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Sentenza

Sentenza n. 14915/2026 - Roma, Sezione 2T

per l'annullamento della determinazione del Comandante del Centro di Reclutamento della Guardia di Finanza prot. n. -OMISSIS- dell’8.6.2023 con la quale è stata respinta la richiesta di ammissione alla visita medica di revisione prodotta dal ricorrente ai sensi dell’art. 13, comma 8, lett. b), punto 2) del bando di concorso per titoli ed esami per il reclutamento di n. 1410 allievi finanzieri per l’anno 2022.

Giustizia amministrativa202311210

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha preso atto della dichiarazione resa dal ricorrente con memoria dell'8 settembre 2026, con la quale egli ha manifestato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio. Conseguentemente ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare il merito della controversia. Le spese di lite sono state compensate tra le parti.

TAR Lazio - Roma, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di ammissione alla visita medica di revisione nell'ambito del concorso per il reclutamento di allievi finanzieri

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione concorsuale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la determinazione del Comandante del Centro di Reclutamento della Guardia di Finanza dell'8 giugno 2023, con la quale era stata respinta la sua richiesta di ammissione alla visita medica di revisione prevista dall'art. 13, comma 8, lett. b), punto 2), del bando di concorso per titoli ed esami per il reclutamento di 1.410 allievi finanzieri per l'anno 2022. Dal testo non risultano specificati gli ulteriori motivi di illegittimità dedotti.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 8, lett. b), punto 2), del bando di concorso

    La disposizione del bando costituiva la base della richiesta di ammissione alla visita medica di revisione; il diniego amministrativo è stato adottato in relazione a tale richiesta.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato nello svolgimento processuale in relazione alla trattazione della causa.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • Quando il ricorrente dichiara di non avere più interesse alla decisione della controversia, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esame dei motivi di merito.
  • In caso di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, il giudice può compensare integralmente le spese di lite.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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