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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04204/2025 del 18/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (cessionaria del credito)

La controversia

I ricorrenti, fideiussori delle obbligazioni assunte da una società cooperativa debitrice principale, avevano visto revocare il decreto ingiuntivo originariamente emesso nei loro confronti e, in esito al giudizio di opposizione, erano stati comunque condannati al pagamento di una somma minore rispetto a quella ingiunta, in favore della società risultata avente causa della creditrice originaria, tenuto conto di un pagamento parziale intervenuto in corso di causa. Nel giudizio di legittimità hanno proposto un solo motivo, denunciando la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che il Tribunale non si fosse pronunciato sull'eccezione relativa al mancato invio, nei loro confronti, degli estratti conto dei rapporti bancari posti a base del ricorso monitorio. La controricorrente ha resistito, chiedendo il rigetto; la banca originaria è rimasta intimata. La Corte, in via preliminare, ha accolto l'istanza di rimessione in termini per la notifica del controricorso. Nel merito ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, osservando che la pretesa mancata ricezione degli estratti conto, anche ove fosse stata dedotta e non espressamente esaminata, non comporterebbe l'insussistenza del credito per difetto di prova, ma al più escluderebbe la decadenza del debitore principale dal diritto di contestarli ai sensi dell'art. 1832 c.c.; gli estratti resterebbero comunque utilizzabili come prova del credito anche nei confronti del fideiussore. Il Collegio ha quindi condiviso la proposta di definizione e ha dichiarato inammissibile il ricorso; ha inoltre condannato i ricorrenti alle spese, al pagamento di una somma ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e all'ulteriore importo per il contributo unificato.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto manifestamente infondato l'unico motivo, perché l'eventuale mancata pronuncia sul dedotto mancato invio degli estratti conto non avrebbe comunque inciso sull'esistenza della prova del credito: tale circostanza, secondo la Corte, può al più rilevare sul piano della decadenza del debitore principale ex art. 1832 c.c., ma non esclude l'efficacia probatoria degli estratti conto anche verso il fideiussore. Definito il giudizio in conformità della proposta, la Corte ha condannato i ricorrenti alle spese di legittimità, al pagamento di una somma equitativa ex art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c. in favore della controricorrente e di una ulteriore somma alla Cassa delle ammende, oltre all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    La doglianza di omessa pronuncia è stata ritenuta infondata perché il Tribunale aveva implicitamente disatteso la difesa, e comunque l'eventuale omissione non avrebbe determinato l'accoglimento del ricorso.

  • art. 1832 c.c.

    Il mancato invio degli estratti conto non comporta l'insussistenza del credito, ma soltanto l'eventuale esclusione della decadenza del debitore principale dal diritto di contestarli; gli estratti restano idonei a fungere da prova del credito anche verso il fideiussore.

  • art. 384, comma 4, c.p.c.

    In presenza di una eventuale mancata pronuncia priva di incidenza decisiva, la Corte avrebbe comunque potuto correggere la motivazione della sentenza impugnata, senza per questo accogliere il ricorso.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Il giudizio è stato deciso all'esito della proposta di definizione camerale.

  • art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c.

    Poiché il giudizio è stato definito in conformità della proposta, è stata disposta la condanna della parte ricorrente al pagamento di una somma equitativa e dell'ulteriore importo previsto dalla norma.

  • art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust.

    La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • L'eventuale mancato invio degli estratti conto al debitore principale non comporta, di per sé, l'insussistenza del credito azionato in via monitoria, ma può al più incidere sulla decadenza del debitore dalla possibilità di contestarli nei termini di legge.
  • Gli estratti conto possono conservare efficacia probatoria del credito anche nei confronti del fideiussore, quando la contestazione attenga alla sola mancata comunicazione al correntista/debitore principale.
  • La censura di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. è infondata se la decisione impugnata abbia comunque disatteso implicitamente la difesa e, soprattutto, se la questione dedotta non sia decisiva ai fini dell'esito della causa.
  • In sede di legittimità, quando il motivo non scalfisce la ratio decidendi, il ricorso è inammissibile anche se si prospetta formalmente una nullità della sentenza.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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