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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7584/2022 del 02/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato il sequestro preventivo disposto dal Gip: sequestro dell'intera azienda e conti correnti di MPS S.r.l. quale prosecuzione della fallita "Processi speciali S.r.l." e sequestro diretto di euro 500.000 nei confronti di MPS e AM come presunto profitto dei reati contestati (truffa aggravata ex art. 640-bis c.p. - capo B - e indebita compensazione ex art. 10-quater D.Lgs. 74/2000 - capo C). Le ricorrenti hanno contestato la mancanza dei presupposti per il sequestro diretto e per equivalente, deducendo che il Gip aveva nel frattempo riqualificato il capo B nella meno grave fattispecie di mendacio bancario (art. 137 D.Lgs. 385/1993), per cui la gravità indiziaria relativa al capo C sarebbe venuta meno; censuravano inoltre il riconoscimento di Elia Flavio quale amministratore di fatto di AM S.r.l.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha rilevato che le società sono "soggetti terzi" e che il difensore non aveva prodotta procura speciale necessaria per proporre il riesame in Cassazione, determinando inammissibilità. Sul merito, comunque, la Corte ha ritenuto le censure manifestamente infondate: il Tribunale del riesame aveva dato adeguata motivazione, valorizzando la configurabilità del reato di mendacio bancario (art. 137 D.Lgs. 385/1993) e del reato tributario (art. 10-quater D.Lgs. 74/2000), nonché richiamando l'art. 12-bis del D.Lgs. 74/2000 per la confisca del profitto; la Corte ha altresì confermato la possibilità di sequestro diretto delle somme rinvenute sui conti (qualificate come confisca diretta in considerazione della natura fungibile del denaro). I ricorrenti sono stati condannati alle spese e al pagamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 640-bis c.p.

    La fattispecie originaria di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche era stata inizialmente contestata (capo B), ma il Gip l'ha poi riqualificata nella meno grave fattispecie di mendacio bancario; la Corte ha comunque ritenuto che tale riqualificazione non escludesse la legittimità del sequestro adottato in relazione alle altre imputazioni e al complesso indiziario.

  • art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000

    Rilevata la contestazione di indebita compensazione; la Corte ha ritenuto sussistente un carico indiziario idoneo a legittimare il sequestro finalizzato alla confisca del profitto, anche quando il profitto si traduce in crediti d'imposta utilizzati in compensazione.

  • art. 12-bis D.Lgs. n. 74/2000

    Il Tribunale ha invocato l'art. 12-bis ai fini della confisca del profitto per i delitti tributari: la Corte ne ha condiviso l'applicazione, ritenendo consentita la confisca (e il sequestro finalizzato) anche per somme fungibili su conti correnti qualificate come profitto del reato.

  • art. 137 D.Lgs. n. 385/1993

    Il Gip aveva riqualificato il capo B in mendacio bancario; la Corte ha ritenuto che la riqualificazione non impedisse comunque la valutazione complessiva degli indizi e l'adozione del sequestro con riferimento anche ai profili tributari.

  • art. 83 cod. proc. civ. e art. 100 co. 3 cod. proc. pen.

    Richiamati in relazione alla procura: la Corte ha ritenuto necessario che il difensore del terzo sia munito di procura speciale per proporre il rimedio in cassazione contro i provvedimenti di sequestro, e l'assenza di tale procura ha determinato l'inammissibilità dei ricorsi.

  • art. 606 co.1 lett. b) c.p.p.

    La Corte ricorda il limite della gravità dei motivi ammessi in cassazione (violazione di legge) e specifica che non sono ammissibili censure in fatto atte a rimettere in discussione il grado degli indizi se non fondate su vizi di diritto o della motivazione estremi.

  • art. 23 co.8 d.l. n.137/2020 conv. L.176/2020

    Citato come base per l'acquisizione delle conclusioni scritte del Procuratore Generale; la Corte ha preso atto delle conclusioni del PG ai fini della decisione.

Massime di principio

  • Il ricorso in Cassazione contro provvedimenti di sequestro preventivo proposto dal difensore di un "terzo" richiede procura speciale: la sua assenza determina inammissibilità.
  • La riqualificazione di un capo d'imputazione in una fattispecie meno grave non annulla automaticamente la legittimità di misure reali già disposte se permangono altri elementi indiziari e altri capi (es. reati tributari) che giustificano il sequestro.
  • Per i delitti tributari il D.Lgs. n. 74/2000 (art. 12-bis e art. 10-quater) consente la confisca del profitto; il denaro rinvenuto sui conti può essere oggetto di confisca diretta non ostacolata dalla natura fungibile della somma.
  • In Cassazione il sindacato sul merito degli indizi è limitato: sono ammesse censure di diritto e vizi motivazionali gravi, non nuove verifiche del "peso" delle prove.
  • Se somme attengono a crediti d'imposta utilizzati in compensazione a fronte di condotte contestate, il sequestro per equivalente può essere ritenuto proporzionato e legittimo per garantire la confisca del profitto.

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