Sentenza del 17/03/2017 n. 6920 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha impugnato l'accertamento IVA relativo al 2005, con cui l'Agenzia delle Entrate aveva recuperato a tassazione Euro 72.000,00. La contestazione riguardava un'operazione di sale and lease back, formalmente realizzata attraverso la vendita e il successivo riacquisto del trattore tramite la moglie del contribuente, una società finanziatrice e altre società, tra cui una società ritenuta cartiera. Il contribuente sosteneva che le operazioni fossero reali, che l'IVA fosse stata regolarmente versata e detraibile, che l'appello dell'Ufficio fosse inammissibile per genericità e che l'avviso di accertamento fosse carente di motivazione. Contestava inoltre la valutazione delle prove, la presunta inesistenza dell'operazione e la propria mala fede.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto specifici i motivi dell'appello dell'Agenzia delle Entrate; ha dichiarato inammissibile la censura relativa alla motivazione dell'avviso, poiché avrebbe dovuto essere formulata come omessa pronuncia; ha confermato che l'accertamento sull'inesistenza oggettiva dell'operazione costituisce una valutazione di fatto non adeguatamente censurabile mediante violazione di legge o omesso esame delle prove. Poiché l'operazione è stata ritenuta meramente cartolare e oggettivamente inesistente, l'IVA non era detraibile, indipendentemente dalla buona fede del contribuente o dall'eventuale versamento dell'imposta da parte del cedente. Il contribuente è stato condannato al pagamento di Euro 2.500,00 di spese processuali, oltre alle spese prenotate a debito e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53, comma 1
"I motivi dell'appello devono essere specifici"
La specificità dei motivi d'appello è rispettata quando l'atto individua chiaramente il tema della decisione e le critiche rivolte alla sentenza impugnata, anche senza una numerazione formale dei motivi.
Codice civile, art. 2909
Il giudicato produce effetti tra le parti del giudizio in cui si è formato; la sentenza favorevole ottenuta dalla moglie del contribuente non era opponibile nel presente processo, perché intervenuta tra soggetti diversi.
Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 7
La censura relativa alla mancata allegazione del processo verbale di constatazione è stata dichiarata inammissibile perché la CTR non aveva deciso sul punto e il vizio avrebbe dovuto essere denunciato come omessa pronuncia.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 19, comma 1
"È detraibile soltanto l'imposta relativa a operazioni vere e reali"
Il diritto alla detrazione IVA presuppone l'effettiva esistenza dell'operazione economica. Le fatture relative a operazioni oggettivamente inesistenti non consentono la detrazione, anche se l'imposta è stata formalmente indicata o versata.
Codice civile, artt. 2697 e 2729
Le questioni relative all'onere della prova e alla valutazione degli indizi attengono, nel caso concreto, all'accertamento dei fatti. Non possono essere trasformate in una censura di violazione di legge quando mirano in realtà a ottenere una diversa valutazione del materiale probatorio.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 5
Dopo la riforma interpretata dalle Sezioni Unite, il motivo non consente di contestare genericamente la valutazione delle prove o l'omesso esame di singoli documenti; riguarda esclusivamente l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti.
Codice di procedura civile, art. 112
Quando il giudice omette di pronunciarsi su una specifica domanda o eccezione, il vizio deve essere denunciato come omessa pronuncia e non mediante una diversa censura sostanziale.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
In caso di rigetto integrale del ricorso per cassazione, il ricorrente è tenuto al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, quando ne ricorrono i presupposti.
Massime di principio
- Ai fini della detrazione IVA, la realtà sostanziale dell'operazione prevale sulla documentazione formale: fatture, contratti e pagamenti non bastano se il bene non è stato realmente trasferito o se la sequenza negoziale dissimula un finanziamento.
- In presenza di operazioni oggettivamente inesistenti, la detrazione IVA è esclusa a prescindere dalla buona fede del contribuente, dal pagamento dell'imposta al cedente o dalla dimostrazione di un danno erariale concreto.
- Elementi come la permanenza del bene nella disponibilità del medesimo soggetto, passaggi circolari tra società collegate o cartiere e un finanziamento sproporzionato rispetto al valore del bene possono essere utilizzati per dimostrare la natura simulata dell'operazione.
- Nel giudizio di cassazione non è normalmente possibile ottenere una nuova valutazione dei documenti o degli indizi: occorre dimostrare un effettivo errore di diritto oppure l'omesso esame di un fatto storico decisivo.
- Il giudicato favorevole formatosi in un processo riguardante un soggetto diverso non produce automaticamente effetti nel proprio giudizio, anche quando i fatti siano identici.
- Un appello tributario è ammissibile se consente di individuare chiaramente le critiche alla sentenza impugnata; non è indispensabile che i motivi siano numerati o formulati con particolari espressioni sacramentali.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 17 mar 2017Sentenza del 17/03/2017 n. 220 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
- Sentenza · 17 mar 2017Sentenza del 17/03/2017 n. 458 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 17 mar 2017Sentenza del 17/03/2017 n. 459 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 17 mar 2017Sentenza del 17/03/2017 n. 461 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 17 mar 2017Sentenza del 17/03/2017 n. 526 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
- Sentenza · 17 mar 2017Sentenza del 17/03/2017 n. 1171 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →