Cassazione Penale, Ordinanza n. 01501/2026 del 14/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, condannato in giudizio abbreviato dalla Corte d'appello di Palermo alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione, ha proposto ricorso per cassazione articolando un unico motivo. Ha dedotto violazione di legge e inosservanza della legge penale, sostenendo da un lato l'insussistenza della propria responsabilità penale e, dall'altro, l'intervenuta abrogazione del reato contestato. Dal testo emerge che la condanna riguardava una falsificazione finalizzata all'ottenimento del reddito di cittadinanza: l'imputato avrebbe percepito complessivamente euro 24.150 a decorrere da aprile 2019 pur in assenza dei requisiti di legge, omettendo di dichiarare proventi derivanti da attività di gioco online nelle istanze di accesso al beneficio e anche nei quindici giorni successivi alla loro acquisizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure sulla responsabilità fossero non consentite in sede di legittimità perché ripetitive di doglianze già esaminate e disattese dal giudice di merito, non specificamente criticate, e comunque dirette a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio senza indicare specifici travisamenti. Ha inoltre reputato manifestamente infondata la tesi dell'abrogazione del reato, osservando che la disciplina abrogativa dell'art. 7 d.l. n. 4/2019, pur escludendo la retroattività favorevole, è sorretta da una giustificazione plausibile e si coordina con la nuova incriminazione introdotta per i benefici successivi al reddito di cittadinanza. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 7, comma 1, d.l. 28 gennaio 2019, n. 4
Norma incriminatrice contestata per fatti di falsificazione e indebita percezione del reddito di cittadinanza; la Corte afferma che per i fatti commessi sino al termine di efficacia della disciplina continua ad applicarsi la sanzione penale prevista.
art. 1, comma 318, legge 29 dicembre 2022, n. 197
Ha disposto l'abrogazione, dal 1 gennaio 2024, del delitto previsto dall'art. 7 del d.l. n. 4/2019, mantenendo però la punibilità per i fatti commessi prima della cessazione di efficacia.
art. 2, secondo comma, cod. pen.
La Corte richiama il principio di retroattività della lex mitior, ma precisa che la disciplina abrogativa del reddito di cittadinanza vi deroga in modo non irragionevole.
art. 8 d.l. 4 maggio 2023, n. 48
Nuova incriminazione riferita agli analoghi benefici introdotti in sostituzione del reddito di cittadinanza, richiamata come elemento di coordinamento sistematico della scelta legislativa.
legge 3 luglio 2023, n. 85
Legge di conversione del d.l. n. 48/2023, richiamata per la nuova disciplina sanzionatoria dei benefici sostitutivi del reddito di cittadinanza.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano nella mera riproposizione di doglianze già vagliate e disattese dal giudice di merito, quando il ricorso non si confronti in modo specifico con gli argomenti decisivi della sentenza impugnata.
- Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio; è necessario indicare specifici travisamenti delle emergenze processuali effettivamente valorizzate dai giudici di merito.
- La disciplina che abroga una fattispecie incriminatrice può legittimamente prevedere una deroga al principio di retroattività della lex mitior, quando tale scelta sia sorretta da una giustificazione plausibile e si collochi in un assetto normativo coerente con la nuova incriminazione destinata a regolare i benefici sostitutivi.
- La mancata indicazione, nell'istanza di accesso a un beneficio pubblico, di redditi o utilità rilevanti e la loro omissione anche nei termini successivi previsti dalla legge possono integrare la falsificazione rilevante ai fini della responsabilità penale, ove il compendio probatorio dimostri l'indebita percezione del beneficio.
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