Sentenza n. 270/2026 - Perugia, Sezione 1
per l’annullamento - del decreto n. -OMISSIS-, notificato in pari data, con cui la Prefettura di Terni ha: 1) rigettato il ricorso gerarchico presentato dal ricorrente avverso il provvedimento di Avviso Orale n. -OMISSIS-, emesso dal Questore della Provincia di Terni; 2) confermato il predetto provvedimento di Avviso Orale; - di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, ivi compresi: il provvedimento di Avviso Orale n. -OMISSIS-, emesso dal Questore della Provincia di Terni nei confronti del ricorrente; la nota del -OMISSIS- con cui la Legione Carabinieri Umbra – Compagnia di -OMISSIS- ha proposta al Questore della Provincia di Terni l’applicazione della misura personale dell’Avviso Orale nei confronti del ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto prefettizio di rigetto del ricorso gerarchico e conferma dell’avviso orale adottato dal Questore
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione dell’interno)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui la Prefettura di Terni ha respinto il ricorso gerarchico contro l’avviso orale adottato dal Questore ai sensi degli artt. 1 e 3 d.lgs. 159/2011, nonché gli atti presupposti, tra cui la proposta dei Carabinieri. Con il primo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 1, lett. c), e 3 d.lgs. 159/2011, sostenendo l’insussistenza dei requisiti della non occasionalità e dell’attualità della pericolosità sociale: i procedimenti per atti persecutori si erano estinti per remissione della querela, i fatti più risalenti non erano più significativi e, quanto alla denuncia più recente per violenza sessuale, egli aveva genericamente negato gli addebiti. Con il secondo motivo ha dedotto il difetto di motivazione e la violazione dell’art. 3 l. 241/1990, sostenendo che la valutazione amministrativa fosse meramente stereotipata e di stile. Ha inoltre contestato, in memoria di replica, la ricostruzione dei fatti svolta dall’Avvocatura, qualificandola come motivazione postuma.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che gli elementi valorizzati dall’Amministrazione non consistessero in mere denunce o sospetti incontrollati: nel 2012 e nel 2018 erano state applicate misure cautelari di divieto di avvicinamento, adottate sul presupposto della sussistenza di gravi indizi di colpevolezza; l’estinzione dei procedimenti per remissione della querela non aveva accertato l’insussistenza dei fatti; in uno dei procedimenti era intervenuta una condanna in primo grado e la remissione risultava collegata a un accordo transattivo con pagamento di euro 10.000; inoltre, per la denuncia più recente, il pubblico ministero aveva notificato l’avviso di conclusione delle indagini preliminari. Il Collegio ha rilevato una continuità di condotte, analoghe per offensività e rivolte verso persone appartenenti alla medesima tipologia, sicché il tempo trascorso dai fatti più risalenti non ne aveva eliminato il significato prognostico. Ha inoltre osservato che il ricorrente non aveva fornito una ricostruzione alternativa concreta dei fatti, limitandosi a una smentita generica. In base alla natura preventiva, e non repressiva, dell’avviso orale, non è necessaria la prova della commissione di reati con gli standard propri della responsabilità penale, essendo sufficiente una motivata indicazione di episodi e comportamenti dai quali emerga, secondo una valutazione complessiva e la regola del più probabile che non, una personalità incline a condotte antisociali e pericolose. La relativa valutazione rientra nell’ampia discrezionalità dell’autorità di pubblica sicurezza ed è sindacabile soltanto per abnormità dell’iter logico, macroscopica illogicità o travisamento dei fatti. Nel caso concreto il TAR non ha ravvisato tali vizi né lacune motivazionali. Il ricorrente è stato condannato al pagamento di euro 1.500,00 oltre accessori per le spese di giudizio.
Norme richiamate
art. 1, lett. c), d.lgs. 159/2011
coloro che “per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto … che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l’integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica”
La categoria dei soggetti destinatari della misura comprende coloro per i quali elementi di fatto consentano di formulare una prognosi di dedizione a reati lesivi della sicurezza o della tranquillità pubblica.
art. 3 d.lgs. 159/2011
L’avviso orale è una misura di prevenzione, non repressiva: la sua adozione non richiede la prova della commissione di reati secondo gli standard penali, ma una motivata valutazione prognostica fondata su episodi e comportamenti concretamente indicativi di pericolosità sociale.
art. 3 l. 241/1990
La motivazione dell’avviso orale deve esporre gli elementi fattuali e la valutazione prognostica posti a fondamento della pericolosità; nel caso concreto la motivazione è stata ritenuta sufficiente e non stereotipata.
art. 612-bis c.p.
I procedimenti per atti persecutori, pur estinti per remissione della querela, potevano essere valorizzati quali elementi fattuali nella valutazione preventiva, poiché l’estinzione non aveva accertato l’insussistenza dei fatti.
art. 609-bis c.p.
La denuncia per violenza sessuale e il successivo avviso di conclusione delle indagini preliminari costituivano, insieme agli altri elementi, un indice valutabile nella prognosi amministrativa di pericolosità.
Massime di principio
- L’avviso orale previsto dal d.lgs. 159/2011 è una misura di prevenzione e non una sanzione repressiva; pertanto, la sua adozione non richiede l’accertamento definitivo della commissione di reati secondo il canone della responsabilità penale, ma una motivata prognosi di pericolosità sociale fondata su elementi fattuali obiettivi.
- Ai fini dell’avviso orale, l’autorità di pubblica sicurezza può valorizzare, in una valutazione complessiva, denunce, misure cautelari e procedimenti penali non definiti, purché tali elementi siano concretamente descritti e idonei a evidenziare una personalità incline a condotte antisociali; l’estinzione del procedimento per remissione della querela non equivale ad accertamento dell’insussistenza dei fatti.
- La ripetizione nel tempo di condotte analoghe, rivolte verso persone appartenenti alla medesima tipologia e caratterizzate da progressiva gravità, può dimostrare la continuità della pericolosità e impedire che il mero decorso del tempo privi automaticamente di significato gli episodi più risalenti.
- La valutazione amministrativa di pericolosità sociale sottesa all’avviso orale è espressione di ampia discrezionalità ed è sindacabile dal giudice amministrativo soltanto in presenza di abnormità dell’iter logico, macroscopica illogicità o travisamento della realtà fattuale.
- La prognosi di pericolosità sociale ai fini dell’avviso orale può essere formulata secondo la regola del più probabile che non, senza applicazione dei più rigorosi standard probatori propri dell’accertamento della responsabilità penale.
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