Sentenza n. 361/2026 - Pescara, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell’esecuzione - della nota pec della TUA S.p.A. avente ad oggetto “procedura aperta n. 387/TUA/2025. Fornitura di pneumatici ricostruiti per tre anni. Comunicazione di annullamento gara” notificata a mezzo pec il 7.10.2025 (doc. n. 1); - della determina della TUA S.p.A. di annullamento gara ”Gara 387/TUA/2025 - Fornitura pneumatici ricostruiti per tre anni” datata 30.9.2025, comunicata a mezzo pec in data 7.10.2025, e pubblicata sul sito istituzionale il 7.10.2025 (doc. n. 2); - della relazione della Commissione giudicatrice di annullamento della gara (doc. n. 3); - dei verbali di gara telematici (doc. n. 4); - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto. per la condanna della “TUA S.p.A.” al risarcimento del danno spettante alla ricorrente anche nel caso di legittimità del gravato provvedimento di autotutela, a titolo di responsabilità precontrattuale o responsabilità da contatto sociale qualificato, e/o per il risarcimento delle spese propedeutiche alla partecipazione alla gara
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo che l'annullamento in autotutela del provvedimento impugnato avesse attribuito alla ricorrente il bene della vita perseguito e fatto venir meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio. Le spese sono state compensate in ragione della pronuncia in rito. La sentenza dispone l'esecuzione da parte dell'autorità amministrativa.
Atto impugnato: annullamento in autotutela della gara aperta per la fornitura triennale di pneumatici ricostruiti, unitamente agli atti presupposti e connessi
Esito
La controversia
L'impresa concorrente ha impugnato la comunicazione e la determina con cui la stazione appaltante aveva annullato in autotutela la procedura di gara, nonché la relazione della commissione giudicatrice e i verbali di gara. È stata proposta anche domanda risarcitoria, sia nell'ipotesi di illegittimità dell'annullamento sia nell'ipotesi di legittimità dell'autotutela, a titolo di responsabilità precontrattuale, responsabilità da contatto sociale qualificato e rimborso delle spese sostenute per partecipare alla gara. Nel corso del giudizio, la stazione appaltante ha annullato in autotutela il provvedimento di annullamento della gara; le parti hanno quindi concordemente dichiarato la cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione ritira o annulla in autotutela l'atto impugnato e attribuisce al ricorrente il bene della vita perseguito, rendendo non più attuale l'interesse alla decisione.
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