Sentenza n. 4475/2026 - Milano, Sezione 5
per l'annullamento - della delibera del Consiglio Comunale n.71, del 29 settembre 2025, di «approvazione degli elementi essenziali per la compravendita del compendio immobiliare comprensivo dello stadio ''Giuseppe Meazza'', qualificato, nell'ambito del vigente piano di governo del territorio, quale ''Grande Funzione Urbana San Siro'', a seguito della proposta presentata da A.C. Milan s.p.a. e F.C. Internazionale Milano s.p.a, ai sensi dell'art. 4, comma 13, del d. lgs. 28 febbraio 2021 n. 38 (''legge stadi''). Attività conseguenti»; - della delibera della Giunta Comunale n. 1321, del 24/10/2025 di «approvazione, in attuazione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 del 29 settembre 2025, dello schema di convenzione quadro ai sensi dell'art. 16 delle norme di attuazione del Piano delle Regole del Piano di Governo del Territorio, e degli indirizzi per il perfezionamento della compravendita del compendio immobiliare comprensivo dello stadio ''Giuseppe Meazza'', qualificato, nell'ambito del vigente Piano di Governo del Territorio, quale ''Grande Funzione Urbana San Siro'', a seguito della proposta presentata da A.C. Milan s.p.a. e F.C. Internazionale Milano s.p.a, ai sensi dell'art. 4, comma 13, del d. lgs. 28 febbraio 2021 n. 38 (''Legge Stadi'')»; - della determinazione dirigenziale del 30 ottobre 2025, n. DD 9756, di «Approvazione dello schema contrattuale del contratto di compravendita del compendio immobiliare comprensivo dello stadio Giuseppe Meazza»; - per quanto occorra, della delibera della Giunta comunale n.1323, del 17 settembre 2025, contenente la proposta al Consiglio comunale per l'approvazione degli elementi essenziali per la compravendita del compendio immobiliare comprensivo dello stadio "Giuseppe Meazza"; e per la dichiarazione di inefficacia del contratto stipulato il 5 novembre 2025 tra il Comune di Milano e Stadio San Siro s.p.a.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Delibere comunali del settembre e ottobre 2025, determinazione dirigenziale del 30 ottobre 2025 e, per quanto occorra, delibera di Giunta del 17 settembre 2025, relative all’approvazione degli elementi essenziali e degli atti attuativi della vendita dell’intera GFU San Siro, comprensiva dello stadio Giuseppe Meazza; chiesta anche l’inefficacia del contratto di compravendita stipulato il 5 novembre 2025
Esito
Favorevole al resistente (comune e società)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’associazione e i residenti hanno contestato la cessione dell’intera Grande Funzione Urbana San Siro, di oltre 28 ettari, anziché delle sole aree necessarie al nuovo impianto sportivo. Hanno dedotto violazione degli artt. 1 e 4 del d.lgs. 38/2021, sostenendo che l’art. 4, comma 13, consente la libera negoziazione soltanto per aree del patrimonio disponibile urbanisticamente destinate alla costruzione di impianti sportivi e non per l’intero comparto e le sue capacità edificatorie. Hanno inoltre denunciato sviamento e perplessità manifesta per l’estensione dei vantaggi della libera negoziazione del prezzo e delle condizioni di vendita all’intera GFU; violazione dei commi 12 e 13, sviamento, difetto di istruttoria e di motivazione perché la cessione sarebbe stata effettuata a una società distinta dalle società sportive senza istruttoria sul consolidamento patrimoniale; violazione dei commi 2 e 13, sviamento, difetto di istruttoria e di motivazione per l’asserita applicazione delle agevolazioni del comma 2 senza una verifica dell’equilibrio economico-finanziario e senza un piano economico-finanziario; e, infine, contraddittorietà e sviamento in relazione alla delibera che approvava lo schema di convenzione quadro. In via principale e subordinata chiedevano l’annullamento totale o parziale degli atti e l’inefficacia del contratto. Le parti intimate hanno eccepito, tra l’altro, carenza d’interesse per mancata impugnazione degli atti presupposti e parcellizzazione dell’iniziativa processuale; il TAR ha deciso su tale eccezione assorbente.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza originaria d’interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera b), c.p.a., senza esaminare i motivi di merito né le restanti eccezioni. Ha rilevato che la doglianza centrale — l’illegittima cessione dell’intera GFU anziché delle sole aree funzionali al nuovo stadio — non riguardava un vizio proprio e autonomo degli atti impugnati, ma derivava dalla sequenza amministrativa complessiva. In particolare, erano rimasti estranei al giudizio atti presupposti e avvinti da nesso di presupposizione, tra cui l’inclusione del compendio nel Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, la variante generale al PGT da cui discende l’art. 16 delle norme di attuazione e le deliberazioni che avevano dichiarato di pubblico interesse la proposta delle società sportive. L’impugnazione isolata degli atti conclusivi, senza contestare tali presupposti e senza dedurre vizi propri degli atti impugnati, non poteva procurare un’utilità concreta. Le ulteriori questioni processuali e di merito sono rimaste assorbite. Spese compensate tra tutte le parti.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. b) c.p.a.
Pertanto, come eccepito dalle parti intimate, l’impugnazione parcellizzata e non per “vizi propri” di un singolo frammento della sequenza procedimentale e che trascura l’impugnazione di provvedimenti che risultano presupposti rispetto a quelli impugnati si rivela inammissibile per carenza d’interesse, ex art. 35, comma 1, lettera b) c.p.a.
Il ricorso è inammissibile per carenza d’interesse quando investe soltanto un segmento conclusivo di una sequenza procedimentale e omette di impugnare atti presupposti che fondano l’assetto contestato, in assenza di vizi propri degli atti impugnati.
art. 70 c.p.a.
Invero, ai sensi dell’art. 70 c.p.a. la riunione dei ricorsi giurisdizionali è rimessa alla potestà discrezionale e insindacabile del giudice.
La riunione dei ricorsi è una facoltà discrezionale del giudice; il suo mancato esercizio non costituisce di per sé vizio della pronuncia.
art. 39, comma 1, c.p.a.
A ben vedere, la frase di cui si chiede la cancellazione, lungi dall’eccedere il limite della continenza, rientra nella fisiologica dialettica difensiva, essendo, fra l’altro, strettamente attinente alle eccezioni svolte dal patrocinio medesimo, che si passa di seguito a scrutinare.
La richiesta di cancellazione delle espressioni difensive va respinta quando le espressioni contestate restano entro i limiti della continenza e sono attinenti alla dialettica processuale.
artt. 1 e 4 d.lgs. 38/2021
Il filo conduttore delle censure svolte nel presente ricorso è, dunque, costituito dall'assunto secondo cui la proposta approvata dal Comune sarebbe illegittima, in quanto il Comune non avrebbe potuto cedere l’intera area della GFU San Siro, comprensiva dello stadio Meazza, ma solo quella necessaria alla realizzazione del nuovo impianto sportivo proposto dalle Squadre.
La sentenza ricostruisce l’oggetto delle contestazioni relative alla portata della disciplina speciale per gli impianti sportivi, ma non decide nel merito l’interpretazione degli artt. 1 e 4, avendo definito il giudizio in rito.
Massime di principio
- Il ricorso contro atti conclusivi di una sequenza amministrativa è inammissibile per carenza d’interesse quando la lesione prospettata deriva dall’assetto già definito da atti presupposti non impugnati e il ricorrente non deduce vizi propri degli atti conclusivi; l’annullamento di questi ultimi, in tal caso, non è idoneo a procurare un’utilità concreta.
- La riunione di ricorsi connessi ai sensi dell’art. 70 c.p.a. costituisce una facoltà discrezionale del giudice; il mancato esercizio della facoltà non vizia, di per sé, la decisione.
- Nel rispetto dell’ordine logico-giuridico delle questioni, le questioni di rito sono esaminate prima di quelle di merito; se un’eccezione processuale assorbente determina l’inammissibilità, il giudice non deve esaminare le ulteriori eccezioni né i motivi di merito.
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