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Sentenza

Sentenza n. 10520/2026 - Roma, Sezione 4B

per l’annullamento - dell’ordinanza ministeriale del Ministero dell’Istruzione prot. n. 88 del 16/5/2024 avente ad oggetto “Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo” nella parte in cui all’articolo 15 (Disposizioni concernenti la valutazione dei titoli di servizio), comma 6, dispone che il servizio militare di leva, il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva e il servizio civile sono interamente valutabili, purchè prestati in costanza di nomina; - di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, connesso e conseguenziale che produca l'effetto di non consentire la valutazione del servizio militare di leva prestato dopo il conseguimento del titolo di accesso alle graduatorie anziché in costanza di nomina, ivi compreso, ove occorra e in parte qua, l’art. 7 (Istanza di partecipazione) dell’OM cit. e le tabelle di Valutazione dei titoli alla stessa allegate (nella specie Tabelle Allegate A3, A4, A5, A6, A7 e A8 – relative alla scuola secondaria superiore posto comune, ITP e sostegno); - delle GPS di II Fascia, formate dall’USR PUGLIA Ufficio III Ambito Territoriale per la provincia di BARI delle GPS di I fascia ADSS – sostegno nella scuola secondaria superiore, per gli aa.ss. 24/25 e 25/26, pubblicate con Decreto del predetto Ufficio prot. n. 28923 del 1/8/2024, come rettificate con decreto n. 30804 del 20/08/2024 e successive integrazioni, nella parte in cui non vengono correttamente attribuiti al ricorrente 2 punti per ogni mese di servizio militare di leva (max 12 punti ad anno scolastico); - di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, connesso e conseguenziale che produca l''effetto di non consentire la valutazione del servizio militare di leva prestato dopo il conseguimento del titolo di accesso, anziché in costanza di nomina, ivi compresi i relativi decreti di pubblicazione delle graduatorie.

Giustizia amministrativa202500820

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza Ministeriale n. 88 del 16 maggio 2024, nella parte in cui limita la valutabilità del servizio militare di leva alla prestazione in costanza di nomina, nonché graduatorie GPS di Bari che non attribuiscono il punteggio per il servizio militare prestato dopo il conseguimento del titolo di accesso

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, docente precario, aveva chiesto l'inserimento nelle GPS dichiarando di avere assolto agli obblighi di leva militare. L'amministrazione aveva omesso di attribuire il punteggio relativo al servizio militare prestato dopo il conseguimento del titolo di accesso all'insegnamento, ma non in costanza di nomina. Sono stati impugnati l'articolo 15, comma 6, dell'O.M. n. 88/2024, gli atti applicativi e le graduatorie nella parte in cui consentivano la valutazione integrale del servizio militare, sostitutivo o civile soltanto se prestato in costanza di nomina. Il ricorrente ha dedotto il contrasto della disciplina ministeriale con le disposizioni legislative sulla valutazione del servizio militare nei concorsi pubblici e con il principio costituzionale secondo cui l'adempimento del dovere di difesa della Patria non può pregiudicare la posizione lavorativa del cittadino. Ha quindi rivendicato l'attribuzione di due punti per ogni mese di servizio militare, fino a dodici punti per anno scolastico.

La decisione

Il TAR ha richiamato l'orientamento più recente del Consiglio di Stato, ritenendolo applicabile alla controversia. Ha considerato che la disciplina sulla valutazione del servizio militare deve essere interpretata in senso costituzionalmente orientato, alla luce dell'articolo 52 della Costituzione, in modo da evitare che l'adempimento del servizio militare obbligatorio penalizzi la posizione lavorativa del docente. Il servizio militare prestato dopo il conseguimento del titolo valido per l'accesso all'insegnamento deve pertanto essere valutato anche se non svolto in costanza di nomina. Il ricorso è stato accolto nei limiti dell'interesse del ricorrente e gli atti impugnati sono stati annullati nella parte in cui negavano il relativo punteggio. Le spese di lite sono state integralmente compensate, in ragione della non univocità della normativa e dei contrasti giurisprudenziali.

Norme richiamate

  • art. 52 Cost.

    La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino; l'adempimento di tale dovere non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino.

    Il servizio militare obbligatorio deve essere valutato in modo da non determinare una penalizzazione della posizione lavorativa del cittadino.

  • art. 485, comma 7, d.lgs. 297/1994

    Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti.

    La disposizione è richiamata quale base normativa per il riconoscimento del servizio militare e del servizio civile sostitutivo, secondo un'interpretazione non limitata al solo servizio prestato in costanza di nomina.

  • art. 2050 d.lgs. 66/2010

    Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli dei concorsi banditi dalle PA è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro.

    La disciplina è esaminata nel quadro della valutazione concorsuale del servizio militare e del principio di equiparazione, ma il giudice aderisce all'interpretazione che impone il riconoscimento del servizio militare anche quando non prestato in costanza di nomina, dopo il conseguimento del titolo di accesso.

  • art. 62 l. 312/1980

    La disposizione rimette ad un'ordinanza ministeriale l'individuazione delle modalità con cui valutare il servizio militare per la formazione nelle graduatorie.

    La norma è richiamata nel dibattito interpretativo, ma il potere ministeriale di disciplinare le modalità di valutazione non consente di escludere il punteggio spettante per il servizio militare prestato dopo il conseguimento del titolo di accesso.

  • art. 15, comma 6, O.M. n. 88/2024

    Il servizio militare di leva, il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva e il servizio civile sono interamente valutabili, purché prestati in costanza di nomina.

    La limitazione della valutabilità alla prestazione in costanza di nomina è illegittima nella parte in cui impedisce il riconoscimento del servizio militare prestato, dopo il conseguimento del titolo di accesso, al di fuori di un rapporto di nomina.

Massime di principio

  • Il servizio militare di leva obbligatorio prestato dopo il conseguimento del titolo valido per l'accesso all'insegnamento deve essere valutato nelle graduatorie docenti anche quando non sia stato svolto in costanza di nomina.
  • La disciplina ministeriale delle graduatorie non può escludere o limitare il riconoscimento del servizio militare obbligatorio in modo tale da penalizzare il cittadino per l'adempimento del dovere costituzionale di difesa della Patria.
  • L'articolo 52 della Costituzione impone un'interpretazione della normativa sulla valutazione dei titoli idonea ad assicurare che l'adempimento del servizio militare non pregiudichi la posizione lavorativa del docente.
  • Le clausole dell'ordinanza ministeriale e gli atti di formazione delle graduatorie sono annullabili, nei limiti dell'interesse del ricorrente, quando negano il punteggio per il servizio militare obbligatorio prestato dopo il conseguimento del titolo di accesso soltanto perché non svolto in costanza di nomina.

Come è indicizzato

MateriePersonale scolasticoAtti amministrativi generali e linee guida
RamiIstruzione e universitàProcedimento amministrativo
IstitutiPrincipio di legalità e tipicitàProporzionalità e ragionevolezza

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