Cassazione Penale, Sentenza n. 04319/2026 del 02/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza d'appello per cinque censure: 1) nullità del decreto di irreperibilità emesso il 16/01/2025 per omissione del rinnovo delle ricerche ex art. 159 c.p.p.; 2) mancata declaratoria di nullità del precedente decreto di irreperibilità; 3) omissione di acquisizione della sentenza dichiarativa del fallimento per verificarne la definitività; 4) erronea configurazione della bancarotta documentale per presunta mancanza di prova dell'impossibilità di ricostruire patrimonio e movimenti; 5) vizio di motivazione sulla bancarotta patrimoniale in relazione al compenso indicato nel CUD, lamentando assenza di prova della effettiva percezione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso ritenendolo infondato e, in parte, inammissibile per genericità. Sul primo e secondo motivo ha rilevato che l'obbligo di rinnovare le ricerche ex art. 159 c.p.p. è condizionato all'oggettiva praticabilità: nel caso l'imputato risultava irreperibile in Italia e le notifiche all'estero non erano perfezionabili, per cui il decreto di irreperibilità è legittimo e il precedente decreto non era viziato 'geneticamente'. I motivi relativi alla mancata acquisizione della sentenza fallimentare e alla documentazione per la bancarotta sono stati dichiarati privi di specificità; la Corte ha inoltre confermato che la ricostruzione del patrimonio è stata resa possibile dalle indagini della Guardia di Finanza e che il reato di bancarotta documentale sussiste anche quando i dati possono essere acquisiti 'aliunde'. Quanto alla bancarotta patrimoniale, la Cassazione ha ritenuto rilevante che il ricorrente in un documento fiscale (CUD) avesse attestato la percezione del compenso, circostanza ritenuta indicativa della ricezione della somma. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 159 cod. proc. pen.
L'obbligo di effettuare nuove ricerche per la notifica è condizionato all'oggettiva praticabilità degli accertamenti; se le ricerche risultano impraticabili o l'imputato non è reperibile negli indirizzi noti, è legittimo emettere il decreto di irreperibilità e non è necessario dichiarare nullo un precedente decreto privo di vizio genetico.
Giurisprudenza su praticabilità delle ricerche
Sez. 4, n. 35867 del 21/09/2021; Sez. 2, n. 39329 del 31/05/2016
Conferma il principio che il limite delle garanzie processuali è l'effettiva praticabilità degli accertamenti: non è richiesta una quantità indefinita di tentativi quando gli indirizzi noti non consentono la reperibilità dell'imputato.
Giurisprudenza su bancarotta documentale
Sez. 5, n. 21028 del 21/02/2020; Sez. 5, n. 2809 del 12/11/2014
Il reato di bancarotta documentale può sussistere anche se la documentazione è in parte ricostruibile 'aliunde': il fatto che sia necessario acquisire dati presso terzi dimostra che la tenuta dei libri o la documentazione erano tali da rendere difficile o impossibile la ricostruzione da parte dell'organo fallimentare.
Norme penali e fallimentari (valutazione probatoria)
Il giudice può fondare la condanna sulla combinazione di elementi: assenza o sottrazione delle scritture contabili, indagini esterne (es. Guardia di Finanza) e dichiarazioni/documenti fiscali del debitore che attestano incassi; tali elementi possono essere valutati per configurare bancarotta documentale e patrimoniale anche in mancanza di riscontri contabili diretti.
Massime di principio
- Il decreto di irreperibilità ex art. 159 c.p.p. è legittimo quando le ricerche non siano obiettivamente praticabili; la mancata ripetizione indefinita di accertamenti non costituisce automaticamente nullità.
- La nullità di un decreto o atto deve essere tempestivamente e specificamente dedotta; l'assenza di argomentazione dettagliata sui vizi processuali può portare all'inammissibilità dei motivi invocati in Cassazione.
- La bancarotta documentale può essere accertata anche se parte della documentazione è ricostruibile presso terzi: l'impedimento o la difficoltà nella ricostruzione 'aliunde' rafforza la valutazione di sottrazione o cattiva tenuta delle scritture.
- Dichiarazioni rese dall'imputato in documenti fiscali (es. CUD) che attestino l'incasso di somme possono costituire elemento di prova rilevante sulla percezione di quei compensi, anche in assenza di corrispondenti uscite nei libri sociali.
- Per contestare l'efficacia o la definitività di una sentenza civile (es. dichiarativa di fallimento) è opportuno produrre copia della sentenza che provi la revoca o la diversa situazione; altrimenti l'eccezione risulta generica.
- In sede di cassazione, motivi generici o trattati con scarso sviluppo argomentativo rischiano l'inammissibilità: è necessario esporre specificamente i vizi e il nesso con la decisione impugnata.
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