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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24725/2024 del 21/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza d'appello contestando: 1) l'applicazione della recidiva e l'aumento di pena ritenuto superiore al limite consentito dall'art. 99, sesto comma, c.p., sulla base dei certificati penali che dimostrerebbero precedenti per complessivi 41 giorni di pena; 2) la legittimità dell'uso delle annotazioni di Polizia Giudiziaria e la mancata escussione degli agenti, con riferimento agli artt. 337 c.p. e 192 e 511 c.p.p.; 3) il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso limitatamente al trattamento sanzionatorio: ha ritenuto che l'aumento per recidiva applicato fosse eccedente il limite previsto dall'art. 99, sesto comma, c.p., e lo ha ridotto alla misura corrispondente a 41 giorni (1 mese e 11 giorni), eliminando la frazione in eccesso di 1 mese e 4 giorni. Ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata nella parte relativa alla pena e l'ha rideterminata in mesi 7 e giorni 11 (riduzione complessiva rispetto alla statuizione di merito). Per il resto il ricorso è stato rigettato: confermata la condanna per resistenza a pubblico ufficiale (con aggravante della recidiva nella misura ora corretta) e confermata l'improcedibilità del capo relativo alla violenza privata per remissione della querela; respinti i motivi relativi alla presunta illegittima utilizzazione delle annotazioni di PG e al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche per adeguata motivazione del giudice di merito.

Norme richiamate

  • art. 610 cod. pen.

    Norma che disciplina il reato di violenza privata; nel caso la relativa imputazione è stata dichiarata non perseguibile in appello per intervenuta remissione della querela.

  • art. 99 cod. pen.

    Regola il trattamento della recidiva e i limiti dell'aumento di pena; applicazione utilizzata dalla Cassazione per verificare che l'incremento per recidiva non superi il limite mitigatore previsto dal sesto comma, portando alla riduzione dell'aumento illegittimamente eccedente.

  • art. 135 cod. pen.

    Criterio di ragguaglio delle pene per il calcolo complessivo dei precedenti, utilizzato per determinare che i precedenti del ricorrente equivalgono complessivamente a 41 giorni.

  • art. 337 cod. pen.

    Riferito dalla difesa in ordine alla disciplina delle prove; la Cassazione ha ritenuto la questione come tentativo di riconsiderazione di merito non ammissibile in sede di legittimità perché non tempestivamente dedotta e priva di vizio di diritto emergente.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Norma citata dalla difesa in relazione alla produzione e valutazione delle annotazioni di Polizia Giudiziaria; la Corte ha ritenuto che non vi fosse errore di diritto rilevante per la Cassazione.

  • art. 511 cod. proc. pen.

    Norma sulla riassunzione delle prove; la Corte ha ritenuto che l'allegata violazione non fosse stata tempestivamente dedotta in appello e che la censura configurasse una rimessione in fatto non sindacabile in cassazione.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Limiti del controllo del giudice di legittimità; richiamata per spiegare che la Cassazione non può riesaminare fatti e valutazioni probatorie salvo questioni di diritto.

  • art. 620, lett. l) cod. proc. pen.

    Permette alla Cassazione di rideterminare la pena quando annulla la sentenza senza rinvio limitatamente alla sanzione; norma applicata per ridurre l'aumento per recidiva e rideterminare la pena complessiva.

Massime di principio

  • Il calcolo dell'aumento per recidiva deve rispettare i limiti stabiliti dall'art. 99, sesto comma: eventuali penitenze pregresse vanno ragguagliate secondo l'art. 135 c.p. e l'aumento non può eccedere il limite risultante.
  • Errori nel computo della recidiva o nell'applicazione dei relativi limiti costituiscono vizio di diritto sindacabile in Cassazione e possono comportare l'annullamento o la rideterminazione della pena senza rinvio.
  • Le censure che sollecitano una diversa valutazione delle prove di merito (ad es. affidamento sulle annotazioni di polizia e mancata escussione di agenti) sono difficilmente ammesse in Cassazione se non sono fondate su specifici profili di illegittimità processuale tempestivamente dedotti in sede di gravame.
  • Il rigetto del riconoscimento delle attenuanti generiche deve essere adeguatamente motivato dal giudice di merito; condotte particolarmente violente o perseveranti possono giustificare il diniego delle attenuanti.
  • Se la querela viene rimessa (remissione della querela), il reato perseguibile solo a querela si estingue e la relativa imputazione diventa improcedibile, circostanza che deve essere esplicitata in sentenza.

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