Cassazione Civile, Ordinanza n. 12844/2023 del 11/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
Alcune dipendenti comunali, in servizio con il profilo di segretario economo, avevano agito per ottenere l'inquadramento nella categoria D del nuovo sistema di classificazione degli enti locali previsto dal CCNL 1998-2001, assumendo che l'inquadramento originario nella sesta qualifica funzionale fosse errato e che il corretto inquadramento dovesse essere nella settima. Il Tribunale aveva accolto la domanda e la Corte d'appello aveva confermato. In cassazione il Comune ha proposto tre censure: 1) ha contestato, sotto il profilo dell'art. 360, n. 5, c.p.c. e dell'art. 112 c.p.c., che la sentenza avesse erroneamente affermato che le dipendenti erano state inquadrate come segretario economo, sostenendo invece che erano state inquadrate come istruttore dei servizi di assistenza scolastica di sesto livello e che la qualifica di segretario economo risultava solo da un attestato di corso di riqualificazione; 2) ha dedotto prescrizione decennale del diritto all'inquadramento e decadenza dall'azione, sostenendo che la domanda fosse stata proposta solo nel 2007, molti anni dopo la delibera originaria e oltre il termine per impugnare davanti al giudice amministrativo; 3) ha censurato l'applicazione del DPR n. 347 del 1983, art. 40, lett. h) e dell'allegato A, sostenendo che la settima qualifica funzionale fosse prevista solo per segretari e ragionieri economi delle comunità montane e non per quelli degli altri enti locali.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibili il primo motivo, perché mirava sostanzialmente a rimettere in discussione la valutazione degli atti e delle prove compiuta dal giudice di merito su un fatto già esaminato, e il secondo motivo, perché la prescrizione non risultava trattata nella sentenza impugnata e il ricorrente non aveva indicato gli atti in cui l'eccezione era stata dedotta; inoltre la censura sulla decadenza non si confrontava con la statuizione di giurisdizione della sentenza di merito. Ha invece respinto il terzo motivo, ribadendo il principio già affermato dalle Sezioni Unite secondo cui il profilo di segretario economo è distinto dal semplice istruttore amministrativo e deve essere ricondotto alla settima qualifica funzionale, indipendentemente dalla circostanza che l'art. 40, lett. h), menzioni espressamente i segretari e ragionieri economi delle comunità montane. Il Comune è stato condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Non consente di trasformare il ricorso per cassazione in un riesame del merito o della valutazione delle prove; è inammissibile la censura che contesti un fatto già esaminato dal giudice di merito senza indicare un fatto storico decisivo omesso.
art. 112 c.p.c.
La censura è infondata quando mira in realtà a contestare l'accertamento di fatto compiuto dal giudice e non un'effettiva violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
art. 2946 c.c.
La deduzione della prescrizione è inammissibile se la questione non risulta esaminata nella sentenza impugnata e il ricorrente non indica specificamente dove l'eccezione sia stata ritualmente proposta nel giudizio di merito.
art. 45 d.lgs. n. 80 del 1998
La censura sulla decadenza è stata ritenuta non pertinente perché non si confrontava con la motivazione della sentenza in tema di giurisdizione e di riconducibilità della pretesa alla nuova classificazione contrattuale.
art. 40, lett. h), DPR n. 347 del 1983
La previsione relativa ai segretari e ragionieri economi delle comunità montane conferma la distinzione rispetto al semplice istruttore amministrativo e non esclude che anche i segretari economi di altri enti locali rientrino nella settima qualifica funzionale.
allegato A al DPR n. 347 del 1983
L'allegato assegna la settima qualifica funzionale al segretario economo e al ragioniere economo, mentre la sesta qualifica è prevista per figure professionali diverse e meno qualificate.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è ammissibile una censura che, sotto la veste del vizio motivazionale o della violazione di legge, miri soltanto a ottenere un nuovo apprezzamento del materiale istruttorio e degli atti di causa.
- Quando una questione, come la prescrizione, non risulta trattata nella sentenza impugnata, il ricorrente ha l'onere di allegare e indicare specificamente l'atto del giudizio di merito in cui l'eccezione è stata proposta, altrimenti la censura è inammissibile per novità.
- La deduzione di decadenze o preclusioni processuali deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata; ove la decisione di merito fondi la pretesa su un diverso presupposto, la censura è inconferente.
- Nel pubblico impiego contrattualizzato, ai fini dell'inquadramento professionale rileva la corrispondenza tra il contenuto della figura professionale e la classificazione collettiva applicabile, secondo il dato testuale della disciplina contrattuale e regolamentare.
- La qualifica di segretario economo è distinta dal semplice istruttore amministrativo e, ove la disciplina di riferimento ne preveda la collocazione nella settima qualifica funzionale, non può essere degradato alla sesta per il solo fatto che la norma menzioni espressamente una specifica categoria di enti locali.
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