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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/269

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/269 della Commissione del 23 febbraio 2022 relativo all’accettazione di una richiesta di trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori per quanto concerne le misure antidumping definitive sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198

Normativa europea32022R0269

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento riconosce a Hunan Jewelmoon Ceramics Co., Ltd. lo status di nuovo produttore esportatore nell’ambito delle misure antidumping definitive sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della RPC. A seguito della verifica dei requisiti previsti dall’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198, la Commissione conclude che la società soddisfa le tre condizioni richieste e può quindi beneficiare dell’aliquota del 17,9 % applicata alle società cinesi che hanno collaborato e non sono state incluse nel campione. Il regolamento aggiorna quindi l’allegato pertinente inserendo la società con il codice addizionale TARIC C764. Entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi.

Accettazione della richiesta di trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori per una società cinese nel quadro del dazio antidumping definitivo sugli oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della RPC, con conseguente aggiornamento dell’elenco delle società beneficiarie.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alla società Hunan Jewelmoon Ceramics Co., Ltd. e, più in generale, al regime antidumping definitivo vigente sulle importazioni nell’Unione di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese. Incide sull’applicazione dell’aliquota del dazio per i nuovi produttori esportatori previsti dall’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198, modificando l’elenco delle società che hanno collaborato non incluse nel campione. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal giorno successivo alla pubblicazione in GUUE. Non disciplina altre categorie di prodotti o origini.

Accettazione del trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori per Hunan Jewelmoon Ceramics Co., Ltd.

Il regolamento interviene nel quadro delle misure antidumping definitive applicate nell’Unione alle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese. La Commissione, richiamando l’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198, valuta una richiesta individuale di status di nuovo produttore esportatore e conclude che la società richiedente soddisfa i requisiti previsti.

Quadro normativo e misure antidumping in vigore

Le misure di riferimento derivano dal regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2013 del Consiglio, che ha istituito un dazio antidumping definitivo, successivamente prorogato per cinque anni dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198. Il regolamento richiama anche la modifica apportata nel 2019 a seguito di un’inchiesta antielusione, regolamento di esecuzione (UE) 2019/2131.

Nel sistema delineato dal regolamento 2019/1198, la Commissione può aggiornare l’allegato I riconoscendo a un nuovo produttore esportatore l’aliquota del dazio applicabile alle società cinesi che hanno collaborato ma non sono state incluse nel campione, pari al 17,9 %, purché siano provate tre condizioni cumulative:

  • assenza di esportazioni del prodotto in esame nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta iniziale, fissato dal 1º gennaio 2011 al 31 dicembre 2011;
  • assenza di collegamenti con esportatori o produttori soggetti alle misure;
  • effettive esportazioni nell’Unione dopo il periodo iniziale, oppure assunzione di un obbligo contrattuale irrevocabile a esportare quantitativi significativi.

Istruttoria sulla richiesta di Jewelmoon

La società Hunan Jewelmoon Ceramics Co., Ltd. ha chiesto di beneficiare del trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori e quindi dell’aliquota del 17,9 %. La Commissione ha esaminato la domanda mediante questionario, richieste integrative, verifica documentale e riscontri su fonti esterne, tra cui il sito della società e la banca dati Qichacha. È stata inoltre consultata l’industria dell’Unione, che ha presentato osservazioni.

Verifica delle tre condizioni

Sulla prima condizione, la Commissione ha accertato che la società era stata costituita l’8 novembre 2010, aveva iniziato a produrre il prodotto in esame nel 2011 e non aveva esportato nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta iniziale. La prima licenza di esportazione risale al 4 maggio 2011, ma le vendite all’esportazione sono iniziate solo nel 2012; il registro vendite del periodo iniziale mostrava soltanto vendite sul mercato interno.

Quanto alla seconda condizione, è stato verificato che la società non aveva società collegate attive nella produzione, nel trattamento, nella vendita o nell’acquisto del prodotto in esame, né risultavano collegamenti rilevanti con operatori soggetti alle misure antidumping.

In relazione alla terza condizione, la Commissione ha accertato che Jewelmoon esportava effettivamente nell’Unione a partire da luglio 2012 e con continuità successiva. La prova documentale comprende fatture, bolle di accompagnamento, polizze di carico e ricevute di pagamento relative a ordini effettuati nel 2017 e nel 2018 da una società stabilita nell’UE.

Effetti della decisione

Accertato il soddisfacimento di tutte e tre le condizioni, la Commissione accoglie la richiesta e riconosce a Hunan Jewelmoon Ceramics Co., Ltd. il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori. Ne consegue l’applicazione del dazio antidumping del 17,9 % previsto per le società che hanno collaborato non incluse nel campione.

L’articolo 1 dispone l’inserimento della società nell’allegato 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2131, con attribuzione del codice addizionale TARIC C764. L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Base normativa e contesto delle misure antidumping

Il regolamento si fonda sul regolamento (UE) 2016/1036 e sull’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198. Richiama la misura antidumping definitiva già in vigore sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della RPC, istituita nel 2013 e prorogata nel 2019, nonché la successiva modifica del 2019 conseguente a un’inchiesta antielusione.

Condizioni per il trattamento dei nuovi produttori esportatori

La Commissione ricorda che un nuovo produttore esportatore può ottenere l’aliquota del dazio applicata alle società che hanno collaborato non incluse nel campione, pari al 17,9 %, se dimostra cumulativamente: assenza di esportazioni nell’UE durante il periodo dell’inchiesta iniziale (1º gennaio 2011 - 31 dicembre 2011); assenza di collegamenti con produttori o esportatori soggetti alle misure; effettive esportazioni nell’UE dopo tale periodo oppure un obbligo contrattuale irrevocabile a esportare quantitativi significativi.

Esame della richiesta di Hunan Jewelmoon Ceramics Co., Ltd.

La società ha chiesto di essere ammessa al trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori. La Commissione ha inviato un questionario, richiesto ulteriori informazioni, verificato la documentazione fornita e consultato fonti esterne, oltre a informare l’industria dell’Unione e a raccoglierne osservazioni. L’istruttoria ha confermato che la società non esportava nel periodo dell’inchiesta iniziale, non aveva società collegate rilevanti e aveva iniziato a esportare nell’Unione da luglio 2012, producendo fatture, documenti di trasporto e prove di pagamento.

Accoglimento della domanda e aliquota applicabile

La Commissione conclude che Hunan Jewelmoon Ceramics Co., Ltd. soddisfa tutte e tre le condizioni dell’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198. La società viene quindi trattata come nuovo produttore esportatore e assoggettata al dazio antidumping del 17,9 %, corrispondente all’aliquota per le società che hanno collaborato non incluse nel campione.

Modifica degli allegati e codice TARIC

L’articolo 1 aggiunge Hunan Jewelmoon Ceramics Co., Ltd. all’allegato 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2131, cioè all’elenco delle società che hanno collaborato non incluse nel campione. Alla società è attribuito il codice addizionale TARIC C764.

Entrata in vigore e efficacia

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieantidumpingcommercio internazionaledifesa commercialedazi doganali

Testo integrale

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