Sentenza del 08/07/2015 n. 14235 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo, che aveva confermato la debenza, in misura ridotta, della tassa per lo smaltimento dei rifiuti relativamente alle aree scoperte e alle aree artigianali. Ha dedotto: violazione dell'art. 132 c.p.c. per omessa indicazione degli elementi posti a fondamento della decisione; vizio di motivazione; violazione dell'art. 24 Cost. e dell'art. 62 del D.Lgs. n. 507 del 1993, sostenendo che la CTR non avesse indicato le norme di legge o regolamentari applicate.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività. La sentenza della CTR era stata notificata al difensore della società l'8 settembre 2008, mentre il ricorso per cassazione era stato notificato il 26 ottobre 2009, oltre il termine perentorio di 60 giorni previsto dall'art. 325 c.p.c. La società ricorrente è stata inoltre condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 3.000 euro per compensi professionali, oltre spese forfettarie e accessori di legge.
Norme richiamate
Art. 325 c.p.c.
termine di 60 gg. previsto per l'impugnazione
La notifica della sentenza fa decorrere il termine breve e perentorio di 60 giorni per proporre il ricorso per cassazione. Il mancato rispetto del termine comporta l'inammissibilità dell'impugnazione, senza esame dei motivi di merito.
Art. 132 c.p.c., n. 4
La società ha denunciato l'omessa indicazione, nella sentenza impugnata, degli elementi posti a fondamento del convincimento del giudice; tale censura non è stata esaminata a causa della tardività del ricorso.
Art. 62 del D.Lgs. n. 507 del 1993
La società ha contestato l'applicazione della disciplina sulla tassa per lo smaltimento dei rifiuti alle aree scoperte e artigianali; la Corte non ha esaminato la questione sostanziale, avendo definito il giudizio per tardività.
Art. 24 Cost.
È stato invocato dalla ricorrente in relazione al diritto di difesa, ma la relativa censura non è stata valutata nel merito per l'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Quando una sentenza viene notificata validamente al difensore costituito, decorre il termine breve per impugnarla; è quindi essenziale verificare immediatamente la data e la regolarità della notificazione.
- Il mancato rispetto del termine perentorio di impugnazione determina l'inammissibilità del ricorso e impedisce al giudice di esaminare le contestazioni relative al merito della controversia.
- Prima di sviluppare motivi di ricorso su questioni tributarie o sulla motivazione della sentenza, occorre verificare i presupposti processuali, inclusi termini, notifiche e legittimazione.
- La parte il cui ricorso è dichiarato tardivo può essere condannata al pagamento delle spese del giudizio, anche se le questioni sostanziali sollevate non vengono esaminate.
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