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Ordinanza

Ordinanza n. 1128/2026 - Milano, Sezione 4

per l'accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dalla Questura di Milano - Ufficio Immigrazione, sulla domanda di rilascio del permesso di soggiorno ex art. 19, c. 2, lett. c) del D. Lgs. n. 286/1998, presentata in data 02.11.2024 (istanza n. -OMISSIS-), nonché per l’accertamento dell'obbligo di provvedere dell’amministrazione con eventuale nomina di commissario ad acta.

Giustizia amministrativa202505196

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IVOrdinanzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento sulla domanda di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari presentata il 2 novembre 2024

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha proposto azione avverso il silenzio-inadempimento della Questura di Milano, chiedendo l'accertamento dell'illegittimità del silenzio e dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere, con eventuale nomina di un commissario ad acta. Alla camera di consiglio il Collegio ha rilevato d'ufficio la possibile inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Secondo l'avviso provvisorio del TAR, l'azione avverso il silenzio ex artt. 31 e 117 c.p.a. è esperibile soltanto quando l'obbligo di provvedere implichi l'esercizio di una potestà autoritativa. Nel caso esaminato, la domanda riguarda il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi dell'art. 19, comma 2, lett. c), d.lgs. 286/1998, con rapporto sostanziale riconducibile al diritto soggettivo all'unità familiare; la relativa tutela parrebbe quindi spettare al giudice ordinario.

La decisione

Il TAR non ha ancora deciso definitivamente né sulla giurisdizione né sull'azione avverso il silenzio. Ha sottoposto al contraddittorio delle parti, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., la questione della possibile carenza di giurisdizione del giudice amministrativo, assegnando dieci giorni dalla comunicazione dell'ordinanza per il deposito di memorie limitate a tale questione. La decisione è stata riservata allo scadere del termine. Il Collegio ha inoltre avvisato le parti della possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata ex art. 60 c.p.a., senza fissazione di un'ulteriore camera di consiglio con la presenza dei difensori.

Norme richiamate

  • art. 19, comma 2, lett. c), d.lgs. 286/1998

    permesso di soggiorno per motivi familiari

    La disposizione costituisce il riferimento normativo della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari, il cui rapporto sostanziale è stato ritenuto dal Collegio prima facie riconducibile al diritto soggettivo all'unità familiare.

  • art. 31 c.p.a.

    azione contro il silenzio-inadempimento

    L'azione avverso il silenzio è stata ritenuta astrattamente esperibile soltanto quando l'obbligo di provvedere implichi l'esercizio di una potestà autoritativa.

  • art. 117 c.p.a.

    azione contro il silenzio-inadempimento

    La disposizione disciplina il rito dell'azione avverso il silenzio, la cui esperibilità è stata posta in dubbio in ragione della possibile spettanza della controversia al giudice ordinario.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    sottoporre tale questione al pieno contraddittorio delle parti

    Impone, prima della decisione su una questione rilevata d'ufficio, di consentire alle parti di presentare memorie sulla questione stessa.

  • art. 60 c.p.a.

    definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata

    Il TAR ha avvisato le parti della possibile definizione della controversia con sentenza semplificata.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    oscuramento delle generalità di parte ricorrente

    È stato applicato quale presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità del ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento delle generalità del ricorrente.

Massime di principio

  • L'azione avverso il silenzio ex artt. 31 e 117 c.p.a. è esperibile quando l'obbligo di provvedere dell'amministrazione implica l'esercizio di una potestà autoritativa; qualora il rapporto sostanziale riguardi invece la tutela di un diritto soggettivo, la controversia può rientrare nella giurisdizione del giudice ordinario.
  • Quando il giudice amministrativo rileva d'ufficio una possibile questione di giurisdizione decisiva per il giudizio, deve sottoporla al pieno contraddittorio delle parti ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., assegnando un termine per il deposito di memorie prima di riservare la decisione.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoGiurisdizione e riparto
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneRiparto di giurisdizioneTutela del terzo

Testo integrale

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