Cassazione Penale, Sentenza n. 24725/2024 del 21/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza d'appello contestando: 1) l'applicazione della recidiva e l'aumento di pena ritenuto superiore al limite consentito dall'art. 99, sesto comma, c.p., sulla base dei certificati penali che dimostrerebbero precedenti per complessivi 41 giorni di pena; 2) la legittimità dell'uso delle annotazioni di Polizia Giudiziaria e la mancata escussione degli agenti, con riferimento agli artt. 337 c.p. e 192 e 511 c.p.p.; 3) il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso limitatamente al trattamento sanzionatorio: ha ritenuto che l'aumento per recidiva applicato fosse eccedente il limite previsto dall'art. 99, sesto comma, c.p., e lo ha ridotto alla misura corrispondente a 41 giorni (1 mese e 11 giorni), eliminando la frazione in eccesso di 1 mese e 4 giorni. Ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata nella parte relativa alla pena e l'ha rideterminata in mesi 7 e giorni 11 (riduzione complessiva rispetto alla statuizione di merito). Per il resto il ricorso è stato rigettato: confermata la condanna per resistenza a pubblico ufficiale (con aggravante della recidiva nella misura ora corretta) e confermata l'improcedibilità del capo relativo alla violenza privata per remissione della querela; respinti i motivi relativi alla presunta illegittima utilizzazione delle annotazioni di PG e al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche per adeguata motivazione del giudice di merito.
Norme richiamate
art. 610 cod. pen.
Norma che disciplina il reato di violenza privata; nel caso la relativa imputazione è stata dichiarata non perseguibile in appello per intervenuta remissione della querela.
art. 99 cod. pen.
Regola il trattamento della recidiva e i limiti dell'aumento di pena; applicazione utilizzata dalla Cassazione per verificare che l'incremento per recidiva non superi il limite mitigatore previsto dal sesto comma, portando alla riduzione dell'aumento illegittimamente eccedente.
art. 135 cod. pen.
Criterio di ragguaglio delle pene per il calcolo complessivo dei precedenti, utilizzato per determinare che i precedenti del ricorrente equivalgono complessivamente a 41 giorni.
art. 337 cod. pen.
Riferito dalla difesa in ordine alla disciplina delle prove; la Cassazione ha ritenuto la questione come tentativo di riconsiderazione di merito non ammissibile in sede di legittimità perché non tempestivamente dedotta e priva di vizio di diritto emergente.
art. 192 cod. proc. pen.
Norma citata dalla difesa in relazione alla produzione e valutazione delle annotazioni di Polizia Giudiziaria; la Corte ha ritenuto che non vi fosse errore di diritto rilevante per la Cassazione.
art. 511 cod. proc. pen.
Norma sulla riassunzione delle prove; la Corte ha ritenuto che l'allegata violazione non fosse stata tempestivamente dedotta in appello e che la censura configurasse una rimessione in fatto non sindacabile in cassazione.
art. 606 cod. proc. pen.
Limiti del controllo del giudice di legittimità; richiamata per spiegare che la Cassazione non può riesaminare fatti e valutazioni probatorie salvo questioni di diritto.
art. 620, lett. l) cod. proc. pen.
Permette alla Cassazione di rideterminare la pena quando annulla la sentenza senza rinvio limitatamente alla sanzione; norma applicata per ridurre l'aumento per recidiva e rideterminare la pena complessiva.
Massime di principio
- Il calcolo dell'aumento per recidiva deve rispettare i limiti stabiliti dall'art. 99, sesto comma: eventuali penitenze pregresse vanno ragguagliate secondo l'art. 135 c.p. e l'aumento non può eccedere il limite risultante.
- Errori nel computo della recidiva o nell'applicazione dei relativi limiti costituiscono vizio di diritto sindacabile in Cassazione e possono comportare l'annullamento o la rideterminazione della pena senza rinvio.
- Le censure che sollecitano una diversa valutazione delle prove di merito (ad es. affidamento sulle annotazioni di polizia e mancata escussione di agenti) sono difficilmente ammesse in Cassazione se non sono fondate su specifici profili di illegittimità processuale tempestivamente dedotti in sede di gravame.
- Il rigetto del riconoscimento delle attenuanti generiche deve essere adeguatamente motivato dal giudice di merito; condotte particolarmente violente o perseveranti possono giustificare il diniego delle attenuanti.
- Se la querela viene rimessa (remissione della querela), il reato perseguibile solo a querela si estingue e la relativa imputazione diventa improcedibile, circostanza che deve essere esplicitata in sentenza.
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