Sentenza n. 14915/2026 - Roma, Sezione 2T
per l'annullamento della determinazione del Comandante del Centro di Reclutamento della Guardia di Finanza prot. n. -OMISSIS- dell’8.6.2023 con la quale è stata respinta la richiesta di ammissione alla visita medica di revisione prodotta dal ricorrente ai sensi dell’art. 13, comma 8, lett. b), punto 2) del bando di concorso per titoli ed esami per il reclutamento di n. 1410 allievi finanzieri per l’anno 2022.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha preso atto della dichiarazione resa dal ricorrente con memoria dell'8 settembre 2026, con la quale egli ha manifestato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio. Conseguentemente ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare il merito della controversia. Le spese di lite sono state compensate tra le parti.
Atto impugnato: diniego di ammissione alla visita medica di revisione nell'ambito del concorso per il reclutamento di allievi finanzieri
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione concorsuale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la determinazione del Comandante del Centro di Reclutamento della Guardia di Finanza dell'8 giugno 2023, con la quale era stata respinta la sua richiesta di ammissione alla visita medica di revisione prevista dall'art. 13, comma 8, lett. b), punto 2), del bando di concorso per titoli ed esami per il reclutamento di 1.410 allievi finanzieri per l'anno 2022. Dal testo non risultano specificati gli ulteriori motivi di illegittimità dedotti.
Norme richiamate
art. 13, comma 8, lett. b), punto 2), del bando di concorso
La disposizione del bando costituiva la base della richiesta di ammissione alla visita medica di revisione; il diniego amministrativo è stato adottato in relazione a tale richiesta.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato nello svolgimento processuale in relazione alla trattazione della causa.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- Quando il ricorrente dichiara di non avere più interesse alla decisione della controversia, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esame dei motivi di merito.
- In caso di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, il giudice può compensare integralmente le spese di lite.
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