Sentenza del 19/10/2017 n. 926 - Comm. Trib. Prov. Pescara
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Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato un avviso di accertamento parziale ex art. 41-bis del D.P.R. 600/1973, con recupero di maggiori ricavi derivanti da presunte pratiche catastali DOCFA e Pregeo sottofatturate o non fatturate. Ha eccepito, in via preliminare, la nullità dell'atto perché sottoscritto digitalmente ma notificato in formato cartaceo privo di firma autografa, nonché per l'asserita carenza di autorizzazione del funzionario attestante la conformità della copia. Nel merito ha contestato l'utilizzo dell'accertamento parziale in assenza di prove certe e dirette, la mancata individuazione delle singole pratiche e dei criteri tariffari utilizzati, l'omessa considerazione del principio di cassa applicabile al professionista, la violazione delle regole IVA sulla rivalsa, il mancato contraddittorio endoprocedimentale e l'illegittimità o sproporzione delle sanzioni.
La decisione
La Commissione ha accolto il ricorso ritenendo fondata l'eccezione preliminare relativa alla sottoscrizione. Ha affermato che, ai sensi dell'art. 42 del D.P.R. 600/1973, la sottoscrizione dell'avviso di accertamento è requisito essenziale e la sua mancanza comporta la nullità dell'atto. Secondo il giudice, per gli accertamenti ordinari la firma può essere autografa oppure digitale solo quando il documento informatico firmato digitalmente sia notificato con modalità idonee, come la PEC, che consentano di verificarne autenticità e integrità. La trasmissione di una copia cartacea priva di firma autografa, recante soltanto l'indicazione della firma digitale apposta sull'originale informatico, è stata ritenuta violativa dell'art. 42. L'accoglimento di tale eccezione ha assorbito tutte le ulteriori contestazioni di merito. Le spese sono state compensate per la novità delle questioni trattate.
Norme richiamate
Art. 41-bis del D.P.R. 600/1973
Consente un accertamento parziale quando emergano elementi idonei a determinare un reddito non dichiarato o un maggior reddito, ma la sentenza non ha esaminato nel merito se tali presupposti fossero effettivamente sussistenti, avendo annullato l'atto per vizio di sottoscrizione.
Art. 42 del D.P.R. 600/1973
L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal capo dell'ufficio o da altro funzionario da lui delegato, a pena di nullità
La sottoscrizione è considerata requisito formale essenziale dell'avviso di accertamento. Per gli accertamenti ordinari, la firma deve risultare autografa sulla copia cartacea notificata oppure digitale su un documento informatico notificato con modalità idonee a verificarne autenticità e integrità.
Art. 25 del D.Lgs. 446/1997
La sentenza richiama il rinvio alle disposizioni del D.P.R. 600/1973, ritenendo applicabili anche agli atti IRAP le regole sulla sottoscrizione dell'avviso di accertamento.
Art. 56 del D.P.R. 633/1972
La sentenza richiama il rinvio alle disposizioni in materia di imposte dirette, ritenendo applicabile anche agli avvisi IVA il requisito della sottoscrizione previsto dall'art. 42 del D.P.R. 600/1973.
Art. 15, comma 7, del D.L. 78/2009
Consente la sostituzione della firma autografa con l'indicazione a stampa del nominativo del responsabile solo per atti prodotti da sistemi automatizzati e nell'ambito di attività seriali e accentrate. La Commissione ha ritenuto tale disciplina non applicabile agli accertamenti ordinari.
D.Lgs. 82/2005, Codice dell'amministrazione digitale
La firma digitale è considerata idonea per i documenti informatici, ma deve essere utilizzata insieme a una modalità di notificazione che consenta al destinatario di verificarne autenticità e integrità. Nel caso esaminato, la semplice stampa cartacea di un documento firmato digitalmente non è stata ritenuta sufficiente.
Art. 60, comma 7, del D.P.R. 633/1972
Il ricorrente lo ha invocato sostenendo che la mancata identificazione delle operazioni contestate avrebbe impedito la rivalsa dell'IVA sui clienti. La questione non è stata decisa perché assorbita dall'annullamento dell'atto per vizio di sottoscrizione.
Circolare AgID n. 62 del 30 aprile 2013
Linee guida per il contrassegno generato elettronicamente ai sensi dell'articolo 23-ter, comma 5, del CAD
È stata richiamata per distinguere la copia analogica di un documento informatico originale, che deve recare modalità idonee a garantirne la conformità e provenienza, dalla mera stampa priva di firma autografa o di contrassegno valido.
Massime di principio
- La sottoscrizione dell'avviso di accertamento è normalmente un requisito essenziale: la sua mancanza o irregolarità può comportare la nullità dell'atto, non una semplice irregolarità formale.
- La firma digitale non equivale alla mera indicazione stampata del nominativo del funzionario. Deve risultare da un documento informatico effettivamente firmato e notificato con modalità che permettano al destinatario di verificarne autenticità e integrità.
- Quando l'amministrazione notifica in formato cartaceo la copia di un atto originariamente informatico, deve rispettare le regole previste per la validità della copia analogica, mediante firma autografa sostituita a stampa secondo modalità legittime oppure contrassegno o altro sistema idoneo di verifica.
- La disciplina della firma apposta tramite indicazione a stampa del nominativo è generalmente limitata agli atti automatizzati, seriali e accentrati; non si estende automaticamente agli avvisi di accertamento ordinari.
- Se il giudice accoglie un'eccezione preliminare che comporta la nullità dell'atto, le contestazioni relative alla fondatezza dei ricavi, alle presunzioni, al principio di cassa, al contraddittorio e alle sanzioni possono rimanere assorbite e non essere esaminate.
- In casi analoghi è opportuno verificare con precisione la forma dell'atto ricevuto, la modalità di notificazione, la presenza della firma autografa o digitale, l'eventuale attestazione di conformità e i poteri del soggetto che ha sottoscritto o certificato la copia.
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