Cassazione Civile, Ordinanza n. 19689/2026 del 13/06/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (eredi)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio di divisione di fondi già appartenuti a un comune dante causa deceduto nel 1911. Le attrici originarie avevano chiesto la divisione dei beni ereditari, chiedendo anche la ricostruzione delle quote dei vari rami familiari; il Tribunale, con sentenza non definitiva, aveva ricostruito la successione, determinato le quote dei condividenti, preso atto di una cessione di quote a favore di un soggetto terzo e accertato che una porzione di un fondo era stata donata in vita dal de cuius a un figlio, disponendo la prosecuzione del giudizio per le operazioni divisionali. Le attrici avevano proposto appello, poi respinto dalla Corte territoriale. In cassazione esse hanno dedotto tre motivi: 1) nullità della sentenza per difetto di contraddittorio e violazione delle norme sul litisconsorzio necessario nel giudizio divisorio, sostenendo che il contraddittorio doveva essere integrato nei confronti di alcuni coeredi originari nonostante la cessione delle loro quote; 2) violazione delle norme sulla divisione ereditaria e sulla collazione, lamentando che la massa non fosse stata ricostruita previa collazione del donatum al relictum e che la decisione fosse priva di adeguata base istruttoria; 3) censura alla condanna alle spese di appello, ritenuta ingiustificata per la complessità della controversia e per il parziale riconoscimento di alcune doglianze.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la dedotta nullità per difetto di contraddittorio non era stata proposta con specifico e tempestivo motivo di appello, con conseguente formazione del giudicato interno sul punto. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo perché formulato in modo eterogeneo, poco intellegibile e privo di una chiara sussunzione nei vizi denunciabili ex art. 360 c.p.c.; inoltre ha osservato che nel giudizio divisorio la collazione e la divisione possono essere svolte per fasi, senza che la sentenza non definitiva sulle quote imponga già la definizione completa della massa. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato, poiché in appello avverso sentenza non definitiva le spese vanno parametrate all'esito del solo giudizio di impugnazione, e qui l'appello era stato totalmente respinto. Le ricorrenti sono state condannate alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 85 c.p.c.
richiamato per il principio di perpetuatio dell'ufficio di difensore, in base al quale la sopravvenuta rinuncia del difensore non richiede iniziative del Collegio nel giudizio di cassazione
art. 102 c.p.c.
invocato dalle ricorrenti in tema di litisconsorzio necessario nel giudizio divisorio
art. 307 c.p.c.
invocato dalle ricorrenti per sostenere la tesi dell'estinzione del processo in mancanza di integrazione del contraddittorio
art. 1113 c.c.
richiamato dalla Corte per distinguere la posizione dell'avente causa del compartecipe rispetto a quella del litisconsorte necessario nel giudizio di divisione
art. 1111 c.c.
richiamato quale base del diritto di ciascun partecipante di domandare lo scioglimento della comunione
art. 724 c.c.
invocato nel motivo relativo alla collazione e alla ricostruzione della massa ereditaria
art. 725 c.c.
invocato nel motivo relativo alla collazione e alla ricostruzione della massa ereditaria
art. 737 c.c.
richiamato con riferimento all'obbligo di collazione dei donatari
art. 785 c.p.c.
invocato nel motivo relativo alle operazioni divisionali e alla collazione
art. 786 c.p.c.
invocato nel motivo relativo alle operazioni divisionali e alla collazione
art. 789 c.p.c.
invocato nel motivo relativo alle operazioni divisionali e alla collazione
art. 183, comma 6, c.p.c.
richiamato per ribadire che le allegazioni e i mezzi di prova devono essere dedotti nei termini di preclusione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la denuncia di un vizio di contraddittorio o di nullità della sentenza di primo grado deve risultare da uno specifico e tempestivo motivo di appello; in difetto, la questione è coperta da giudicato interno e non può essere riproposta in legittimità.
- Nel giudizio divisorio occorre distinguere tra alienazione della quota astratta della comunione, che comporta l'ingresso dell'acquirente nella comunione e la sua legittimazione a partecipare allo scioglimento, e alienazione del solo diritto su un singolo bene comune, che non fa uscire il bene dalla comunione e lascia il disponente titolare del diritto di divisione.
- Il ricorso per cassazione per violazione di legge deve indicare in modo puntuale le norme asseritamente violate, il capo della decisione impugnato e le specifiche argomentazioni di contrasto; una censura confusa, eterogenea o meramente assertiva si traduce in un non motivo ed è inammissibile.
- Nel giudizio di divisione ereditaria la collazione e i prelevamenti si collocano in una fase distinta rispetto alla determinazione delle quote e possono essere rimessi alla prosecuzione del giudizio senza viziare la sentenza non definitiva che si limiti a definire diritti e quote dei partecipanti.
- In appello contro sentenza non definitiva, la regolazione delle spese va effettuata in relazione all'esito del solo giudizio di impugnazione; il rigetto totale dell'appello giustifica la condanna integrale della parte appellante alle spese.
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