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Ordinanza

Ordinanza n. 5130/2026 - Roma, Sezione 3

per l’ottemperanza al giudicato discendente dalla sentenza del Tribunale Ordinario di Velletri, sezione lavoro, n. 1375/2016, pubblicata l’11 ottobre 2016 su ricorso R.G. n. 3248/2011, nonché della sentenza del Tribunale Ordinario di Civitavecchia, sezione lavoro, n. 531 del 29 novembre 2021.

Giustizia amministrativa202312576

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIIOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Mancata o asseritamente incompleta esecuzione del giudicato civile e della sentenza di ottemperanza del TAR Lazio n. 1656/2024, con richiesta di sostituzione del commissario ad acta

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l’esecuzione delle sentenze del Tribunale ordinario di Velletri, sezione lavoro, n. 1375/2016 e del Tribunale ordinario di Civitavecchia, sezione lavoro, n. 531/2021, lamentando la perdurante inerzia del Ministero dell’Istruzione e del Merito. Il TAR aveva già accolto il ricorso con sentenza n. 1656/2024, ordinando al Ministero e all’INPS, nei limiti delle rispettive competenze, di procedere alla ricostruzione della carriera e alla regolarizzazione della posizione contributiva e previdenziale, assegnando un termine e nominando, per il caso di inerzia, il Direttore generale della Direzione generale per il personale scolastico quale commissario ad acta. Con atto del 29 gennaio 2026 il ricorrente ha nuovamente denunciato l’inerzia e chiesto la nomina del commissario; in udienza ha precisato che la domanda doveva intendersi come richiesta di sostituzione del commissario già nominato. La documentazione depositata dal Ministero il 10 marzo 2026 ha tuttavia evidenziato il pagamento di differenze retributive, mediante anticipo di euro 1.884,48 del 19 maggio 2017 e decreto autorizzativo di spesa n. 103 del 22 novembre 2022, circostanza non rappresentata dal ricorrente né nel precedente giudizio di ottemperanza né nell’istanza di nomina del commissario. Il TAR ha quindi ritenuto necessario acquisire chiarimenti sulla portata dell’adempimento, sull’eventuale integrale ottemperanza, sul pagamento delle astreintes e delle spese di giudizio e sulla possibile sussistenza dei presupposti della frode processuale.

La decisione

Il TAR non ha deciso definitivamente l’istanza di sostituzione del commissario ad acta. Ha disposto incombenti istruttori e rinviato l’esame alla camera di consiglio del 15 aprile 2026. Il ricorrente è stato onerato di fornire, entro quindici giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, i necessari chiarimenti sul pagamento delle spettanze retributive e sull’eventuale carattere parziale dell’adempimento. Il Ministero e l’INPS sono stati onerati di documentare se il giudicato sia stato integralmente eseguito e di chiarire l’avvenuto pagamento delle astreintes e delle spese liquidate nella sentenza del TAR n. 1656/2024. Il Collegio ha rilevato che la documentazione amministrativa, depositata tardivamente, fa emergere pagamenti anteriori alla proposizione del giudizio di ottemperanza e che tale circostanza non era stata rappresentata dal ricorrente; per questo ha ritenuto necessari ulteriori accertamenti, anche in vista della valutazione di eventuali iniziative per frode processuale.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando emergano documenti dai quali risulti un possibile adempimento anteriore o diverso da quello rappresentato dalla parte istante, il giudice può disporre specifici incombenti istruttori e onerare le parti di chiarire portata, completezza e data dell’esecuzione prima di decidere sulla nomina o sostituzione del commissario ad acta.
  • La richiesta di nomina o sostituzione del commissario ad acta presuppone l’accertamento dell’inerzia o dell’inadempimento residuo dell’amministrazione; tale presupposto non può essere valutato senza verificare gli eventuali pagamenti e gli altri atti esecutivi già compiuti.
  • La parte che chiede l’esecuzione del giudicato deve rappresentare al giudice le circostanze rilevanti relative agli adempimenti già compiuti dall’amministrazione, anche quando intenda sostenere che essi siano soltanto parziali; l’omessa rappresentazione può giustificare approfondimenti istruttori sulla correttezza processuale della condotta.
  • Nel giudizio di ottemperanza, la verifica dell’integrale esecuzione può comprendere anche l’accertamento del pagamento delle astreintes e delle spese di giudizio liquidate nel precedente provvedimento giurisdizionale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

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