Cassazione Civile, Ordinanza n. 33230/2024 del 18/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda un procedimento di equa riparazione ex L. n. 89 del 2001 (c.d. legge Pinto), promosso per la durata irragionevole di un giudizio presupposto avente ad oggetto la rivendica di un terreno, iniziato nel 1951 e ancora pendente al momento dell’istanza. La domanda era stata inizialmente proposta da una parte poi deceduta; in seguito erano intervenuti altri soggetti quali eredi. La Corte d’appello, giudice del rinvio dopo un precedente intervento della Cassazione reso necessario dalla dichiarazione di incostituzionalità della disciplina previgente sulla proponibilità della domanda, aveva riconosciuto a ciascun ricorrente una somma di euro 3.500,00, limitando però il periodo indennizzabile a 14 anni e applicando un parametro annuo ritenuto dai ricorrenti troppo basso. Con il ricorso per cassazione venivano dedotti tre motivi: 1) violazione dell’art. 2 L. n. 89/2001 per avere la Corte d’appello considerato indennizzabili solo 14 anni, escludendo il periodo anteriore al 1 agosto 1973 e quello successivo allo smarrimento del fascicolo; 2) violazione della medesima legge e delle norme CEDU e costituzionali per avere applicato per tutti gli anni un parametro annuo di euro 750,00, ritenuto inferiore a quello normalmente praticato dalla giurisprudenza; 3) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per omessa pronuncia sulle spese del primo grado e per la compensazione delle spese, ritenuta ingiustificata.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo nella parte relativa al periodo antecedente al 1 agosto 1973 e infondato, comunque non censurabile in sede di legittimità, il profilo relativo all’esclusione del periodo successivo allo smarrimento del fascicolo, poiché la Corte d’appello aveva motivato logicamente sull’inerzia delle parti nel non attivarsi per la ricostruzione del fascicolo. Ha dichiarato infondato il secondo motivo, affermando che il criterio di liquidazione dell’indennizzo ex art. 2-bis L. n. 89/2001 rimette al prudente apprezzamento del giudice di merito la scelta del moltiplicatore annuo entro la forbice normativa, e che i ricorrenti non avevano allegato elementi specifici idonei a dimostrare l’irragionevolezza della liquidazione rispetto ai parametri CEDU. Ha infine rigettato il terzo motivo, rilevando che le spese del giudizio originario spettavano alla parte che aveva introdotto la domanda e che, quanto al giudizio di rinvio, la compensazione era giustificata dall’accoglimento solo parziale e dallo ius superveniens derivante dalla pronuncia della Corte costituzionale. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna alle spese.
Norme richiamate
art. 2 L. 24 marzo 2001, n. 89
La violazione del termine ragionevole va valutata tenendo conto del periodo rilevante del processo presupposto, ma il sindacato di legittimità sulla valutazione di merito è limitato ai vizi motivazionali.
art. 4 L. 24 marzo 2001, n. 89
La domanda di equa riparazione può essere proposta anche in pendenza del procedimento presupposto, a seguito della declaratoria di incostituzionalità della disciplina previgente.
art. 2-bis L. 24 marzo 2001, n. 89
Il parametro annuo di liquidazione dell’indennizzo è rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito, entro la forbice prevista dalla legge vigente ratione temporis.
art. 6 CEDU
Per i giudizi instaurati prima della sua entrata in vigore, il dies a quo per la liquidazione dell’equo indennizzo decorre dal 1 agosto 1973, ma la situazione processuale pregressa deve essere considerata nel valutare l’irragionevole durata.
art. 13 CEDU
Richiamato dai ricorrenti, senza esito favorevole, nel quadro della censura sull’effettività del rimedio Pinto.
art. 19 CEDU
Richiamato dai ricorrenti, senza autonoma decisività nella decisione.
art. 53 CEDU
Richiamato dai ricorrenti, senza autonoma decisività nella decisione.
art. 24 Cost.
Richiamato dai ricorrenti in relazione alle spese di lite, ma la Corte ritiene legittima la regolazione adottata.
art. 111 Cost.
Richiamato dai ricorrenti, senza incidere sull’esito.
art. 91 c.p.c.
Le spese seguono la soccombenza, salvo le regole applicabili alla compensazione nei casi previsti.
art. 92 c.p.c.
Nel regime successivo alla riforma del 2009, il giudice può compensare, in tutto o in parte, le spese anche in caso di accoglimento parziale.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro formale del motivo di ricorso relativo alla violazione di legge.
Massime di principio
- Nel giudizio di equa riparazione per durata irragionevole di un processo instaurato prima dell’entrata in vigore dell’art. 6 CEDU, la valutazione del ritardo indennizzabile decorre dal 1 agosto 1973, ferma restando la considerazione dello stato della causa a tale data.
- La valutazione della complessità del procedimento, del comportamento delle parti e del giudice, e dell’incidenza di eventi processuali sopravvenuti sul periodo indennizzabile costituisce apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, censurabile in cassazione solo per motivazione viziata nei limiti consentiti.
- In tema di legge Pinto, la determinazione del parametro annuo di liquidazione dell’indennizzo è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito entro la fascia prevista dal legislatore, e non può essere contestata in cassazione con una mera richiesta di diversa quantificazione.
- Chi deduce l’inadeguatezza della liquidazione rispetto ai parametri elaborati dalla Corte EDU deve allegare specificamente i fatti rilevanti e i casi comparabili che renderebbero irragionevole la liquidazione nazionale; in mancanza, la censura non può essere accolta.
- Nel regime delle spese processuali successivo alla riforma del 2009, il giudice può disporre la compensazione totale o parziale anche in caso di accoglimento parziale della domanda, sulla base della valutazione del caso concreto e dei giusti motivi espressi in motivazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 18 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 33020/2024 del 18/12/2024
- ordinanza_civile · 18 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 33023/2024 del 18/12/2024
- ordinanza_civile · 18 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 33025/2024 del 18/12/2024
- ordinanza_civile · 18 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 33028/2024 del 18/12/2024
- ordinanza_civile · 18 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 33034/2024 del 18/12/2024
- ordinanza_civile · 18 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 33048/2024 del 18/12/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →