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Sentenza

Sentenza del 02/03/2020 n. 1204 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Processo Tributario - Cartella pagamento - Soggetto contribuente - Proposizione ricorso Concessionario - Ente impositore - Omessa vocazione giudizio - Non rileva - Litisconsorzio necessario - Esclusione - Soggetto contribuente - Contestazione vizio notifica - Rileva - Contestazione atti presupposti - Rileva - Contestazione merito pretesa - Rileva - Ente impositore - Chiamata in giudizio - Obbligo Concessionario - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione della cartella di pagamento con contestazione di vizi di notifica, della validità degli atti presupposti e, in alternativa, del merito della pretesa tributaria.

La decisione

La Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso proposto dal contribuente esclusivamente nei confronti del Concessionario, statuendo che non sussiste un litisconsorzio necessario con l'ente impositore. Il contribuente può quindi sollevare davanti al giudice questioni relative a vizi di notifica e alla nullità o irregolarità degli atti presupposti senza dover chiamare in causa l'ente impositore. Se invece vengono dedotte contestazioni di merito sulla pretesa tributaria, ciò obbliga il Concessionario a chiamare in giudizio l'ente impositore (o a sollevare l'eccezione dell'assenza dell'ente, ove previsto).

Norme richiamate

  • d. Lgs. 112/99, art. 39

    La norma sul ruolo del Concessionario viene interpretata nel senso che il contribuente può agire contro il Concessionario e che quest'ultimo ha l'obbligo di chiamare in giudizio l'ente impositore quando la controversia coinvolge il merito della pretesa tributaria.

  • Cass., n. 16412/2007

    Giurisprudenza di riferimento che conferma la possibilità di proporre ricorso solo nei confronti del Concessionario e le conseguenze processuali in caso di contestazioni di merito.

  • Cass., n. 16425/2019

    Ulteriore pronuncia che ribadisce i principi sull'autonomia dell'azione nei confronti del Concessionario e sull'obbligo di chiamata in giudizio dell'ente impositore quando richiesto dalla natura delle contestazioni.

Massime di principio

  • Il contribuente può validamente proporre ricorso contro il solo Concessionario per vizi di notifica e per la nullità o irregolarità degli atti presupposti; non è sempre necessario coinvolgere subito l'ente impositore.
  • Se il ricorso contiene contestazioni sul merito della pretesa tributaria, il Concessionario è obbligato a chiamare in giudizio l'ente impositore affinché questi partecipi al processo.
  • Non sussiste, in linea generale, un litisconsorzio necessario tra Concessionario ed ente impositore: la presenza dell'ente diventa essenziale solo quando la decisione richiede l'accertamento della pretesa tributaria sostanziale.
  • In pratica, il contribuente dovrebbe specificare chiaramente nel ricorso le tipologie di doglianze (notifica/atti presupposti vs merito), perché questo determinerà l'obbligo processuale del Concessionario di coinvolgere l'ente impositore.
  • Se il Concessionario omette la chiamata in giudizio dell'ente quando necessaria, il difetto può essere dedotto in sede processuale e può incidere sull'esito della controversia; è opportuno prevedere nei provvedimenti difensivi richieste consequenziali (es. chiamata in causa dell'ente o sospensione) per tutelare la posizione del contribuente.

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