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Circolare

Circolare n. 24 del 26/06/2006

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce il significato di un passaggio della circolare n. 168/E del 1998 sugli enti non residenti ai fini ONLUS. Si precisa che l’assenza di residenza in Italia non costituisce una preclusione assoluta al riconoscimento della qualifica di ONLUS per enti di diritto straniero, purché risultino soddisfatti tutti i requisiti previsti dall’art. 10, comma 1, del D.Lgs. n. 460/1997. Gli enti residenti all’estero possono quindi, in presenza dei requisiti, accedere al relativo regime agevolativo.

ONLUS e enti non residenti: chiarimenti sul riconoscimento della qualifica

ONLUS e enti non residenti: chiarimenti sul riconoscimento della qualifica

La circolare interviene per precisare il significato di un passaggio della circolare n. 168/E del 26 giugno 1998 in tema di ONLUS e soggetti non residenti. Lo scopo è chiarire che la mancata residenza in Italia non esclude, di per sé, la possibilità di ottenere la qualifica di ONLUS, se risultano rispettati i requisiti di legge.

Richiamo alla disciplina previgente

La circolare richiama la precedente circolare n. 168/E del 1998, emanata in relazione al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460. In quel contesto era stato affermato che i requisiti richiesti dall’art. 10, comma 1, del decreto non consentivano di ricomprendere nella categoria delle ONLUS gli enti non residenti, anche in assenza di un’espressa esclusione normativa.

Precisazione interpretativa

L’Amministrazione finanziaria precisa ora che tale formula non va intesa come una preclusione assoluta al riconoscimento della qualifica di ONLUS per gli enti di diritto straniero. Il riferimento contenuto nella circolare del 1998 non introduce, quindi, un divieto automatico fondato sulla sola estero-residenza del soggetto.

Condizioni per il riconoscimento della qualifica di ONLUS

La circolare afferma che, se sono soddisfatti tutti i requisiti previsti dall’art. 10, comma 1, del D.Lgs. n. 460/1997, non vi è ostacolo al riconoscimento della qualifica di ONLUS anche in favore degli enti residenti all’estero. Ne deriva che tali soggetti possono accedere al relativo regime agevolativo, a condizione che siano effettivamente integrati i presupposti normativi richiesti.

Indicazioni organizzative

Infine, la circolare dispone che le Direzioni Regionali diano la massima diffusione al contenuto del documento e vigilino sulla sua applicazione uniforme.

Punti principali

Richiamo alla circolare n. 168/E del 1998

La circolare richiama i chiarimenti già forniti con la circolare n. 168/E del 26 giugno 1998, relativa all’interpretazione del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, in materia di ONLUS. In particolare, viene considerata la parte in cui si affermava che i requisiti previsti dall’art. 10, comma 1, non consentivano di ricomprendere nella categoria delle ONLUS gli enti non residenti.

Precisazione sul significato del precedente orientamento

L’Amministrazione finanziaria precisa che tale affermazione non deve essere interpretata come un divieto assoluto di riconoscere la qualifica di ONLUS agli enti di diritto straniero. Il precedente inciso va letto come una indicazione generale, non come una preclusione automatica derivante dalla sola mancanza di residenza in Italia.

Possibilità di riconoscimento per gli enti residenti all’estero

Ricorrendo tutti i requisiti previsti dall’art. 10, comma 1, del D.Lgs. n. 460/1997, nulla osta al riconoscimento della qualifica di ONLUS in favore degli enti residenti all’estero. Di conseguenza, tali soggetti possono essere ammessi al relativo regime agevolativo, se effettivamente in possesso delle condizioni richieste dalla norma.

Diffusione e vigilanza

Le Direzioni Regionali sono invitate a diffondere il contenuto della circolare e a vigilare sulla sua corretta applicazione.

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