Cassazione Penale, Sentenza n. 51639/2023 del 29/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per complessivi €95.731,50 (capo di imputazione per indebita compensazione di crediti inesistenti e falsi in autocertificazioni, aggravato ex art.13-bis D.Lgs. n.74/2000). La ricorrente deduceva un unico motivo: vizio di errata motivazione circa la mancata restituzione di somme giacenti sul conto corrente intestato alla società, in particolare il saldo attivo pari a €12.640,43 (o almeno €12.506,83) bonificato dalla "Gestioni & Soluzioni SCARL" in esecuzione di contratto di appalto del 31.03.2018 e fattura del 31.01.2023. Sosteneva che tali somme sono di comprovata provenienza lecita e sono state acquisite dalla società in data successiva alla consumazione del reato e all'ordinanza applicativa, richiedendo quindi la loro esclusione dal sequestro.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché formulato in termini di generica "erroneità della motivazione", mentre, nelle impugnazioni contro ordinanze in materia di sequestro preventivo o probatorio, è ammessa avanti la Cassazione soltanto la censura per violazione di legge (in senso tecnico: errores in iudicando o in procedendo, o vizi motivazionali talmente gravi da rendere nulla o incomprensibile la motivazione). Pertanto il ricorso non rientrava nei casi consentiti dalla legge. La ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al pagamento di €3.000 in favore della Cassa delle Ammende, con motivazione che non esclude profili di colpa nella proposizione del ricorso.
Norme richiamate
art. 13-bis, D.Lgs. n. 74 del 2000
Norma che aggravava il capo di imputazione (reato tributario) a fondamento del sequestro preventivo e della confisca; utilizzata per inquadrare la gravità del reato contestato.
art. 325 cod. proc. pen.
Richiamato dalla Corte per delimitare il rimedio di cassazione nelle materie cautelari reali: davanti alla Cassazione sono consentite censure per violazione di legge; le doglianze sulla mera erroneità della motivazione non sono ammissibili.
art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 (e successive modifiche)
Richiama la modalità di trattazione "cartolare" del ricorso (cioè decisione senza discussione orale), come previsto per il processo penale dopo la riforma.
Cass. sez. ? n. 23040/2020 (giurisprudenza citata dalla ricorrente)
Giurisprudenza menzionata dalla ricorrente a supporto della tesi che somme di provenienza lecita e acquisite dopo il reato devono poter essere escluse dal sequestro; la Corte però non ha valutato il merito perché ha ritenuto inammissibile il ricorso per vizi di forma/sostanza dell'impugnazione in cassazione.
Cass. Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017 (Rv. 269656-01) - giurisprudenza richiamata dalla Corte
Precedente che chiarisce il confine delle censure ammissibili in cassazione contro provvedimenti cautelari reali: sono ammessi vizi di diritto e vizi motivazionali così gravi da rendere incomprensibile o mancante la motivazione.
Massime di principio
- In materia di sequestro preventivo/probatorio, il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge; censure generiche sulla correttezza logico-argomentativa della motivazione sono, di regola, inammissibili.
- Per contestare la conservazione di somme sotto sequestro, è preferibile proporre motivazioni centrate sulla illegittimità normativa del provvedimento (violazione di legge) o su vizi motivazionali talmente gravi da configurare un difetto di motivazione, piuttosto che dedurre una generica "erroneità" della motivazione.
- Se le somme sono di comprovata provenienza lecita e sono entrate nella disponibilità del terzo dopo la consumazione del reato, è possibile richiederne la restituzione: questa impugnazione però va costruita tecnicamente per far emergere una violazione di legge o un vizio motivazionale radicale ammissibile in Cassazione, o va proposta nei rimedi inderogabili dinanzi al tribunale del riesame o con istanze provvisorie idonee a ottenere la restituzione urgente.
- È importante documentare con precisione la data di acquisizione delle somme e la prova del titolo giustificativo (contratto, fattura, bonifico) già nelle fasi di richiesta al giudice dell'esecuzione o al tribunale del riesame, e, se necessario, ricorrere al giudice ordinario per il terzo non chiamato alla procedura cautelare.
- La proposizione di ricorsi manifestamente non conformi ai requisiti di ammissibilità può comportare la condanna alle spese e sanzioni pecuniarie; valutare il profilo di responsabilità del difensore prima di impugnare in Cassazione un provvedimento cautelare.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 29 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 51581/2023 del 29/12/2023
- Sentenza penale · 29 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 51582/2023 del 29/12/2023
- Sentenza penale · 29 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 51583/2023 del 29/12/2023
- Sentenza penale · 29 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 51584/2023 del 29/12/2023
- Sentenza penale · 29 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 51585/2023 del 29/12/2023
- Sentenza penale · 29 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 51586/2023 del 29/12/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →