggi

    È menzionato quale parametro ermeneutico richiamato dalle Sezioni Unite per delimitare l'anomalia motivazionale rilevante in cassazione.

  • art. 54, comma 2, D.L. n. 83/2012, conv. in L. n. 134/2012

    È richiamato per affermare l'applicabilità, ai giudizi di appello introdotti dopo la sua entrata in vigore, della disciplina restrittiva del vizio motivazionale.

  • art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.

    È applicato per escludere la deducibilità del vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. in presenza di doppia conforme, salvo che il ricorrente indichi specificamente le diverse ragioni di fatto delle decisioni di merito.

  • D.M. 19 aprile 1994, n. 701

    È richiamato come normativa catastale evocata dall'Agenzia, ma la censura è dichiarata inammissibile perché non specificamente articolata.

  • R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652

    È menzionato tra le norme catastali richiamate dalla ricorrente, senza che ne sia esaminata nel merito una specifica violazione per difetto di specificità del motivo.

  • D.P.R. n. 1142/1949

    È richiamato tra le fonti catastali invocate dall'Agenzia; il motivo viene comunque dichiarato inammissibile per genericità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità la motivazione è apparente solo quando, pur graficamente esistente, non consente di comprendere l'iter logico della decisione; non è sufficiente lamentare un semplice difetto di persuasività o di completezza.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è configurabile solo in ipotesi tipizzate, cioè quando il giudice utilizzi prove non dedotte o attribuisca efficacia di prova legale a elementi che non la hanno, oppure viceversa; non può essere usata per contestare la valutazione del materiale istruttorio.
  • Il ricorso per cassazione non può trasformarsi in una richiesta di rivalutazione del merito e delle prove, poiché il controllo di legittimità è limitato alla correttezza giuridica e logica della decisione.
  • In presenza di "doppia conforme", il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non è deducibile se il ricorrente non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due sentenze di merito.
  • La censura di violazione di legge deve essere specifica e deve consentire di individuare con precisione le norme asseritamente violate; una deduzione generica delle sole fonti normative, senza collegamento puntuale alla ratio decidendi, è inammissibile.
  • In tema di classamento catastale, l'Amministrazione che intenda rettificare la proposta del contribuente deve fornire adeguata prova dei presupposti fattuali della diversa categoria attribuita, e la sentenza di merito che valorizzi l'assenza di sopralluogo e il difetto di motivazione dell'atto non viola, di per sé, le regole sulla prova.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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